Sentenza n. 1847/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del commissario ad acta n. 1 del 28.02.2025, recante “Scelta del modello di gestione ed avvio della procedura di affidamento del servizio idrico integrato per l'Ambito territoriale ottimale 2 Piemonte alla Società in house BCV S.p.A.” (e tutti i rispettivi allegati 1-2-3, statuto Soc. BCV e cronoprogramma); - di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e conseguenziale, anche non conosciuto, e segnatamente: - la relazione di Agenia S.r.l. in data 05.07.2024; - la delibera dell'EGATO n. 1001 del 22.01.2024, ed il relativo piano d'ambito ivi approvato, ed ogni altro allegato, 3.1, 3.2); - la delibera n. 1002 del 22.01.2024, ed ogni relativo allegato; - la nota del Commissario ad acta inviata ai Comuni del 20.01.2025; - il verbale del 27.09.2024; - e, per quanto occorrer possa, il provvedimento del Presidente della Regione di nomina del Commissario ad acta n. 5 del 01.02.2024, ed il provvedimento del Presidente della Regione, di proroga del termine dell'incarico al Commissario, n. 32 del 31.07.2024; nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 01.07.2025: - del provvedimento dell’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese Vercellese Casalese” – EGATO 2 n. 1041 del 26.03.2025, recante “Presa d’atto del Decreto Commissariale n.1 del 28 febbraio 2025 relativo alla scelta del modello di gestione ed avvio della procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale 2 Piemonte alla Società BCV S.p.A.”, pubblicato dal 26/05/2025 al 10/06/2025, - nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e conseguenziale, ed in particolare, l’atto n. 1039 dell’EGATO in data 26.03.2025, pubblicato dal 26.05.2025 al 10.06.2025, nonché tutti gli atti istruttori, non conosciuti, che hanno condotto l’EGATO a fare propri, attraverso il predetto provvedimento di presa d’atto, le determinazioni del decreto commissariale n. 1/2025; nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 07.10.2025: - della deliberazione della Conferenza dell’EGATO n. 2 “Biellese Vercellese Casalese”, recante indicazione: “Atto n. 1057”, e recante indicazione: “Seduta di seconda convocazione del 1° settembre 2025”, riportante in oggetto: “Relazione ex art. 17, co. 2, D.lgs. n. 201/2022. Esame e deliberazione”; - nonché tutti i rispettivi allegati, e segnatamente: - la Relazione ex art. 17, co. 2, Dlgs 201/2022, a firma di Ref Ricerche, allegato sub B; - l’allegato sub C della deliberazione n. 1057/2025, e segnatamente la nota di BCV Acque S.p.A. in data 27.06.2025 e tutta la rispettiva documentazione acclusa nel medesimo allegato, ivi compreso il PEF e la relativa asseverazione; - nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguenziale, e segnatamente: - la nota della Soc. BCV del 20.08.2025; - la nota dell’EGATO del 04.08.2025; - la nota della Regione Piemonte, senza data, protocollata “Classificazione 13.150.80/CORRSII/28_2024°”, recante in oggetto “Affidamento del servizio idrico integrato – Considerazioni sulla situazione delineatasi dopo 31/7/2025”; - la nota dell’EGATO del 25.08.2025; - la nota della Regione Piemonte, protocollata “Classificazione 13.150.80/CORRSII/28_2024°”, senza data, recante in oggetto “Affidamento del servizio idrico integrato – riscontro a nota 1362 del 25/8/2025”; - l’esito e verbale della seduta andata deserta della Conferenza del 31.07.2025; nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 05.12.2025: - della Conferenza dell’EGATO n. 2 “Biellese Vercellese Casalese”, recante indicazione: “Atto n. 1062”, e recante indicazione: “Seduta di seconda convocazione del 31 ottobre 2025”, riportante in oggetto: “Approvazione dello schema di convenzione regolante i rapporti tra l’Ente d’Ambito territoriale ottimale n. 2 e il Gestore BCV Acque S.p.A.”; nonché dell’allegato sub B a tale deliberazione recante “Convenzione Regolante i rapporti tra Ente di Governo e Gestore del Servizio idrico integrato”; - dell’eventuale convenzione in concreto sottoscritta tra tali soggetti e la relativa declaratoria di inefficacia; - di tutti gli ulteriori atti preparatori, correlati, connessi, conseguenti, e segnatamente: - la deliberazione della Conferenza dell’EGATO n. 2 Biellese Vercellese Casalese “Atto n. 1059” del 31.10.2025 avente ad oggetto: “Approvazione aggiornamento Carta del Servizio” nonché dell’Allegato sub B a tale deliberazione recante “Carta del Servizio”; - la deliberazione della Conferenza dell’EGATO n. 2 Biellese Vercellese Casalese “Atto n. 1060” del 31.10.2025 avente ad oggetto: “Approvazione aggiornamento Regolamento d’utenza” nonché dell’Allegato sub B a tale deliberazione recante “Regolamento d’utenza”; - la deliberazione della Conferenza dell’EGATO n. 2 Biellese Vercellese Casalese “Atto n. 1061” del 31.10.2025 avente ad oggetto: “Approvazione aggiornamento disciplinare tecnico”, nonché dell’Allegato sub B a tale deliberazione recante “disciplinare tecnico” ; oltre che per il risarcimento di ogni danno patito e patiendo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scelta del modello di gestione in house e affidamento del servizio idrico integrato dell'ATO 2 Piemonte a una società in house, nonché gli atti successivi di presa d'atto, approvazione della relazione, affidamento e convenzionamento
