Ordinanza n. 400/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Elenco delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 dall’ISTAT in data 30 settembre 2025 sulla GURI n. 227, nella parte in cui ha incluso la ricorrente tra le “unità istituzionali” rientranti nel settore “S.13”; - del successivo provvedimento prot. 2361635/25 del 17.11.2025, con cui l’ISTAT ha rigettato l’istanza di riesame formulata da CEINGE in data 14.10.2025, volta a richiedere la rimozione dall’elenco delle P.A.; - di ogni altro atto antecedente, presupposto e connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inclusione nell’Elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche nel settore S.13 e successivo rigetto dell’istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (ente incluso nell’elenco)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’Elenco delle Amministrazioni Pubbliche pubblicato dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, nella parte in cui è stata inclusa tra le unità istituzionali appartenenti al settore S.13, nonché il provvedimento con cui l’ISTAT ha rigettato l’istanza di riesame volta alla rimozione dall’elenco. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che essi necessitano di un esame approfondito nel giudizio di merito. La controversia si colloca nell’ambito della questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice contabile, sulla quale pende una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso, in parte qua, il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che i motivi di ricorso richiedano una valutazione approfondita nella sede di merito e che, in presenza della questione di legittimità costituzionale pendente sul sistema di riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice contabile, fosse prevalente l’interesse alla conservazione della res adhuc integra, cioè al mantenimento della situazione non definitivamente incisa fino alla definizione del giudizio costituzionale. La trattazione del merito è stata rinviata a un’udienza pubblica da fissarsi su istanza di parte dopo la definizione del giudizio costituzionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196
Elenco delle Amministrazioni Pubbliche
La disposizione costituisce la base normativa della pubblicazione dell’elenco ISTAT impugnato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina il potere cautelare del giudice amministrativo, esercitato nel caso concreto mediante la sospensione parziale dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Quando i motivi di ricorso richiedono un approfondito esame incompatibile con la sommarietà della fase cautelare, il giudice può rinviare la valutazione piena al merito, procedendo comunque al bilanciamento degli interessi contrapposti.
- La pendenza davanti alla Corte costituzionale di una questione relativa al riparto di giurisdizione può giustificare, in sede cautelare, il mantenimento della res adhuc integra e la sospensione dell’atto impugnato, in attesa della definizione del giudizio costituzionale.
- In presenza di una controversia caratterizzata da peculiari questioni di giurisdizione e da un giudizio costituzionale pendente, il giudice può sospendere parzialmente gli effetti dell’atto e rinviare la trattazione del merito alla definizione della questione costituzionale.
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