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Circolare

Circolare numero 221 del 11-9-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito della legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, aumentano le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico e, per effetto, anche quelle relative ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Vengono indicati i nuovi importi orari per lavoratori italiani/comunitari ed extracomunitari domestici, nonché la nuova aliquota complessiva per i pescatori associati in cooperativa e il nuovo contributo mensile per i pescatori autonomi. Restano ferme le quote a carico dei datori di lavoro domestico e vengono rinviate ulteriori comunicazioni per gli importi dovuti dal 1 gennaio 1993 e per il recupero delle differenze già versate dai pescatori autonomi.

Aumento delle aliquote contributive per lavoratori domestici e pescatori

Aumento delle aliquote contributive per lavoratori domestici e pescatori

La circolare dà attuazione, per quanto di competenza previdenziale, alla legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, che modifica l'art. 6, comma 1, introducendo un aumento delle aliquote contributive a carico dei lavoratori. L'intervento incide anche sulla contribuzione dovuta per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Riferimento normativo e decorrenze

L'aumento delle aliquote è stabilito in 0,6 punti con decorrenza dal periodo di paga in corso all'11 luglio 1992, data di entrata in vigore del decreto-legge, e in ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. La circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 209 del 17 agosto 1992 per le istruzioni generali di sistemazione delle partite contributive per i datori di lavoro.

Lavoratori italiani e comunitari addetti ai servizi domestici e familiari

Per i lavoratori italiani e comunitari addetti ai servizi domestici e familiari, a decorrere dal periodo di paga in corso all'11 luglio 1992, gli importi contributivi orari complessivamente dovuti risultano articolati in tre fasce di retribuzione:

  • fino a L. 5.830 di retribuzione effettiva, con retribuzione convenzionale oraria di L. 4.120: contributo orario di L. 1.417 con quota CUAF e di L. 1.211 senza quota CUAF; la quota a carico del lavoratore è di L. 215;
  • da L. 5.831 a L. 8.740 di retribuzione effettiva, con retribuzione convenzionale oraria di L. 5.830: contributo orario di L. 2.006 con quota CUAF e di L. 1.714 senza quota CUAF; la quota a carico del lavoratore è di L. 304;
  • oltre L. 8.740 di retribuzione effettiva, con retribuzione convenzionale oraria di L. 8.740: contributo orario di L. 3.007 con quota CUAF e di L. 2.570 senza quota CUAF; la quota a carico del lavoratore è di L. 456. La circolare rinvia all'allegato 1 per il prospetto analitico e all'allegato 3 per la tabella dei coefficienti di riparto.

Lavoratori extracomunitari addetti ai servizi domestici e familiari

Per i lavoratori extracomunitari addetti ai servizi domestici e familiari, sempre con effetto dal periodo di paga in corso all'11 luglio 1992, gli importi orari sono i seguenti:

  • fino a L. 5.830 di retribuzione effettiva, con retribuzione convenzionale oraria di L. 4.120: contributo orario di L. 1.438 con quota CUAF e di L. 1.232 senza quota CUAF; quota a carico del lavoratore pari a L. 236;
  • da L. 5.831 a L. 8.740 di retribuzione effettiva, con retribuzione convenzionale oraria di L. 5.830: contributo orario di L. 2.035 con quota CUAF e di L. 1.743 senza quota CUAF; quota a carico del lavoratore pari a L. 333;
  • oltre L. 8.740 di retribuzione effettiva, con retribuzione convenzionale oraria di L. 8.740: contributo orario di L. 3.051 con quota CUAF e di L. 2.614 senza quota CUAF; quota a carico del lavoratore pari a L. 500. Anche in questo caso, le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore. La circolare rinvia all'allegato 2 per il prospetto analitico e all'allegato 4 per i coefficienti di riparto.

Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250 del 1958, la retribuzione convenzionale mensile per l'anno 1992 resta fissata in L. 716.000. Dal periodo di paga in corso all'11 luglio 1992, l'aliquota dovuta dai piccoli pescatori associati in cooperativa al F.P.L.D. aumenta dello 0,60% e raggiunge complessivamente il 9,67%, comprensivo dello 0,10% per gli asili nido e dello 0,20% per l'assistenza malattia ai pensionati.

Pescatori autonomi e recupero della differenza contributiva

Per i pescatori autonomi, dal mese di luglio 1992, il contributo mensile globale passa da L. 82.878 a L. 87.175. Poiché erano già stati trasmessi bollettini di versamento per l'anno 1992 con l'importo precedente, la circolare preannuncia successive indicazioni sulle modalità di recupero della differenza di L. 4.297 mensili dovuta da ciascun assicurato per i mesi da luglio a dicembre 1992.

Invarianza di alcune quote e comunicazioni successive

La circolare precisa che restano invariate le quote contributive a carico dei datori di lavoro domestico. Infine, viene riservata una successiva comunicazione per gli importi contributivi dovuti dal 1 gennaio 1993 per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e per i lavoratori indicati in epigrafe. Le sedi sono incaricate di portare tempestivamente a conoscenza dei contribuenti i nuovi importi tramite i consueti canali.

Punti principali

Origine normativa dell'aumento contributivo

La circolare richiama la legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333. L'art. 6, comma 1, come modificato dalla legge di conversione, dispone un incremento delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati per l'assicurazione generale obbligatoria e per le forme esclusive e sostitutive.

Decorrenza dell'incremento

L'aumento è fissato in 0,6 punti con decorrenza dal periodo di paga in corso all'11 luglio 1992 e in ulteriori 0,2 punti dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. La circolare precisa che l'incremento si applica anche ai servizi domestici e familiari e ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Contributi per lavoratori domestici italiani e comunitari

Per i lavoratori italiani e comunitari addetti ai servizi domestici e familiari, dal periodo di paga in corso all'11 luglio 1992, gli importi orari complessivi sono aggiornati in base alla retribuzione effettiva/convenzionale e distinguono tra contributo comprensivo di quota CUAF e contributo senza CUAF. Le quote tra parentesi rappresentano la parte a carico del lavoratore.

Contributi per lavoratori domestici extracomunitari

Per i lavoratori extracomunitari addetti ai servizi domestici e familiari sono indicati nuovi importi orari, sempre distinti per fasce di retribuzione e con indicazione della quota a carico del lavoratore tra parentesi. La circolare rinvia agli allegati 2 e 4 per il prospetto analitico e i coefficienti di riparto.

Pescatori della piccola pesca associati in cooperativa

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958, la retribuzione convenzionale mensile per il 1992 resta fissata in L. 716.000. Dal periodo di paga in corso all'11 luglio 1992 l'aliquota dovuta al F.P.L.D. aumenta dello 0,60% e passa complessivamente al 9,67%, comprensivo dello 0,10% per gli asili nido e dello 0,20% per l'assistenza malattia ai pensionati.

Pescatori autonomi

Per i pescatori autonomi, dal mese di luglio 1992, il contributo mensile globale passa da L. 82.878 a L. 87.175. La circolare segnala che i bollettini di versamento per il 1992 erano già stati trasmessi con l'importo precedente e che saranno comunicate le modalità per recuperare la differenza di L. 4.297 mensili per ciascun assicurato da luglio a dicembre 1992.

Quote a carico del datore di lavoro e ulteriori comunicazioni

La circolare specifica che restano invariate le quote contributive a carico dei datori di lavoro domestico. Inoltre, rinvia a successive comunicazioni gli importi contributivi dovuti dal 1 gennaio 1993 per i lavoratori domestici e familiari e per i lavoratori indicati in epigrafe. Le sedi devono informare tempestivamente i contribuenti attraverso i canali consueti.

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