Circolare numero 223 del 14-9-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l'applicazione del trattamento di integrazione salariale previsto per i lavoratori dipendenti di aziende industriali dell'edilizia e affini in caso di sospensioni legate a opere pubbliche di grandi dimensioni. Individua le opere e gli eventi tutelati, i requisiti dimensionali e contributivi, la durata massima del trattamento, la procedura di domanda e le competenze decisorie tra Commissione provinciale, Ministero e CIPI. La deliberazione CIPI del 25 marzo 1992 precisa inoltre i criteri di attuazione, la documentazione necessaria e i casi in cui può essere avviata l'azione di recupero delle integrazioni salariali quando l'evento interruttivo sia imputabile a responsabilità prevedibili.
Istruzioni applicative sull'art. 10 della legge n. 223/1991 per le integrazioni salariali nell'edilizia
Istruzioni applicative sull'art. 10 della legge n. 223/1991 per l'edilizia
La circolare fornisce le istruzioni operative per l'applicazione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223 a favore dei lavoratori dell'edilizia industriale e affini. La disciplina riguarda sospensioni connesse a opere pubbliche di grandi dimensioni e si coordina con la deliberazione CIPI del 25 marzo 1992, che ne definisce criteri, modalità applicative e procedura.
Ambito di applicazione e rapporto con la disciplina ordinaria
Il trattamento è qualificato come ordinario, ma presenta una disciplina speciale rispetto alle integrazioni salariali ex legge n. 77/1963. La circolare precisa che le cause di sospensione tutelate dall'art. 10 non coincidono con quelle della legge n. 77/1963: ne consegue che, per le medesime causali che abbiano già dato luogo a un intervento ex art. 10, non possono essere richieste successivamente integrazioni salariali ordinarie ex legge n. 77/1963 e seguenti.
Il beneficio è a carico della gestione delle prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989.
Eventi che danno diritto al trattamento
Le sospensioni devono derivare da eventi non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori. La circolare individua tre ipotesi tutelate:
- mancato rispetto dei termini contrattuali di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, anche a causa di ritardi nei pagamenti, nelle procedure amministrative o di interruzione dei finanziamenti;
- varianti di carattere necessario apportate ai progetti originali;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria adottati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, per i quali non rilevano le dimensioni dell'opera pubblica.
Sono invece escluse le cause di sospensione già previste dall'art. 1 della legge n. 77/1963.
Definizione di opera pubblica e requisiti di grande dimensione
Ai fini dell'applicazione della norma, è considerata opera pubblica quella che presenta congiuntamente i seguenti elementi:
- appalto bandito da Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni, altri enti locali, enti pubblici o associazioni tra tali soggetti;
- finanziamento totale o parziale con fondi dello Stato, delle Regioni o di enti pubblici;
- natura immobiliare e destinazione a specifici settori di attività.
I settori indicati sono:
- edilizia residenziale pubblica ed edifici ad uso amministrativo;
- lavori edili relativi a ospedali, scuole, università, impianti sportivi e ricreativi;
- lavori di genio civile, come strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche.
La grande dimensione dell'opera è individuata secondo un criterio composito. Nella circolare applicativa i requisiti sono indicati come:
- importo del progetto generale approvato pari o superiore a 50 miliardi di lire, aggiornato annualmente secondo le rilevazioni ISTAT;
- durata dell'esecuzione dei lavori pari o superiore a 60 mesi naturali e consecutivi;
- incidenza della manodopera pari o superiore al 20%.
La deliberazione CIPI del 25 marzo 1992 richiama gli stessi elementi qualificanti dell'opera pubblica e, nella parte dispositiva, indica per la durata dell'esecuzione dei lavori un parametro di 30 mesi naturali e consecutivi.
Opere frazionate in più appalti o subappalti
Quando l'esecuzione dell'opera è suddivisa in una pluralità di contratti di appalto o subappalto, oltre ai requisiti riferiti al progetto generale, occorre che per il singolo contratto relativo ai lavori oggetto di sospensione sussistano ulteriori condizioni. La circolare richiede:
- durata dei lavori pari o superiore a 12 mesi naturali e consecutivi;
- numero medio di addetti pari o superiore a 15.
