Sentenza n. 1485/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Cosenza prot. n. -OMISSIS-, notificato il 17.08.2022, con cui veniva rigettato il ricorso gerarchico avverso l'avviso orale prot. n. -OMISSIS-; - del provvedimento del Questore della Provincia di Cosenza del 14.10.2022, notificato il 15.10.2022, con cui veniva annullato l'avviso orale nella sola parte riguardante l'associazione a persone con pregiudizi penali e di polizia, nominativamente individuati mentre per il resto il medesimo atto doveva intendersi integro e vigente, in parte qua; nonché di ogni altro atto propedeutico, conseguenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro un avviso orale del Questore, nonché provvedimento questorile di parziale annullamento e conferma dell'avviso orale
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il rigetto prefettizio del ricorso gerarchico proposto contro l'avviso orale adottato dal Questore. Ha dedotto, anzitutto, il difetto di motivazione del decreto prefettizio, sostenendo che la Prefettura si sarebbe limitata a riprodurre gli elementi già posti a fondamento dell'avviso orale senza esaminare le specifiche deduzioni formulate nel ricorso gerarchico, tra cui l'assenza di reati lesivi dell'integrità fisica o morale dei minorenni, della sanità, della sicurezza o della tranquillità pubblica. Ha inoltre sostenuto che i fatti richiamati dall'Amministrazione fossero stati in parte definiti con assoluzione, in parte archiviati e in parte fossero ancora sub iudice, senza alcuna condanna definitiva. Ha dedotto anche l'eccesso di potere, lamentando che la Questura avesse erroneamente attribuito al ricorrente frequentazioni con soggetti pregiudicati e avesse poi qualificato tale indicazione come mero refuso, confermando per il resto l'avviso senza adeguata spiegazione. Dagli atti valorizzati dall'Amministrazione emergeva, tuttavia, un numero significativo di denunce e deferimenti per violazioni ambientali, paesaggistiche e ulteriori reati, riferiti anche allo svolgimento dell'attività professionale del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l'avviso orale è una misura di prevenzione non penale con finalità lato sensu preventiva e consiste in un invito a tenere una condotta conforme alla legge. La sua adozione non richiede una condanna penale definitiva, né necessariamente l'accertamento di fatti costituenti reato, potendo fondarsi su elementi circostanziati, anche indiziari, idonei a evidenziare una personalità propensa a comportamenti antigiuridici e una conseguente pericolosità sociale. L'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione di tali elementi e il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione. Nel caso concreto, il decreto prefettizio richiamava numerosi fatti di rilievo penale, valutati complessivamente, tali da comporre un quadro indiziario grave e sufficientemente esplicativo della pericolosità sociale. La circostanza che alcune vicende fossero state definite con assoluzione, particolare tenuità del fatto o prescrizione non ha imposto una diversa conclusione, posto che il compendio indiziario doveva essere valutato nel suo insieme e con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione dell'avviso orale. Anche l'erroneo riferimento alle frequentazioni con soggetti pregiudicati non è risultato decisivo, poiché la Questura aveva riconosciuto e corretto l'errore e gli ulteriori elementi conservavano autonoma idoneità a giustificare la misura. Le pronunce favorevoli sopravvenute non potevano determinare un'illegittimità sopravvenuta dell'avviso, valutato secondo gli elementi disponibili al momento della sua adozione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
L'avviso orale rientra tra le misure di prevenzione non penali contemplate dal decreto legislativo, pur presentando la particolare natura di invito rivolto al destinatario a conformare la propria condotta alla legge.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- L'avviso orale del Questore, quale misura di prevenzione non penale con finalità preventiva, può essere adottato sulla base di elementi circostanziati, anche di natura indiziaria, idonei a evidenziare una personalità propensa a comportamenti antigiuridici e una possibile pericolosità sociale; non sono necessarie una condanna penale definitiva o l'accertamento irrevocabile di fatti costituenti reato.
- La valutazione della pericolosità sociale posta a fondamento dell'avviso orale deve essere effettuata in modo complessivo, considerando la pluralità e la gravità degli elementi disponibili, senza che l'esito favorevole di singole vicende penali elimini automaticamente il valore indiziario del quadro nel suo insieme.
- Nel giudizio sull'avviso orale, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione, non potendo sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'Amministrazione.
- La legittimità dell'avviso orale deve essere verificata con riferimento alla situazione e agli elementi conoscibili al momento della sua adozione; pronunce giudiziarie favorevoli sopravvenute non determinano, di per sé, un'illegittimità sopravvenuta dell'atto.
- L'eliminazione o la correzione di un singolo elemento erroneamente indicato nell'avviso orale non comporta necessariamente l'illegittimità dell'intera misura quando gli ulteriori elementi, autonomamente considerati, conservino una sufficiente capacità giustificativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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