Cassazione Penale, Sentenza n. 23213/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Palmacci era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia a organo costituzionale (art. 338 c.p.) per un video pubblicato su YouTube il 12/03/2020, in cui minacciava i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura per un preteso torto subito oltre venti anni prima e chiedeva risarcimento. Con ricorso contestava: 1) la violazione di legge perché le minacce sarebbero state poco credibili e non portate a conoscenza dei destinatari; 2) vizio di motivazione sulla valutazione dell'elemento soggettivo e oggettivo (il messaggio sarebbe stato una goliardata, anche per le condizioni di salute del ricorrente); 3) vizio di motivazione per il diniego dei benefici di legge.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendo fondati il primo e il secondo motivo. Ha censurato la motivazione della Corte distrettuale per essersi limitata ad elencare elementi ritenuti neutri (tenore delle parole, mezzo diffusivo, evocazione di soggetti criminali, riferimenti a esperienze militari) senza adeguatamente dimostrare l'idoneità concreta e contestuale della minaccia. Ha inoltre rilevato che, trattandosi di comunicazione veicolata via YouTube, non è stato accertato se il messaggio sia effettivamente pervenuto alla conoscenza dei membri del CSM: in tali ipotesi la consumazione del reato richiede la prova della conoscenza; in mancanza il fatto potrebbe rimanere allo stadio del tentativo. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e si dispone il rinvio per un nuovo giudizio affinché siano accertati, in concreto, l'idoneità della minaccia e l'effettiva conoscenza del messaggio da parte dell'organo collegiale o di almeno uno dei suoi componenti. I motivi relativi ai benefici di legge sono stati assorbiti in vista del nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 338 cod. pen.
La norma tutela il funzionamento delle istituzioni democratiche sanzionando minacce o violenze dirette a influenzare organi politici, amministrativi o giudiziari. Per la consumazione è necessaria l'idoneità della minaccia a ridurre l'autonoma capacità di determinazione del soggetto passivo, valutata in relazione al contesto concreto; non è richiesto che l'effetto si sia effettivamente realizzato. La minaccia è rilevante anche se rivolta a un singolo componente dell'organo collegiale.
art. 56 cod. pen.
Disciplina il tentativo. Quando la minaccia è veicolata tramite atti frazionabili e non è provata la conoscenza da parte del destinatario, il reato può configurarsi come tentativo anziché consumato.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (convertito)
Norme richiamate a fini procedurali per le modalità di celebrazione dell'udienza (misure emergenziali che hanno regolato le forme dell'udienza in camera di consiglio).
Massime di principio
- Per configurare il reato di minaccia a organo costituzionale occorre dimostrare l'idoneità concreta della minaccia a comprimere la volontà del destinatario, valutata nel contesto specifico e non solo sulla base di enunciazioni generiche.
- La diffusione di un messaggio tramite social media non basta di per sé a provare la conoscenza del contenuto da parte dei destinatari: il giudice deve accertare l'effettiva ricezione o percezione del messaggio per qualificare il fatto come reato consumato; in assenza di tale prova il fatto può rimanere tentativo.
- L'elemento soggettivo e la credibilità della minaccia vanno valutati considerando il tenore concreto del messaggio, la vaghezza o teatralità del linguaggio, le circostanze personali dell'autore (es. condizioni di salute) e il contesto socio-ambientale; espressioni vaghe, farneticanti o chiaramente non credibili possono escludere la rilevanza penale.
- Nel dubbio sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato o sulla conoscenza del destinatario il rimedio corretto è il rinvio ad un nuovo giudizio per integrare la prova; eventuali questioni accessorie (es. benefici di legge) restano subordinate all'esito del nuovo accertamento.
- I giudici di merito devono motivare specificamente come e perché gli elementi fattuali (contenuto, mezzo, riferimenti, pubblico effettivo) determinano l'idoneità intimidatoria, evitando valutazioni meramente assertive o elenchative.
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