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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13187/2025 del 18/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il dipendente aveva aderito a una procedura selettiva interna, prevista da accordo sindacale e da disposizione gestionale, per il passaggio dalla posizione di "capo treno" al profilo di "macchinista", previo corso di formazione e conseguimento di abilitazione ministeriale. La società non aveva attivato il corso nei tempi ritenuti necessari, e il lavoratore sosteneva di aver perso definitivamente la possibilità di ottenere il nuovo profilo per il sopravvenuto superamento del limite di età previsto per l’abilitazione. Chiedeva quindi l’accertamento dell’inadempimento, il ripristino del precedente inquadramento di "collaboratore d’ufficio" e il risarcimento dei danni, anche da perdita di chance. La società, nel giudizio di merito, aveva sostenuto che il mancato avvio della formazione dipendesse dall’assenza di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie, circostanza non a lei imputabile, e che comunque non vi fosse pregiudizio risarcibile. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: violazione delle regole su prova e poteri istruttori per non aver la Corte d’appello considerato provato il fatto del terzo relativo al mancato ammodernamento delle linee e per non aver attivato i poteri istruttori officiosi; omesso esame del fatto che il lavoratore sarebbe stato ammesso al corso prima dei 45 anni e che vi avrebbe rinunciato, con interruzione del nesso causale; violazione delle norme sul danno da perdita di chance e sull’onere della prova, per avere la Corte confermato la condanna risarcitoria senza prova dell’an; ulteriore omesso esame sulla concreta probabilità di successo nella selezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la titolarità regionale della linea ferroviaria era un dato neutro e non bastava a dimostrare chi fosse responsabile del ritardo nell’ammodernamento; ha inoltre valorizzato l’accordo sindacale del 12/06/2014, dal quale risultava che i "capi treno" avrebbero avuto accesso diretto al percorso di abilitazione a "macchinista", confermando così l’obbligo di attivare la seconda fase formativa. La doglianza sui poteri istruttori è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per effetto della doppia conforme e comunque per difetto di autosufficienza; quanto alla dedotta rinuncia al corso e alle assenze del lavoratore, la Corte ha rilevato che si trattava di questioni di fatto e di apprezzamenti di merito, non decisivi ai fini del vizio denunciato. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla definitiva perdita della chance per il superamento del limite di età, che consentiva la liquidazione equitativa del danno. È stata quindi confermata la condanna della società alle spese e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    veicola il vizio di violazione di legge, ma non consente di sovvertire gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito se la censura non si confronta con la ratio decidendi.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando la censura è preclusa dalla doppia conforme o quando riguarda valutazioni di fatto riservate al merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione del fatto notorio e della prova, ma la Corte ha escluso che il dato addotto fosse sufficiente a dimostrare l’asserita causa non imputabile.

  • art. 421 c.p.c.

    il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi non è censurabile se la parte non allega in modo autosufficiente di averli tempestivamente sollecitati nei gradi di merito.

  • art. 437 c.p.c.

    in appello i poteri istruttori officiosi non possono supplire a carenze di allegazione non specificamente dedotte dalla parte.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in relazione al nesso tra inadempimento e danno, ma la Corte ha reputato irrilevante il fatto notorio invocato rispetto alla specifica causa della perdita di chance.

  • art. 1257, co. 1, c.c.

    richiamato per sostenere l’impossibilità sopravvenuta, ma la Corte ha escluso la prova di un evento impeditivo non imputabile alla società.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa del danno è giustificata quando la chance sia definitivamente perduta e il danno non sia quantificabile con precisione aritmetica.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova dei fatti impeditivi o estintivi e della base fattuale della pretesa risarcitoria grava sulla parte che li allega; la censura è però stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 348-ter, ult. co., c.p.c.

    la doppia conforme preclude la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame di fatti decisivi quando le sentenze di primo e secondo grado coincidono nella decisione di merito.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello

    la domanda è stata ricostruita come risoluzione per inadempimento dell’accordo modificativo del profilo professionale, con diritto al risarcimento del danno.

  • art. 1458 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello

    la risoluzione per inadempimento comporta la caducazione retroattiva degli effetti dell’accordo, con ripristino del precedente profilo professionale.

  • art. 2058 c.c.

    menzionato insieme all’art. 2103 c.c. nell’ordine di riadibizione del lavoratore alle mansioni precedenti.

  • art. 2103 c.c.

    richiamato quale base dell’ordine di reintegra nelle mansioni e nel profilo precedenti alla procedura selettiva.

  • art. 416 c.p.c.

    la deduzione di un fatto impeditivo in materia di lavoro doveva essere tempestivamente proposta nella memoria difensiva di primo grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che invochi un fatto notorio o un impossibilità sopravvenuta deve dimostrare in modo specifico il nesso tra quel fatto e l’inesatto adempimento contestato; un dato generico o neutro non basta a escludere la responsabilità.
  • L’eccezione di mancata imputabilità dell’inadempimento richiede allegazione e prova della causa impeditiva concreta; non è sufficiente richiamare la titolarità formale di un’infrastruttura o una mera ipotesi sulla sua origine.
  • Le doglianze relative all’omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi sono inammissibili se la parte non indica in modo autosufficiente di averne richiesto l’attivazione nei gradi di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura attacca valutazioni di merito o fatti secondari, oppure quando opera la preclusione della doppia conforme.
  • La perdita di una chance risarcibile può essere riconosciuta quando l’evento impeditivo renda definitivamente preclusa la possibilità di conseguire il bene della vita; in tal caso il danno può essere liquidato equitativamente.
  • Quando la selezione o il percorso formativo promessi da un datore di lavoro incidono sul profilo professionale del dipendente, l’inadempimento può giustificare la ricostruzione della domanda come risoluzione dell’accordo modificativo e il ripristino della posizione originaria, oltre al risarcimento del danno.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiLavoroProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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