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Circolare

Circolare numero 220 del 11-9-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, sulla base degli orientamenti della Corte di Cassazione, che ai fini del diritto alle prestazioni economiche di malattia e maternita' per i lavoratori agricoli a tempo determinato vanno considerate utili anche le giornate di effettivo lavoro agricolo subordinato svolte a tempo indeterminato nell'anno precedente. Viene quindi superata l'interpretazione restrittiva della precedente circolare del 1984, che limitava il computo alle sole giornate di lavoro agricolo a tempo determinato. Resta esclusa la rilevanza delle giornate lavorate in settori extra-agricoli. Le nuove disposizioni si applicano ai casi non ancora definiti e, su richiesta, anche ad eventi gia' definiti ma non prescritti e non coperti da giudicato.

Indennita' di malattia e maternita' per lavoratori agricoli a tempo determinato: riconoscimento anche con giornate da lavoro agricolo a tempo indeterminato

Indennita' di malattia e maternita' per lavoratori agricoli a tempo determinato

La circolare interviene per adeguare i criteri di riconoscimento delle prestazioni economiche di malattia e maternita' per i lavoratori agricoli a tempo determinato all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione. Viene quindi precisato che, ai fini del requisito delle 51 giornate nell'anno precedente, devono essere considerate anche le giornate di effettivo lavoro agricolo subordinato svolte a tempo indeterminato.

Quadro normativo e superamento della precedente prassi

La disposizione richiama l'art. 5, comma 6, della legge n. 638/1983, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevede la concessione dell'indennita' di malattia, entro determinati limiti annui, ai lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici, a condizione che risultino iscritti negli elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.

La circolare del 16 luglio 1984 aveva interpretato tale requisito nel senso che fosse utile soltanto l'attivita' lavorativa svolta a tempo determinato nel settore agricolo. Tale lettura viene ora superata, poiche' la Corte di Cassazione ha ritenuto che la norma non distingua, ai fini del computo, tra lavoro agricolo a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Orientamento giurisprudenziale richiamato

Sono richiamate le sentenze della Sezione lavoro della Corte di Cassazione nn. 3568, 9500, 10530, 11275 del 1990 e n. 11551 del 1991. Secondo tali pronunce, il diritto all'indennita' di malattia spetta anche al lavoratore agricolo a tempo determinato che, nell'anno precedente la richiesta di prestazione, sia stato iscritto per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi come lavoratore agricolo a tempo indeterminato.

La circolare rileva che, alla luce di tali decisioni, risultano ormai superate le incertezze interpretative originarie e viene pertanto impartita una nuova istruzione applicativa.

Nuovo criterio per il requisito delle 51 giornate

Per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternita', il diritto deve essere riconosciuto al lavoratore agricolo a tempo determinato che nell'anno precedente la richiesta possa far valere almeno 51 giornate di effettivo lavoro agricolo subordinato, considerando congiuntamente:

  • l'attivita' svolta a tempo determinato nel settore agricolo;
  • l'attivita' svolta a tempo indeterminato nel settore agricolo.

In presenza di entrambe le basi di diritto, la prestazione da corrispondere e' quella concretamente piu' favorevole all'interessato.

Esclusione del lavoro extra-agricolo

Resta espressamente confermato che le giornate di lavoro svolte in settori extra-agricoli non hanno alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento del requisito minimo di 51 giornate richiesto per il diritto alle prestazioni di malattia e maternita'.

Decorrenza e casi interessati

Le nuove disposizioni si applicano:

  • ai casi di malattia e maternita' non ancora definiti alla data della circolare;
  • su richiesta degli interessati, agli eventi gia' definiti, purche' siano comprovati da adeguata certificazione e non siano decorsi i termini di prescrizione annuale vigenti in materia;
  • sempre su richiesta, agli eventi gia' definiti, se non e' intervenuta sentenza passata in giudicato.

La circolare, dunque, estende l'applicazione del nuovo criterio anche a fattispecie pregresse nei limiti indicati, con l'obiettivo di uniformare la prassi amministrativa all'orientamento della giurisprudenza di legittimita'.

Punti principali

Superamento della precedente interpretazione restrittiva

La circolare richiama l'art. 5, comma 6, della legge n. 638/1983 e precisa che la precedente impostazione dell'Istituto, espressa con la circolare n. 134420 AGO/157 del 16.7.1984, considerava utili solo le giornate di lavoro agricolo a tempo determinato. Tale impostazione viene ora rivista alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Orientamento della Corte di Cassazione

Le sentenze richiamate (nn. 3568, 9500, 10530, 11275/1990 e n. 11551/1991) hanno affermato che il diritto all'indennita' di malattia deve essere riconosciuto anche al lavoratore agricolo a tempo determinato che, nell'anno precedente la richiesta, sia stato iscritto per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi come lavoratore agricolo a tempo indeterminato, poiche' la norma non distingue tra le due tipologie di rapporto ai fini del computo delle giornate.

Nuovo criterio di computo delle 51 giornate

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternita', il diritto deve essere riconosciuto al lavoratore a tempo determinato che nell'anno precedente la richiesta possa far valere almeno 51 giornate di effettivo lavoro agricolo subordinato, computando sia l'attivita' a tempo determinato sia quella a tempo indeterminato svolta nel settore agricolo.

Criterio di favore in presenza di piu' titoli

Se l'interessato ha diritto all'indennita' in relazione ad entrambe le attivita' lavorative, cioe' sia come lavoratore a tempo determinato sia come lavoratore a tempo indeterminato, la prestazione da erogare e' quella concretamente piu' favorevole. Per l'attivita' a tempo indeterminato, la circolare richiama la c.d. protezione assicurativa.

Esclusione del lavoro extra-agricolo

Resta fermo che le giornate di lavoro svolte dagli stessi lavoratori in settori extra-agricoli non hanno rilevanza ai fini del raggiungimento del requisito delle 51 giornate utili per malattia e maternita'.

Ambito di applicazione temporale

Le disposizioni si applicano ai casi di malattia e maternita' non ancora definiti alla data della circolare e, su richiesta degli interessati, agli eventi gia' definiti, se assistiti da adeguata certificazione, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione annuale vigente o che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

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