Cassazione Penale, Sentenza n. 8214/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, in seguito a rinvio dispostodalla Cassazione, aveva confermato la condanna per plurime fattispecie di bancarotta (fra cui bancarotta patrimoniale per distrazione di automezzi e bancarotta documentale) e aveva dichiarato prescritta l'ipotesi relativa all'omissione del deposito delle scritture contabili. Il ricorrente deduceva: nullità/irregolarità delle notifiche del decreto di citazione in appello e della sentenza (notificate al difensore anziché al domicilio eletto); insufficiente motivazione e mancanza dell'elemento soggettivo (dolo specifico verso i creditori) per le fattispecie di bancarotta contestate; vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche e nella quantificazione della pena; e intervenuta prescrizione delle condotte contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul piano processuale ha ritenuto valida la notifica effettuata al difensore in quanto era stato prima tentato l'invio al domicilio eletto senza esito per irreperibilità e si è applicato l'art. 161, comma 4, c.p.p.; la successiva notifica è stata eseguita nel rispetto del termine dilatorio. Sul merito penale il ricorso è stato dichiarato inammissibile in gran parte perché mirava a una riconsiderazione del fatto e della valutazione probatoria riservata al giudice di merito. Quanto alla bancarotta patrimoniale per distrazione, la Corte ha ritenuto provata la sottrazione degli automezzi e infondate le giustificazioni del ricorrente; ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Passarelli) secondo cui per la distrazione è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà di destinare il bene patrimoniale a fine diverso dalla garanzia dei creditori. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto che il disordine contabile volontario e la parziale tenuta delle scritture, unito alle distrazioni, dimostrassero l'intento di impedire la ricostruzione del patrimonio e di arrecare pregiudizio ai creditori, escludendo la derubricazione ex art. 217 l.f. Sul piano sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena sono stati ritenuti congrui anche alla luce di precedenti condanne; quanto alla prescrizione, la consumazione è stata collocata alla data della dichiarazione di fallimento (16/10/2010) e i termini di prescrizione applicabili non erano ancora decorso alla data della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 161 c.p.p., comma 4
Se la notifica presso il domicilio dichiarato o eletto risulta impossibile (ad es. per irreperibilità attestata), la notificazione può essere effettuata al difensore; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale norma dopo il tentativo non andato a buon fine
art. 170 c.p.p.
Riferimento al mezzo postale per le notificazioni: il tentativo tramite ufficio postale può integrare la situazione di notificazione divenuta impossibile ai sensi dell'art. 161 c.p.p.
art. 220 legge fallimentare
Norma che sanziona l'omessa tenuta o omissione di scritture contabili; la Corte d'appello aveva dichiarato prescritta la fattispecie riferita all'omesso deposito delle scritture
art. 217 legge fallimentare, comma 2
Prevede la fattispecie meno grave di bancarotta semplice per determinate condotte documentali; la Corte ha escluso la riqualificazione in tale fattispecie ritenendo sussistente la fraudolenza documentale
Sezioni Unite, sentenza Passarelli (n. 22474/2016)
Principio secondo cui la bancarotta fraudolenta per distrazione richiede il dolo generico: non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di danneggiare i creditori, basta la volontà di destinare i beni a fini non compatibili con la garanzia delle obbligazioni sociali
artt. 157 e 161 c.p.
Norme relative ai termini di prescrizione; la Corte ha calcolato la decorrenza dal momento della dichiarazione di fallimento e ha ritenuto che i termini non fossero ancora scaduti
Massime di principio
- La notificazione al domicilio eletto deve essere tentata; se il tentativo tramite ufficio postale risulta infruttuoso per irreperibilità, la notifica successiva al difensore (anche via PEC) può essere valida ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4
- La Corte di Cassazione non rivede liberamente la valutazione delle prove: le doglianze che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili se non evidenziano vizi di motivazione non surmontabili
- Per la bancarotta per distrazione, la giurisprudenza maggioritaria ammette il dolo generico: non è necessario dimostrare la consapevolezza dell'insolvenza o la volontà specifica di danneggiare i creditori, ma la volontà di sottrarre o destinare i beni al di fuori della garanzia delle obbligazioni
- La bancarotta documentale si configura quando il tenore delle scritture o il disordine contabile è tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, e tale condotta è ritenuta idonea a ledere gli interessi dei creditori
- La prescrizione dei reati fallimentari viene normalmente fatta decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento; occorre pertanto verificare tale data e applicare i termini previsti dal codice penale
- Precedenti penali e la gravità/pluralità delle condotte possono giustificare il rigetto delle attenuanti generiche e influenzare la determinazione della pena entro i limiti edittali
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