Esito
Favorevole al resistente (ente d'ambito)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del commissario ad acta che aveva scelto l'affidamento in house del servizio idrico integrato dell'ATO 2 Piemonte alla società BCV S.p.A., nonché gli atti successivi dell'EGATO 2, deducendo violazione degli artt. 149, 149-bis, 151 e 172 del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 14 e 17 del d.lgs. 201/2022, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e sviamento. In particolare, la scelta sarebbe stata assunta senza una comparazione effettiva tra i diversi modelli di gestione e senza la motivazione qualificata richiesta per l'affidamento in house; il cronoprogramma avrebbe rinviato a una fase successiva la relazione justificativa e ulteriori adempimenti essenziali. La ricorrente ha inoltre contestato l'omessa considerazione di precedenti valutazioni tecniche favorevoli al modello della società mista, il mancato completamento del piano d'ambito e del piano economico-finanziario, l'adozione degli atti dell'EGATO con maggioranza semplice anziché qualificata e la loro tardività rispetto ai termini fissati dal commissario ad acta. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche e il difetto di legittimazione e di interesse della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse l'organizzazione e l'affidamento del servizio idrico integrato, non concrete modalità di utilizzazione, regimazione o gestione delle acque pubbliche. Pertanto, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha tuttavia accolto, ritenendola assorbente, l'eccezione di difetto di legittimazione della ricorrente. La società mista, costituita per gestire il servizio nei soli territori dei comuni partecipanti, non poteva contestare l'affidamento riguardante l'intero ATO 2, poiché, secondo la disciplina delle società miste, non avrebbe comunque potuto partecipare a eventuali gare indette da un ente terzo per un ambito diverso da quello delimitato dal proprio oggetto statutario e dalla gara a doppio oggetto. Di conseguenza, il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili senza esame delle censure di merito. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 143, lett. a), r.d. 1775/1933
appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche… i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche
La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche richiede che l'atto incida direttamente e immediatamente sul regime delle acque pubbliche; non comprende gli atti meramente organizzativi del servizio idrico.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La scelta del modello di gestione e l'affidamento del servizio idrico integrato rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto attinenti all'organizzazione del servizio pubblico.
art. 172, comma 4, d.lgs. 152/2006
La disposizione costituisce la base del potere sostitutivo regionale esercitato mediante la nomina del commissario ad acta per la scelta del modello di gestione e l'affidamento del servizio idrico integrato.
art. 17 d.lgs. 175/2016
La disciplina della società mista limita l'attività della società allo scopo per il quale è stata costituita e alla gara a doppio oggetto, impedendole di partecipare a gare indette da enti terzi estranee alla finalità istitutiva e all'ambito territoriale originario.
Massime di principio
- Le controversie sulla scelta del modello di gestione e sull'affidamento del servizio idrico integrato riguardano l'organizzazione del servizio e rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste soltanto quando l'atto incida direttamente e immediatamente sulle concrete modalità di utilizzazione, regimazione o assetto delle acque pubbliche.
- Una società mista costituita mediante gara a doppio oggetto per la gestione di un servizio in un determinato ambito territoriale non è legittimata a impugnare l'affidamento del medesimo servizio in un ambito più ampio quando, in caso di riedizione della procedura, non potrebbe comunque partecipare alle eventuali gare indette dall'ente affidante per finalità estranee al proprio oggetto statutario e allo scopo della gara costitutiva.
- La legittimazione a impugnare un affidamento pubblico richiede una concreta possibilità giuridica di conseguire il bene della vita mediante la riedizione della procedura; tale possibilità manca quando i limiti statutari e funzionali della società ricorrente le precludono la partecipazione alla procedura che essa mira a ottenere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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