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Circolare

Circolare numero 225 del 15-9-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità di gestione dei ricorsi sanitari, puntando a una maggiore qualità, omogeneità e collaborazione tra il medico che ha formulato il giudizio e il medico relatore del Comitato provinciale. Per i ricorsi di competenza provinciale si prevede un esame preventivo, l'eventuale contraddittorio con il medico che ha espresso il giudizio, la possibile revisione del referto e l'istituzione della Conferenza medica provinciale. Per i ricorsi di competenza centrale si richiede invece la trasmissione di un fascicolo completo, poiché non sono ammessi integrazioni istruttorie successive alla sospensiva e il Comitato centrale deve decidere entro 90 giorni. Sono inoltre previste riunioni tra Primari a livello centrale o regionale per uniformare i criteri valutativi.

Criteri per l'esame dei ricorsi sanitari in materia di invalidità e inabilità pensionabili

Criteri per l'esame dei ricorsi sanitari in materia di invalidità e inabilità pensionabili

La circolare definisce le modalità operative da seguire nell'esame dei ricorsi sanitari, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei giudizi medico-legali e di assicurare maggiore omogeneità dei criteri valutativi sul territorio. L'impostazione generale privilegia il confronto preventivo tra il medico che ha formulato il giudizio e il medico relatore, nonché la completezza documentale dei fascicoli destinati ai Comitati provinciali e centrali.

Obiettivi e impostazione generale

L'Istituto collega la revisione organizzativa del ruolo sanitario al conseguimento di standard più elevati nella formulazione dei giudizi in materia di invalidità e inabilità pensionabili. In fase di contenzioso amministrativo, il rapporto tra il medico che ha effettuato la visita e il medico relatore del Comitato provinciale deve diventare uno strumento stabile di confronto tecnico, utile a:

  • verificare la qualità del giudizio espresso;
  • uniformare i criteri valutativi nell'ambito territoriale di competenza;
  • approfondire preventivamente i casi con margini di incertezza;
  • arricchire la base conoscitiva utile al Comitato provinciale.

Ricorsi sanitari di competenza dei Comitati provinciali

Il medico della Sede provinciale che svolge funzione di relatore presso il Comitato Provinciale, preferibilmente un Primario, deve esaminare in via preventiva tutti i ricorsi sottoposti al Comitato. Se lo ritiene opportuno, può disporre ulteriori accertamenti clinici, con particolare attenzione all'esigenza di garantire unicità dei criteri diagnostici e valutativi nel territorio.

Qualora, sulla base della documentazione sanitaria già agli atti o degli ulteriori esami effettuati, il relatore ritenga di dover dissentire dal giudizio medico-legale precedentemente formulato, deve contattare il medico responsabile del giudizio per un riesame congiunto del caso. Se dal contraddittorio deriva una modifica del giudizio, tale modifica deve essere riportata sul verbale di visita medica di ricorso e controfirmata da entrambi i medici.

Casi esaminati in visita collegiale e comunicazioni al Patronato

La circolare disciplina anche l'ipotesi in cui il giudizio poi modificato sia stato formulato in visita collegiale con la partecipazione di un medico del Patronato o di un sanitario di fiducia del ricorrente, prima dell'inoltro del ricorso al Comitato provinciale. In tali casi, il diverso giudizio successivamente assunto dai medici di Sede deve essere comunicato al Patronato, o al medico di parte, insieme alle risultanze degli eventuali ulteriori esami specialistici eseguiti.

Questa procedura è funzionale a portare all'esame del Comitato ricorsi supportati da documentazione diagnostica completa e da una valutazione trasparente, senza dubbi sulla rigorosa ed esaustiva considerazione di tutte le patologie del ricorrente.

Conferenza medica presso la Sede provinciale

Per favorire una maggiore uniformità di criteri valutativi, viene istituita presso la Sede provinciale la "Conferenza medica", presieduta e coordinata dal Primario della Sede. Vi partecipano i medici responsabili delle strutture decentrate.

L'organismo deve essere attivato con carattere sistematico e ha il compito di esaminare i casi che meritano particolare attenzione per i possibili riflessi oltre il singolo procedimento. In tale sede devono anche essere evidenziate le questioni sanitarie di interesse generale, con le relative proposte di intervento, per successivo reporting a livello regionale e centrale.

Ricorsi sanitari di competenza dei Comitati centrali

Per i ricorsi decisi dai Comitati provinciali in difformità rispetto al giudizio medico-legale espresso dai sanitari della Sede e sospesi dai Direttori ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 88/89, la trasmissione al competente Comitato amministratore deve avvenire con tutti gli elementi necessari alla corretta formulazione del giudizio medico-legale a livello centrale.

