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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14633/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 29/11/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania (5/4/2018), ha dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al periodo 2011 per alcuni capi e ha rideterminato le pene nella misura di 1 anno e 6 mesi per entrambi, confermando le condanne per l'anno 2012. Di Napoli deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione, lamentando che la Corte di appello abbia acriticamente ritenuto inesistenti le prestazioni fatturate nonostante evidenze di pagamento (assegni/bonifici) e senza adeguati accertamenti; inoltre contesta la valutazione degli oneri probatori. Caruso censura violazioni di norme procedurali (art.192 cod. proc. pen.), la scarsa e contraddittoria valutazione indiziaria e la violazione del principio del dubbio ragionevole, sostenendo che esistono elementi che dimostrano l'esistenza di rapporti contrattuali e pagamenti, e che la Corte di appello non ha adeguatamente valutato tali elementi.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto congrua e logicamente fondata la valutazione dei giudici di merito secondo cui sussisteva un compendio indiziario convergente circa l'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate a "Truck Service S.r.l." e la responsabilità penale dei ricorrenti (Di Napoli in quanto amministratore di diritto e Caruso in varie vesti). Le doglianze difensive sono state ritenute generiche o basate su mere ipotesi alternative non supportate da concrete risultanze processuali. Conseguentemente le decisioni di merito restano inalterate; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    delitto contestato ai ricorrenti per aver indicato nelle dichiarazioni elementi passivi fittizi mediante fatture per operazioni inesistenti; la Corte ritiene che, in materia di fatture per operazioni inesistenti, possa assumere rilievo decisivo la prova indiziaria purché grave, precisa e concordante

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    contestato nei confronti di Caruso quale emittente di fatture per operazioni inesistenti; la Corte conferma che l'onere di provare l'inesistenza dell'operazione incombe sul pubblico ministero, ma l'indagine indiziaria può dimostrare il reato quando gli indizi, valutati unitariamente, convergano

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di valutazione degli indizi; la Corte sottolinea che il giudice deve valutare singolarmente la certezza e la valenza indicativa di ciascun indizio e poi procedere a una valutazione unitaria che escluda ragionevoli ipotesi alternative

  • art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    norme invocate per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione carente); la Corte dichiara i motivi generici o infondati ove non dimostrato travisamento delle prove o macroscopica illogicità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicato per l'imposizione delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle Ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • In reati tributari fondati su fatture per operazioni inesistenti la prova può essere prevalentemente indiziaria: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e valutati singolarmente e poi unitariamente.
  • L'onere di provare l'inesistenza dell'operazione grava sul pubblico ministero; tuttavia, una volta che il PM abbia prodotto un compendio indiziario convergente, l'imputato è onerato di fornire prove concrete dell'effettiva erogazione della prestazione.
  • Pagamenti documentati (assegni, bonifici) non sono di per sé determinanti a escludere l'inesistenza della prestazione: va valutato il contesto (assenza di documentazione operativa, condivisione di sedi, mancata tenuta di scritture, assenza di strutture idonee, mancata azione di recupero crediti, ecc.).
  • La valutazione del giudice di merito è tutelata in Cassazione: il sindacato è limitato a vizi di manifesta illogicità o travisamento evidente delle prove; deduzioni difensive basate su meri possibili scenari alternativi sono generalmente inidonee.
  • In situazioni analoghe è fondamentale per l'imputato documentare in modo puntuale l'effettiva esecuzione delle prestazioni (contratti dettagliati, documentazione operativa, testimoni, ricevute correlate ai servizi, prove di retrocessione o di effettivi costi sostenuti) e contestare concretamente ogni elemento indiziario ritenuto decisivo.

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