Nel modulo informativo l'impresa deve indicare il numero degli addetti al cantiere riferito ai 12 mesi precedenti la richiesta.
Durata del trattamento e proroghe
L'art. 10, comma 2, prevede che il trattamento sia concesso per ciascuna opera per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi. Il limite va riferito all'opera come entità unica, anche se l'esecuzione abbia subito uno o più periodi di interruzione; pertanto i periodi di sospensione devono essere cumulati.
Dopo la prima concessione trimestrale sono possibili proroghe per ulteriori periodi trimestrali. La durata complessiva delle proroghe non può comunque superare un quarto della durata dei lavori necessari al completamento dell'opera, valutata sulla base dello stato dei lavori al termine della prima concessione e tenendo conto delle clausole contrattuali.
Nel caso di opere frazionate in più appalti o subappalti, il trattamento non può eccedere la durata dei lavori la cui interruzione è oggetto della richiesta.
La circolare precisa inoltre che il periodo autorizzato non concorre alla determinazione del limite massimo di durata degli interventi ordinari per altre causali, disciplinato dall'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
Requisito contributivo dei lavoratori
Possono beneficiare del trattamento i lavoratori sospesi che, nel biennio precedente la decorrenza del trattamento, facciano valere almeno:
- sei contributi mensili, oppure
- 26 contributi settimanali, versati o dovuti per lavoro prestato nell'edilizia.
Procedura, modulistica e documentazione
La domanda deve essere presentata sul modello IGi 15 Ed, con la dicitura "Legge n. 223, art. 10". Alla domanda devono essere allegati:
- la documentazione prevista per gli interventi ordinari;
- i documenti indicati nel comma 5 della deliberazione CIPI;
- l'elenco nominativo dei lavoratori sospesi per i quali si chiede il trattamento, con l'indicazione per ciascuno del numero di contributi versati o dovuti nel biennio precedente.
Se per alcuni lavoratori risultano contributi non versati, occorre indicare il motivo del mancato versamento. Se i contributi utili presso il datore richiedente sono insufficienti, ma il lavoratore può far valere ulteriori periodi di occupazione in edilizia presso precedenti datori di lavoro, deve essere allegata la dichiarazione del datore di lavoro interessato relativa al periodo utile al raggiungimento del requisito.
Qualora la documentazione non sia immediatamente disponibile, l'impresa può presentare la domanda con riserva, inviando successivamente gli atti mancanti per evitare la decadenza dovuta al superamento dei termini di presentazione.
Competenza decisionale e proroghe
L'autorizzazione al trattamento per i primi tre mesi spetta alla Commissione provinciale territorialmente competente.
La decisione sulle proroghe compete invece al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, e previo accertamento del CIPI sulla natura e durata delle cause di interruzione e sull'esistenza di concrete prospettive di ripresa.
Secondo la deliberazione CIPI, le domande di proroga devono essere presentate al Ministro dei Lavori Pubblici tramite il Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio, corredate della documentazione aggiornata e del modulo informativo. Il Provveditorato trasmette gli atti entro 45 giorni con relazione sulle cause della mancata ripresa e sulle eventuali responsabilità; il Ministro del Lavoro acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali e trasmette gli atti al CIPI. In caso di esito positivo, il Ministro emana i decreti trimestrali fino alla ripresa dei lavori e comunque entro il limite massimo previsto dalla legge.
Azione di recupero delle integrazioni salariali
L'art. 10, comma 4, prevede che l'Istituto promuova l'azione di recupero delle integrazioni salariali quando l'evento che ha causato l'interruzione avrebbe potuto essere previsto dall'ente appaltante o dall'azienda con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c.