La documentazione deve comprendere:

  • verbali di visita;
  • cartelle cliniche;
  • certificazioni;
  • referti specialistici.

Per i ricorsi avverso revoca è indispensabile produrre tutta la documentazione idonea a dimostrare l'intervenuto mutamento delle condizioni sanitarie del ricorrente. Se la prestazione di invalidità era stata concessa in sede giudiziaria, è sempre necessario disporre dell'elaborato tecnico del consulente medico d'ufficio.

Completezza del fascicolo e termini per la decisione centrale

La circolare precisa che, dopo la sospensiva del Direttore, non può essere svolto un supplemento di istruttoria per completare i ricorsi da inviare ai Comitati centrali. Ciò deriva dalla perentorietà del termine entro cui il Comitato Centrale deve decidere il ricorso, pari a 90 giorni dal provvedimento di sospensione.

Ne consegue che il medico relatore della Sede provinciale, già nell'esame preliminare, deve verificare anche la completezza della documentazione necessaria per l'eventuale decisione centrale, così da evitare carenze istruttorie non più sanabili.

Coordinamento a livello centrale e regionale

Per i casi che presentano profili di interesse più generale, la circolare prevede riunioni presso la Sede Centrale o presso le Sedi Regionali tra i Primari responsabili delle rispettive strutture. Tali incontri hanno la finalità di agevolare la soluzione delle problematiche emerse e, soprattutto, di contribuire alla definizione di criteri valutativi sempre più univoci sull'intero territorio.

Punti principali

Obiettivo generale e metodo di lavoro

La circolare mira a migliorare gli standard qualitativi dei giudizi medico-legali in materia di invalidità e inabilità pensionabili, valorizzando un rapporto più sistematico e collaborativo tra il medico che ha effettuato la visita e il medico relatore del Comitato provinciale. Tale rapporto deve favorire il confronto sulla qualità del giudizio, l'omogeneità dei criteri valutativi nel territorio, l'approfondimento dei casi incerti e l'arricchimento delle informazioni da mettere a disposizione del Comitato.

Ricorsi sanitari di competenza dei Comitati provinciali

Il medico relatore della Sede provinciale, possibilmente Primario, deve esaminare preventivamente tutti i ricorsi e, se opportuno, disporre ulteriori accertamenti per garantire un'unica linea diagnostica e valutativa nel territorio di competenza. Se ritiene di dissentire dal giudizio già formulato, deve contattare il medico responsabile per un riesame congiunto. L'eventuale modifica del giudizio va riportata sul verbale di visita di ricorso e controfirmata da entrambi i medici.

Gestione dei casi con visita collegiale e informazione al Patronato

Quando il giudizio successivamente modificato sia stato formulato in sede di visita collegiale con la partecipazione di un medico del Patronato o di un sanitario di fiducia del ricorrente, prima dell'invio al Comitato provinciale deve essere comunicato al Patronato o al medico di parte il diverso giudizio assunto dai sanitari di Sede, insieme agli eventuali ulteriori esami specialistici eseguiti.

Conferenza medica provinciale

Presso la Sede provinciale viene istituita la 'Conferenza medica', presieduta e coordinata dal Primario, con la partecipazione dei medici responsabili delle strutture decentrate. L'organismo deve operare con sistematicità per esaminare casi di particolare attenzione, cogliere eventuali riflessi generali oltre il singolo caso ed evidenziare questioni sanitarie di interesse generale da riportare a livello regionale e centrale con relative proposte di intervento.

Ricorsi sanitari di competenza dei Comitati centrali

I ricorsi decisi dai Comitati provinciali in difformità dal giudizio della Sede e sospesi dai Direttori ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 88/89 devono essere trasmessi al Comitato amministratore con tutta la documentazione necessaria: verbali di visita, cartelle cliniche, certificazioni e referti specialistici. Per i ricorsi avverso revoca è indispensabile la documentazione che provi il mutamento delle condizioni sanitarie; se la prestazione era stata concessa in sede giudiziaria, occorre sempre l'elaborato tecnico del consulente medico d'ufficio.

Completezza istruttoria e termini per la decisione del Comitato centrale

Poiché non è possibile integrare successivamente l'istruttoria dopo la sospensiva del Direttore, il medico relatore provinciale deve verificare già in fase preliminare che il fascicolo sia completo anche per l'eventuale esame del Comitato centrale. Ciò è essenziale perché il Comitato Centrale deve decidere il ricorso entro 90 giorni dal provvedimento di sospensione.

Riunioni tra Primari a livello centrale o regionale

Per approfondire i casi di interesse generale e favorire criteri valutativi sempre più uniformi sull'intero territorio, la circolare prevede riunioni presso la Sede Centrale o le Sedi Regionali tra i Primari responsabili delle rispettive strutture.

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