Sentenza n. 624/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista, con contestazione dei quesiti nn. 4 e 6 e delle relative correzioni
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica, il punteggio attribuito e gli atti della commissione relativi alla predisposizione, somministrazione e correzione del questionario, chiedendo la riammissione al concorso e il risarcimento in forma specifica. Con il primo motivo ha dedotto che la risposta indicata dalla commissione come corretta per il quesito n. 4 fosse errata e che fosse corretta quella da lei selezionata. Con il secondo motivo ha sostenuto, in relazione al quesito n. 6, che anche la risposta da lei fornita fosse corretta, prospettando l'ambiguità del quesito e l'illegittimità della valutazione della commissione. Con un terzo motivo, subordinato, ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001 in materia di anonimato e correttezza delle operazioni concorsuali.
La decisione
Nel corso del giudizio l'ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti contestati. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha deciso di attribuire 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, rideterminando la graduatoria. La ricorrente ha così raggiunto un punteggio nella prova pratica non inferiore a 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il Collegio ha ritenuto che tale sopravvenienza non determinasse improcedibilità per carenza di interesse, poiché l'interesse azionato era stato integralmente soddisfatto, ma cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, il giudizio è stato definito compensando la metà e ponendo la restante metà a carico dell'ASL in base alla soccombenza virtuale, tenuto conto della serialità del contenzioso, del riesame compiuto dall'amministrazione, della specificità tecnica delle questioni e della definizione in sede camerale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
SENTITE le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, anche in sede camerale.
art. 9 del bando di concorso
punteggio nella prova pratica non inferiore a 14 punti, vale a dire alla soglia per l’ammissione all’orale
Fissa la soglia minima di punteggio necessaria per l'ammissione alla prova orale; il raggiungimento della soglia ha integralmente soddisfatto l'interesse della ricorrente.
art. 12 d.P.R. 220/2001
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente con riferimento alla tutela dell'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali, ma il giudice non ha esaminato il motivo nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 30 c.p.a.
Richiamato nella domanda di risarcimento in forma specifica, non esaminata nel merito perché l'interesse della ricorrente è stato soddisfatto dall'intervento successivo della commissione.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un atto che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato dal ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, e non improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rideterminazione del punteggio di una prova concorsuale, con attribuzione dei punti necessari al superamento della soglia di ammissione alla fase successiva, soddisfa integralmente l'interesse del candidato alla riammissione nella procedura e determina la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale, valutando l'esito presumibile delle domande e le circostanze concrete del giudizio, inclusi il comportamento successivo dell'amministrazione, la serialità del contenzioso, la complessità tecnica delle questioni e la durata del processo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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