Cassazione Penale, Sentenza n. 2915/2022 del 26/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nardi impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per più reati di rapina (consumata e tentata) e lesioni commessi in concorso con Zago Diego. Il ricorso deduceva: (1) errata applicazione dell'aggravante "delle più persone riunite" ex art. 628, 3° comma c.p., poiché uno dei complici era rimasto nell'auto e non avrebbe rafforzato materialmente l'azione intimidatoria; (2) mancata concessione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto ex art. 62 n.4 c.p.; (3) motivazione gravemente lacunosa circa il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, nonché mancata valutazione della resipiscenza (ammissione di addebiti e riparazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (decisione del 15/12/2021). Ha ritenuto corretta l'affermazione dell'aggravante delle "più persone riunite", precisando che è sufficiente la compresenza oggettiva di almeno due persone nel luogo e nel momento del fatto anche se la violenza è stata materialmente posta in essere da uno solo (anche il complice rimasto in auto può integrare la circostanza). Ha confermato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., perché la sottrazione di 180 euro non è di valore irrisorio e perché fu sottratto anche un documento d'identità; la valutazione sulla tenuità è di merito e non censurabile in Cassazione se motivata. Ha inoltre ritenuto che il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è questione di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio logico o arbitrio, vizio non dimostrato. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (terzo comma)
circostanza aggravante "delle più persone riunite"
La Corte interpreta che l'aggravante richiede la compresenza oggettiva di almeno due persone nel luogo e nel momento della violenza o minaccia; non è necessaria la percezione da parte della vittima né che più soggetti materialmente compiano la violenza: la mera presenza può aumentare la potenzialità criminosa
art. 110 cod. pen.
Il concorso di persone nel reato (art.110) si distingue dall'aggravante delle "più persone riunite": il primo attiene all'accordo tra compartecipi, mentre l'aggravante richiede inoltre la compresenza nel luogo e nel momento del fatto
art. 62 n.4 cod. pen.
attenuante della particolare tenuità del fatto
L'attenuante per tenuità è applicabile solo se il pregiudizio complessivo è di speciale tenuità; si tratta di valutazione di merito riservata al giudice e non rivedibile in Cassazione salvo motivazione illogica. Una somma non irrilevante (es. 180 euro) o il furto di documenti possono escluderla
art. 81 cod. pen.
Le pluralità di reati e le diverse persone offese rilevano nel momento di determinare la pena base e gli aumenti previsti dall'art.81, distinta dalla valutazione delle singole circostanze
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, di condannare la parte privata alle spese e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, ad una somma a favore della Cassa delle ammende (qui fissata in euro 3.000,00)
Massime di principio
- L'aggravante "delle più persone riunite" si concentra sulla compresenza oggettiva di almeno due soggetti nel luogo e nel momento del reato: anche il complice che resta vicino (es. in auto) può integrare l'aggravante anche se non ha materialmente agito
- Il concorso di persone (art.110 c.p.) e l'aggravante delle "più persone riunite" sono istituti distinti: il secondo richiede la presenza simultanea sulla scena del reato oltre all'accordo
- L'attenuante della particolare tenuità (art.62 n.4) richiede una valutazione complessiva di speciale esiguità del danno/prejudice; somme non trascurabili o la sottrazione di documenti possono escluderla. Tale valutazione è tipicamente di merito e difficilmente ribaltabile in Cassazione
- Le decisioni del giudice di merito sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono sindacabili in Cassazione solo per arbitrarietà o illogicità manifesta; doglianze generiche sulla motivazione sono inammissibili
- Chi propone ricorso in Cassazione deve articolare censure precise e confrontarsi con le motivazioni del giudice di merito: argomentazioni vaghe o non confrontate portano spesso a dichiarare il ricorso inammissibile e a condanne alle spese e ammende
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