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Sentenza

Sentenza n. 3428/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022 e avente per oggetto la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale del 15 settembre 2022, n. 216; - del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, avente per oggetto la “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale del 26 ottobre 2022, n. 251; - dell''accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla A.C.O.M.-Advanced Center Oncology Macerata s.r.l. il 5/1/2023: - dell'Atto dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e pubblicato in pari data, unitamente ai suoi allegati A, B e C; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla A.C.O.M.-Advanced Center Oncology Macerata s.r.l. il 5/1/2023: - della Determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 del direttore generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell''art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125” e pubblicata sul sito internet della Regione in data 13 dicembre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla A.C.O.M.-Advanced Center Oncology Macerata s.r.l. il 28/3/2023: - dell'Atto dirigenziale n. 1 dell''8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d''atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e pubblicato in pari data, unitamente ai suoi allegati A, B e C; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi inclusi tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A.C.O.M. – ADVANCED CENTER ONCOLOGY MACERATA S.R.L. il 5\3\2025: - della determinazione n. 25860 del 27 novembre 2024 del direttore generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dei relativi allegati, e nella specie dell’Allegato 1 recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della nota prot. 24 gennaio 2025 n. 0073840.U. con oggetto “Pay-back dispositivi medici - anni 2015-2018” dell’Area Organizzativa Omogenea Giunta [cod. AOO_EMR] della Amministrazione Regione Emilia-Romagna [cod. r_emiro], trasmessa a mezzo PEC in data 24 gennaio 2025; - della Delibera n. 160 del 3 febbraio 2025 Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “Differimento dei termini di pagamento intimanti delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2018 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, nonché ogni altro atto finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi inclusi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo e con i precedenti ricorsi per motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202216193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti statali e regionali di certificazione, attuazione e attribuzione delle quote di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e, con motivi aggiunti, gli atti regionali di individuazione delle aziende soggette al ripiano e delle relative quote, nonché gli atti successivi di ricalcolo e richiesta di pagamento. Ha dedotto plurime censure relative alla violazione dei principi di certezza del diritto e tutela dell'affidamento, alla tardività della certificazione dello sforamento e a vizi procedimentali. In via specifica e assorbente, ha contestato la propria inclusione nell'ambito soggettivo del meccanismo, sostenendo di non avere effettuato nel periodo 2015-2018 vendite di dispositivi medici alle strutture del Servizio sanitario regionale, ma esclusivamente forniture di radiofarmaci. Ha prodotto le fatture e i prospetti riepilogativi relativi alle forniture; le amministrazioni non hanno specificamente contestato tale ricostruzione, né indicato fatture riferibili a dispositivi medici o fatturato imputabile alla voce contabile BA0210.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente la censura relativa all'estraneità soggettiva della società, ritenendola logicamente pregiudiziale rispetto alle questioni sulla quantificazione della quota. Ha rilevato che l'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 assoggetta al ripiano esclusivamente le aziende che abbiano effettivamente venduto dispositivi medici alle strutture del Servizio sanitario nazionale e abbiano realizzato un fatturato riferibile a tali prodotti, contabilizzato alla voce BA0210. La mera fornitura sanitaria non è sufficiente: i radiofarmaci, in quanto medicinali caratterizzati da un'azione principale farmacologica, immunologica o metabolica, non costituiscono, in via generale, dispositivi medici. La documentazione prodotta ha dimostrato che la società aveva fornito esclusivamente radiofarmaci; tale circostanza, non specificamente contestata dalle amministrazioni, è stata ritenuta provata ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha quindi accertato l'assenza del presupposto soggettivo per l'assoggettamento al payback e ha ritenuto illegittima, per falsa applicazione dell'art. 9-ter e carenza del presupposto legale, l'inclusione della società tra le aziende tenute al ripiano. Sono stati annullati gli atti impugnati nei limiti dell'interesse della ricorrente; le ulteriori censure sono state assorbite per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e il carattere tecnico ed evolutivo della materia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    «aziende fornitrici di dispositivi medici»; fatturato annuo riferibile ai dispositivi medici contabilizzati alla voce «BA0210 – Dispositivi medici»

    Il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa grava esclusivamente sulle imprese che abbiano effettivamente venduto dispositivi medici alle strutture del Servizio sanitario nazionale nel periodo considerato e abbiano generato un fatturato rilevante ai fini contabili.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    I fatti allegati e documentalmente supportati dalla ricorrente, non specificamente contestati dalle amministrazioni, sono stati ritenuti provati.

  • Direttiva 93/42/CEE

    Nel periodo di riferimento, il dispositivo medico è individuato in base alla destinazione diagnostica o terapeutica e al carattere non farmacologico, immunologico o metabolico dell'azione principale.

  • d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46

    Disciplina nazionale applicabile nel periodo di riferimento alla nozione di dispositivo medico, distinta da quella dei medicinali.

  • Regolamento (UE) 2017/745

    È richiamato quale disciplina europea oggi vigente, subentrata alla Direttiva 93/42/CEE, per la definizione di dispositivo medico.

Massime di principio

  • L'obbligo di ripiano previsto dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 presuppone indefettibilmente che l'impresa abbia venduto dispositivi medici alle strutture del Servizio sanitario nazionale nel periodo considerato e abbia realizzato un fatturato imputabile a tali prodotti; in assenza di tale fatturato, l'impresa non può essere inclusa tra i soggetti obbligati.
  • La nozione di fornitura rilevante ai fini del payback non comprende ogni prestazione o fornitura in ambito sanitario, ma soltanto la vendita di prodotti qualificabili tecnicamente come dispositivi medici e contabilizzati alla specifica voce BA0210.
  • I medicinali, inclusi i radiofarmaci, non integrano di per sé la fornitura di dispositivi medici, poiché esercitano normalmente la loro azione principale mediante un meccanismo farmacologico, immunologico o metabolico.
  • La contestazione dell'appartenenza dell'impresa alla categoria normativa delle aziende fornitrici di dispositivi medici investe il presupposto stesso dell'esercizio del potere amministrativo e precede logicamente la verifica meramente esecutiva della quantificazione della quota di ripiano.
  • Nel giudizio amministrativo, i fatti documentalmente supportati da una parte e non specificamente contestati dalle amministrazioni possono essere ritenuti provati ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoria

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