Circolare numero 222 del 11-9-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in base al decreto ministeriale del 19 giugno 1992, sono stati aggiornati i minimali retributivi per il calcolo dei contributi e delle prestazioni del personale iscritto al Fondo Volo, con validità dal 1 novembre 1991. Le nuove tabelle sostituiscono quelle della circolare n. 85/1992. Le aziende devono applicare i nuovi minimi ai contributi del trimestre luglio-settembre 1992 e regolarizzare, senza oneri accessori, il periodo 1 novembre 1991-30 giugno 1992 tramite DM10/2 di settembre 1992. Sono inoltre indicate le modalità di esposizione delle differenze contributive e l’invio del modello VOL. 9 integrativo per la denuncia nominativa del periodo novembre-dicembre 1991.
Rideterminazione dei minimali retributivi del Fondo Volo per il triennio 1992/1994
Rideterminazione dei minimali retributivi per il Fondo Volo
La circolare informa della rideterminazione dei minimali retributivi per il calcolo dei contributi e delle prestazioni del personale iscritto al Fondo Volo, disposta con decreto ministeriale 19 giugno 1992 in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 31 ottobre 1988, n. 480. I nuovi importi valgono dal 1 novembre 1991 e sostituiscono la tabella già allegata alla circolare n. 85 del 18 marzo 1992.
Ambito di applicazione e decorrenza
I minimali aggiornati si applicano al personale iscritto al Fondo Volo per il triennio 1992/1994. La decorrenza indicata è il 1 novembre 1991, con effetti sia sul calcolo dei contributi sia sulle prestazioni collegate.
Adempimenti delle aziende per i contributi correnti
Le aziende interessate devono applicare i nuovi minimali sulle retribuzioni imponibili relative al trimestre luglio-settembre 1992. Il termine di denuncia e versamento per tale trimestre scade il 20 ottobre 1992.
Regolarizzazione del periodo pregresso
Per il periodo compreso tra il 1 novembre 1991 e il 30 giugno 1992, le aziende devono regolarizzare le differenze contributive dovute, calcolate sulla base dell’aliquota in vigore nel periodo di riferimento. La regolarizzazione va effettuata con la denuncia mod. DM10/2 del mese di settembre, da presentare entro il 20 ottobre 1992, senza applicazione di oneri accessori, poiché l’adempimento avviene con la prima scadenza contributiva utile successiva all’entrata in vigore del decreto.
Modalità di compilazione del mod. DM10/2
Per i mesi di novembre e dicembre 1991, le differenze contributive relative a tutti i lavoratori interessati devono essere esposte nei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2 con il codice "X311", preceduto dalla dicitura "D.M. 19.6.92". Non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Per i mesi da gennaio a giugno 1992, le differenze contributive devono essere esposte con il codice "X312", anch’esso preceduto da "D.M. 19.6.92". In questo caso deve essere indicato nella corrispondente casella l’ammontare complessivo delle differenze di retribuzione imponibile; non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".
Denuncia nominativa e trasmissione tramite S.A.P.
La denuncia nominativa delle differenze retributive relative al periodo 1.11.1991/31.12.1991 deve essere effettuata tramite invio alle S.A.P. di un mod. VOL. 9 integrativo. Una volta verificata l’avvenuta regolarizzazione contributiva, il modello deve essere trasmesso dalle S.A.P. alla Sede di Roma Eur - Fondo Volo. Le S.A.P. sono altresì incaricate di portare a conoscenza delle aziende interessate le istruzioni contenute nella circolare.
Minimali retributivi allegati
La tabella allegata riporta i seguenti importi mensili dei minimali retributivi validi dal 1 novembre 1991:
- Pilota, codice E: lire 3.853.247
- Pilota in addestramento primi 12 mesi, codice F: lire 2.349.704
- Pilota collaudatore, codice G: lire 4.084.970
- Tecnico di volo, codice H: lire 2.557.439
- Tecnico di volo in addestramento primi 12 mesi, codice L: lire 1.939.889
- Tecnico di volo per i collaudi, codice M: lire 1.961.533
- Assistente di volo, codice N: lire 1.931.514
Punti principali
Aggiornamento dei minimali retributivi
Il Ministero del Lavoro ha rideterminato, per il triennio 1992/1994, i minimali retributivi da assumere a base per il calcolo dei contributi e delle prestazioni del personale iscritto al Fondo Volo. I nuovi importi, efficaci dal 1 novembre 1991, sono riportati in tabella allegata e sostituiscono quelli diffusi con la circolare n. 85 del 18 marzo 1992.
Applicazione ai contributi correnti
Le aziende interessate devono utilizzare i nuovi minimali a partire dai contributi dovuti sulle retribuzioni imponibili relative al trimestre luglio-settembre 1992. Il termine ordinario per denuncia e versamento di tale trimestre scade il 20 ottobre 1992.
Regolarizzazione del periodo pregresso
Per il periodo 1 novembre 1991-30 giugno 1992 le aziende devono versare le differenze contributive dovute, calcolate sulla base dell’aliquota vigente nel periodo di riferimento, mediante la denuncia DM10/2 del mese di settembre da presentare entro il 20 ottobre 1992. La regolarizzazione non comporta oneri accessori, poiché avviene con la prima scadenza contributiva utile successiva all’entrata in vigore del decreto.
Modalità di esposizione nel mod. DM10/2
Per i mesi di novembre e dicembre 1991 le differenze contributive vanno calcolate per tutti i lavoratori interessati ed esposte in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del DM10/2 con il codice X311, preceduto dalla dicitura "D.M. 19.6.92". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Per i mesi da gennaio a giugno 1992 le differenze vanno esposte con il codice X312, sempre preceduto da "D.M. 19.6.92", riportando nella corrispondente casella l’ammontare complessivo delle differenze di retribuzione imponibile; anche in questo caso non devono essere compilate le caselle numero dipendenti e numero giornate.
Denuncia nominativa e adempimenti delle S.A.P.
La denuncia nominativa delle differenze retributive relative al periodo 1.11.1991/31.12.1991 deve essere effettuata mediante invio alle S.A.P. di un modello VOL. 9 integrativo. Dopo la verifica dell’avvenuta regolarizzazione contributiva, il modello deve essere trasmesso dalle S.A.P. alla Sede di Roma Eur - Fondo Volo. Le S.A.P. devono inoltre comunicare alle aziende interessate le istruzioni contenute nella circolare.
Tabella delle retribuzioni minime
L’allegato riporta i minimali mensili per il calcolo del contributo IVS dovuto al Fondo Volo, con i seguenti valori: Pilota, codice E, lire 3.853.247; Pilota in addestramento primi 12 mesi, codice F, lire 2.349.704; Pilota collaudatore, codice G, lire 4.084.970; Tecnico di volo, codice H, lire 2.557.439; Tecnico di volo in addestramento primi 12 mesi, codice L, lire 1.939.889; Tecnico di volo per i collaudi, codice M, lire 1.961.533; Assistente di volo, codice N, lire 1.931.514.
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