Cassazione Penale, Sentenza n. 14633/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 29/11/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania (5/4/2018), ha dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al periodo 2011 per alcuni capi e ha rideterminato le pene nella misura di 1 anno e 6 mesi per entrambi, confermando le condanne per l'anno 2012. Di Napoli deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione, lamentando che la Corte di appello abbia acriticamente ritenuto inesistenti le prestazioni fatturate nonostante evidenze di pagamento (assegni/bonifici) e senza adeguati accertamenti; inoltre contesta la valutazione degli oneri probatori. Caruso censura violazioni di norme procedurali (art.192 cod. proc. pen.), la scarsa e contraddittoria valutazione indiziaria e la violazione del principio del dubbio ragionevole, sostenendo che esistono elementi che dimostrano l'esistenza di rapporti contrattuali e pagamenti, e che la Corte di appello non ha adeguatamente valutato tali elementi.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto congrua e logicamente fondata la valutazione dei giudici di merito secondo cui sussisteva un compendio indiziario convergente circa l'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate a "Truck Service S.r.l." e la responsabilità penale dei ricorrenti (Di Napoli in quanto amministratore di diritto e Caruso in varie vesti). Le doglianze difensive sono state ritenute generiche o basate su mere ipotesi alternative non supportate da concrete risultanze processuali. Conseguentemente le decisioni di merito restano inalterate; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
delitto contestato ai ricorrenti per aver indicato nelle dichiarazioni elementi passivi fittizi mediante fatture per operazioni inesistenti; la Corte ritiene che, in materia di fatture per operazioni inesistenti, possa assumere rilievo decisivo la prova indiziaria purché grave, precisa e concordante
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
contestato nei confronti di Caruso quale emittente di fatture per operazioni inesistenti; la Corte conferma che l'onere di provare l'inesistenza dell'operazione incombe sul pubblico ministero, ma l'indagine indiziaria può dimostrare il reato quando gli indizi, valutati unitariamente, convergano
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di valutazione degli indizi; la Corte sottolinea che il giudice deve valutare singolarmente la certezza e la valenza indicativa di ciascun indizio e poi procedere a una valutazione unitaria che escluda ragionevoli ipotesi alternative
art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
norme invocate per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione carente); la Corte dichiara i motivi generici o infondati ove non dimostrato travisamento delle prove o macroscopica illogicità
art. 616 cod. proc. pen.
applicato per l'imposizione delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle Ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- In reati tributari fondati su fatture per operazioni inesistenti la prova può essere prevalentemente indiziaria: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e valutati singolarmente e poi unitariamente.
- L'onere di provare l'inesistenza dell'operazione grava sul pubblico ministero; tuttavia, una volta che il PM abbia prodotto un compendio indiziario convergente, l'imputato è onerato di fornire prove concrete dell'effettiva erogazione della prestazione.
- Pagamenti documentati (assegni, bonifici) non sono di per sé determinanti a escludere l'inesistenza della prestazione: va valutato il contesto (assenza di documentazione operativa, condivisione di sedi, mancata tenuta di scritture, assenza di strutture idonee, mancata azione di recupero crediti, ecc.).
- La valutazione del giudice di merito è tutelata in Cassazione: il sindacato è limitato a vizi di manifesta illogicità o travisamento evidente delle prove; deduzioni difensive basate su meri possibili scenari alternativi sono generalmente inidonee.
- In situazioni analoghe è fondamentale per l'imputato documentare in modo puntuale l'effettiva esecuzione delle prestazioni (contratti dettagliati, documentazione operativa, testimoni, ricevute correlate ai servizi, prove di retrocessione o di effettivi costi sostenuti) e contestare concretamente ogni elemento indiziario ritenuto decisivo.
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