Cassazione Civile, Ordinanza n. 31011/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la debenza di contributi alla Gestione separata relativi all'anno 2009, che il giudice di merito aveva ritenuto prescritti. La Corte d'appello aveva fissato il dies a quo della prescrizione al 16 giugno 2010, data ordinaria di scadenza del versamento, ritenendo tardiva la pretesa contributiva notificata il 30 giugno 2015. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che il termine di prescrizione non poteva decorrere dal 16 giugno 2010, poiché per i contribuenti interessati dallo slittamento previsto dal D.P.C.M. il termine di pagamento era differito al 6 luglio 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento di scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; ha inoltre precisato che, quando un D.P.C.M. regolarmente emanato in attuazione della legge differisce il termine di versamento, tale differimento incide anche sulla decorrenza della prescrizione. Poiché nel caso concreto il termine rilevante era il 6 luglio 2010, la sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, affinché riesamini la prescrizione assumendo quel dies a quo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2935 c.c.
Richiamato dall'ente per censurare la decorrenza della prescrizione individuata dal giudice di merito.
art. 2944 c.c.
Richiamato dall'ente nel motivo di ricorso, in collegamento con la disciplina della prescrizione.
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
Norma istitutiva della Gestione separata, richiamata per il credito contributivo oggetto di lite.
art. 18 d.lgs. n. 241/1997
Prevede che i versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 17 d.P.R. n. 435/2001
Richiamato nel ricorso come norma sul termine di versamento dei contributi in relazione alla dichiarazione dei redditi.
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010
Ha differito al 6 luglio 2010 il termine di versamento per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che rientrano nelle condizioni previste.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997
Base di delega richiamata per affermare la natura regolamentare del D.P.C.M. 10 giugno 2010.
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
Indicato come fondamento del principio per cui i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale o regolamentare di pagamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è un atto meramente dichiarativo e non costitutivo del credito.
- Se un provvedimento normativo secondario emanato in attuazione della legge differisce il termine di versamento, tale differimento rileva anche ai fini della decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
- Ai fini della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, il momento rilevante è quello in cui il contributo "doveva essere versato"; pertanto la decorrenza va determinata tenendo conto di eventuali proroghe o slittamenti del termine di pagamento applicabili al caso concreto.
- I D.P.C.M. adottati in attuazione di una delega legislativa e con funzione attuativa o integrativa della legge possono avere natura regolamentare e incidere sulla disciplina dei termini di adempimento e, di riflesso, sulla prescrizione.
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