La circolare chiarisce che:
- l'azione di recupero presuppone l'avvenuta erogazione delle integrazioni e quindi un precedente accoglimento della domanda;
- la previsione dell'evento deve essere collegata a uno specifico obbligo il cui adempimento avrebbe evitato l'interruzione;
- per le proroghe successive al primo trimestre l'accertamento della responsabilità è demandato espressamente al CIPI, mentre per il primo trimestre le valutazioni competono alle Commissioni provinciali.
Se la responsabilità della mancata esecuzione dell'obbligo è imputabile in tutto o in parte all'impresa richiedente, la domanda di autorizzazione è inaccoglibile. Se invece la responsabilità riguarda un ente pubblico o l'impresa appaltante, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione deve essere attivata l'azione di recupero nei confronti del soggetto responsabile. Qualora gli elementi di responsabilità emergano dopo l'accoglimento della domanda, il caso deve essere riproposto alla Commissione provinciale per le valutazioni di competenza.
Documentazione standardizzata
La circolare riporta in allegato il modulo informativo con i dati identificativi dell'impresa, del cantiere, dell'opera, dell'appalto, delle cause di interruzione e della sospensione, nonché un elenco nominativo dei lavoratori con il quadro dei contributi versati o dovuti nel biennio. Sono richiesti, tra gli allegati, i contratti di subappalto e l'attestato dell'ente appaltante contenente le informazioni sulla natura pubblica e grande dimensione dell'opera e sulle cause della sospensione.
Punti principali
Ambito di applicazione e natura del trattamento
Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti di aziende industriali dell'edilizia e affini, per le integrazioni salariali previste dall'art. 1 della legge n. 77/1963, ma con una disciplina speciale ex art. 10 della legge n. 223/1991. Il trattamento è a carico della gestione delle prestazioni temporanee ex art. 24 della legge n. 88/1989 ed è qualificato come ordinario, pur con limiti e modalità peculiari.
Opere pubbliche, eventi tutelati e requisiti dimensionali
Sono tutelate le sospensioni non imputabili a datore di lavoro e lavoratori relative a opere pubbliche di grandi dimensioni, quando derivino da mancato rispetto dei termini contrattuali, varianti necessarie o provvedimenti dell'autorità giudiziaria ex legge n. 575/1965. La natura pubblica dell'opera richiede appalto da soggetto pubblico, finanziamento pubblico totale o parziale e appartenenza a specifici settori edilizi o di genio civile. Le grandi dimensioni sono definite da importo del progetto, durata dei lavori e incidenza della manodopera; per i singoli appalti o subappalti frazionati servono ulteriori requisiti minimi di durata e addetti.
Durata del trattamento e proroghe
Il trattamento è concesso per ciascuna opera per un massimo complessivo di tre mesi, riferito all'opera come unica entità anche se l'interruzione avviene in più periodi. Sono possibili proroghe trimestrali, ma la loro durata complessiva non può superare un quarto del tempo necessario al completamento dell'opera, considerando lo stato dei lavori e le clausole contrattuali. Il periodo autorizzato non incide sul limite massimo di durata degli interventi ordinari ex legge n. 427/1975.
Requisito contributivo e domanda
I lavoratori devono far valere nel biennio precedente almeno sei contributi mensili o 26 contributi settimanali versati o dovuti per lavoro prestato nell'edilizia. La domanda si presenta su mod. IGi 15 Ed con la dicitura "Legge n. 223, art. 10", corredata della documentazione ordinaria, dei documenti previsti dalla deliberazione CIPI e dell'elenco nominativo dei sospesi con indicazione dei contributi utili; se la documentazione non è disponibile subito, è ammessa la presentazione con riserva.
Competenza a decidere e azione di recupero
La concessione dei primi tre mesi spetta alla Commissione provinciale competente; le proroghe sono decise dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, previo accertamento CIPI e sentite le parti sociali. È prevista l'azione di recupero delle integrazioni quando l'evento interruttivo sarebbe stato evitabile con la diligenza ex art. 1176 c.c.; se la responsabilità emerge già in istruttoria, la domanda è inaccoglibile, mentre se emerge dopo l'autorizzazione il caso va riesaminato.
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