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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-776/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 giugno 2025. — Commissione europea contro Regno di Spagna e a. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Regime fiscale – Disposizioni concernenti l’imposta sulle società che consentono alle società con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento finanziario risultante dall’acquisizione di partecipazioni in società con domicilio fiscale al di fuori di tale Stato membro – Decisioni della Commissione europea che qualificano tali disposizioni come regime di aiuti di Stato e ordinano il recupero degli aiuti, ad eccezione di quelli relativi alle partecipazioni dirette e indirette acquisite prima di una certa data fissata dalla Commissione ai fini della tutela del legittimo affidamento – Successiva decisione della Commissione che ordina il recupero di tutti gli aiuti relativi alle partecipazioni indirette – Certezza del diritto. — Cause riunite da C-776/23 P a C-780/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto tutte le impugnazioni della Commissione relative al regime fiscale spagnolo sull’ammortamento dell’avviamento finanziario. Ha confermato che le decisioni del 2011 avevano già coperto anche le acquisizioni indirette e che, per ragioni di certezza del diritto, la Commissione non poteva successivamente qualificare la nuova interpretazione amministrativa come nuovo aiuto recuperabile. Rimane quindi fermo l’annullamento, da parte del Tribunale, della decisione della Commissione che imponeva il recupero degli aiuti relativi alle partecipazioni indirette.

Aiuti di Stato e certezza del diritto: la Corte conferma che le decisioni 2011/5 e 2011/282 coprivano anche le acquisizioni indirette e respinge l’impugnazione della Commissione contro l’annullamento della nuova decisione di recupero sul regime spagnolo di ammortamento dell’avviamento finanziario.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel ritenere che le decisioni della Commissione 2011/5 e 2011/282 sul regime spagnolo di ammortamento dell’avviamento finanziario comprendessero anche le acquisizioni indirette di partecipazioni; se una nuova interpretazione amministrativa nazionale possa ampliare l’ambito di applicazione di un regime di aiuti già oggetto di decisioni definitive; e se il principio della tutela del legittimo affidamento potesse essere invocato per le partecipazioni indirette sulla base delle precedenti decisioni e delle risposte della Commissione al Parlamento europeo.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che le decisioni 2011/5 e 2011/282 devono essere lette, secondo il loro tenore letterale e nel rispetto della certezza del diritto, come riferite sia alle acquisizioni dirette sia a quelle indirette di partecipazioni; di conseguenza, la nuova interpretazione amministrativa spagnola del 2012 non poteva essere trattata come nuovo aiuto incompatibile e la Commissione non poteva escludere il legittimo affidamento già riconosciuto in quelle decisioni anche per le partecipazioni indirette. Il Tribunale ha quindi correttamente annullato la decisione controversa, e le impugnazioni della Commissione sono state respinte.

Norme richiamate

  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 288, quarto comma, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio

Aiuti di Stato e ammortamento dell’avviamento finanziario nel regime fiscale spagnolo

La pronuncia riguarda un ricorso in impugnazione proposto dalla Commissione contro cinque sentenze del Tribunale che avevano annullato la decisione 2015/314 relativa al regime spagnolo di ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere. La controversia ruota intorno alla portata delle decisioni 2011/5 e 2011/282 e, in particolare, al problema se esse coprissero anche le acquisizioni indirette di partecipazioni.

Fatti e iter amministrativo

Il regime spagnolo, introdotto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, consentiva alle società residenti in Spagna di dedurre l’avviamento finanziario derivante dall’acquisizione di partecipazioni in società estere. Dopo un primo procedimento di indagine, la Commissione aveva adottato le decisioni 2011/5 e 2011/282, dichiarando il regime incompatibile e ordinandone il recupero, ma con eccezioni fondate sul legittimo affidamento per determinate acquisizioni effettuate prima di date di riferimento.

Nel 2012 la Dirección General de Tributos spagnola adottò un’interpretazione amministrativa vincolante che estendeva il regime alle acquisizioni indirette. La Commissione ritenne che tale interpretazione costituisse una modifica sostanziale e un nuovo aiuto, avviando un nuovo procedimento e adottando poi la decisione controversa, con cui ordinava il recupero anche degli aiuti relativi alle acquisizioni indirette.

Questioni esaminate dalla Corte

La Commissione sosteneva che il Tribunale avesse interpretato erroneamente le decisioni del 2011, attribuendo loro una portata più ampia di quella voluta dalla Commissione stessa, e che una nuova interpretazione amministrativa potesse ampliare l’ambito di un regime di aiuti. Invocava inoltre l’erronea applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento da parte del Tribunale.

Le parti beneficiarie e il Regno di Spagna replicavano che il Tribunale aveva correttamente letto le decisioni del 2011, le quali già menzionavano sia le partecipazioni dirette sia quelle indirette, e che la decisione controversa finiva per rimettere in discussione decisioni ormai definitive.

Ragionamento della Corte

La Corte ha innanzitutto ritenuto ricevibile il primo motivo della Commissione, precisando che esso sollevava una vera questione di diritto sull’interpretazione degli atti dell’Unione. Nel merito, ha affermato che il testo delle decisioni 2011/5 e 2011/282, letto alla luce del principio di certezza del diritto, dimostrava chiaramente che le eccezioni al recupero per ragioni di legittimo affidamento si applicavano sia alle acquisizioni dirette sia a quelle indirette.

La Corte ha sottolineato che il Tribunale non solo poteva, ma doveva, desumere tale portata dal tenore letterale delle decisioni, senza sovrapporre a esse un’interpretazione diversa fondata su elementi di contesto nazionale. In particolare, la lettera spagnola del 4 giugno 2007 e la prassi amministrativa interna non erano idonee a limitare quanto risultava in modo chiaro dalle decisioni della Commissione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto che la Commissione deduceva un errore di diritto, ma ha concluso che il motivo era inoperante, perché la premessa su cui si fondava era errata: le decisioni del 2011 comprendevano già le acquisizioni indirette, sicché la nuova interpretazione amministrativa non poteva essere qualificata come ampliamento dell’ambito di applicazione del regime ai fini della controversia.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che, anche a voler ammettere un errore del Tribunale nella ricostruzione del legittimo affidamento delle imprese sulla base delle risposte della Commissione al Parlamento europeo, ciò non avrebbe inciso sulla decisiva constatazione che la stessa Commissione aveva già riconosciuto in via espressa, nelle decisioni 2011/5 e 2011/282, un legittimo affidamento anche per le partecipazioni indirette.

Decisione e effetti

La Corte ha respinto integralmente le impugnazioni. Ha quindi confermato l’annullamento della decisione controversa disposto dal Tribunale e ha condannato la Commissione alle spese di tutti i procedimenti di impugnazione.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • una decisione in materia di aiuti di Stato che impone il recupero deve essere chiara, precisa e prevedibile quanto agli aiuti interessati;
  • se il tenore letterale di una decisione della Commissione è univoco, non può essere superato da letture fondate solo sul contesto amministrativo nazionale;
  • il principio della certezza del diritto prevale quando successive decisioni della Commissione si sovrappongano a decisioni precedenti definitive sul medesimo regime fiscale;
  • un motivo di impugnazione è inoperante quando, anche se fondato, non sarebbe idoneo a infirmare il dispositivo della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statofiscalità delle societàrecupero degli aiuticertezza del dirittolegittimo affidamento

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