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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza volta a ottenere la declaratoria di nullità delle notifiche e la non esecutività della sentenza n. 518/2010 (Tribunale di Novara, 13/05/2010, irrevocabile dal 09/07/2010) e, in subordine, la restituzione del condannato nel termine di impugnazione ex art. 175, comma 2, c.p.p. Lamentata violazione dell'art. 175 c.p.p. e carenza motivazionale (art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b) ed e)), in quanto il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto regolari le notifiche effettuate presso il domicilio eletto dall'avv. Giuseppe Ruffier durante la latitanza dell'imputato, senza considerare che il difensore aveva rinunciato al mandato dichiarando l'interruzione dei rapporti e che non emergeva dagli atti prova della conoscenza effettiva del decreto che disponeva il giudizio.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, statuendo che la sola latitanza dell'imputato non legittima automaticamente la presunzione della sua conoscenza effettiva del processo. In particolare, la notifica al difensore domiciliatario che nel frattempo ha rinunciato al mandato e ha attestato la cessazione del rapporto non è sufficiente a provare la conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato. Il giudice di merito dovrà verificare, sugli atti, se esistano ulteriori elementi tali da dimostrare la conoscenza effettiva della sentenza e del procedimento; in mancanza di tali elementi, l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. va accolta. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola la restituzione nel termine per l'impugnazione; va valutata alla luce della prova della conoscenza effettiva del procedimento: la mera latitanza non esclude la possibilità di restituzione se mancano elementi che dimostrino la conoscenza.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Criteri di cassazione per motivi di violazione di norme processuali e carenza di motivazione utilizzati dal ricorrente per dedurre l'erronea valutazione delle notifiche e della prova della conoscenza.

  • legge 28 aprile 2014, n. 67

    Richiamata in relazione all'introduzione dell'istituto dell'assenza; tuttavia la sentenza divenuta irrevocabile nel 2010 va valutata secondo il regime ante 2014.

  • art. 296 cod. proc. pen.

    "È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia ..."

    Definisce lo stato di latitanza, ma la Corte rileva che questa condizione non determina automaticamente la presunzione di conoscenza effettiva del procedimento.

  • Corte EDU - Rizzotto c. Italia (sentenza 5/9/2019)

    Richiamata per evidenziare che la rinuncia a difendersi non può essere dedotta automaticamente dalla sola qualifica di latitante; orientamento sovranazionale che ha influenzato l'interpretazione della tutela del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La latitanza, di per sé, non legittima una presunzione assoluta di conoscenza effettiva del processo o della sentenza: occorre prova positiva della conoscenza da parte dell'imputato.
  • La notifica presso l'avvocato domiciliatario che abbia nel frattempo rinunciato al mandato e dichiarato l'interruzione dei rapporti non è sufficiente a dimostrare che l'imputato abbia avuto conoscenza del provvedimento.
  • Quando il difensore dichiara la cessazione del rapporto professionale, la presunzione di conoscenza derivante dalla domiciliazione si rompe e il giudice deve accertare fatti ulteriori a supporto della conoscenza effettiva.
  • Il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a valutare la regolarità formale delle notifiche: deve indagare la concreta efficacia delle comunicazioni e la reale conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
  • Per sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore di novità legislative (es. legge n. 67/2014) si applica il regime normativo e giurisprudenziale vigente al tempo della irrevocabilità.
  • La giurisprudenza nazionale e la giurisprudenza europea (Corte EDU) convergono nel richiedere valutazioni fattuali concrete prima di escludere la tutela della persona latitante in relazione alla conoscenza del processo.

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