Circolare numero 219 del 11-9-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce i principi affermati dalla Corte di Cassazione sull’aspettativa per motivi di salute prevista dall’art. 24 dell’allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Viene chiarito che l’aspettativa è un periodo autonomo rispetto alla malattia e non si cumula con essa; il trattamento economico ridotto spetta per un anno dalla decorrenza dell’aspettativa, anche se questa è concessa prima dell’esaurimento dei 180 giorni di malattia. Sono inoltre precisati gli effetti sulla documentazione e sui controlli: l’azienda deve trasmettere all’INPS copia conforme del provvedimento di concessione e comunicare ogni revoca. La circolare modifica quindi le istruzioni della precedente circolare n. 43 PMMC/92 del 1987, sostituendo la locuzione "aspettativa per malattia" con "aspettativa per motivi di salute".
Aspettativa per motivi di salute ex art. 24 R.D. n. 148/1931 e trattamento economico INPS
Aspettativa per motivi di salute ex art. 24 R.D. n. 148/1931
La circolare interviene a seguito di un principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. lavoro, in materia di aspettativa per motivi di salute applicabile al personale dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. L’obiettivo è adeguare le istruzioni INPS alla lettura giurisprudenziale dell’istituto, con effetti sul trattamento economico e sugli adempimenti documentali.
Inquadramento normativo e principio affermato dalla Corte
Il riferimento principale è l’art. 24 del Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. La Corte ha chiarito che la locuzione "e dopo il trattamento di malattia" non comporta alcuna sovrapposizione tra il periodo di malattia e quello di aspettativa per motivi di salute: quest’ultima costituisce un periodo autonomo e distinto, fruibile indipendentemente dall’esaurimento del periodo di malattia.
La circolare richiama anche l’art. 12 dell’allegato B al medesimo R.D. n. 148/1931, da cui deriva che, in caso di aspettativa per motivi di salute, la Cassa (ora INPS) corrisponde per la durata di un anno la metà dello stipendio, e non soltanto il residuo periodo eventualmente non coperto dal miglior trattamento di malattia.
Trattamento economico spettante
In applicazione dei principi esposti, l’aspettativa per motivi di salute dà diritto, dalla data di decorrenza della concessione e nei limiti temporali previsti, al trattamento economico stabilito dagli artt. 24 dell’allegato A e 12 dell’allegato B del R.D. n. 148/1931. In particolare:
- spetta la metà dello stipendio o paga;
- il trattamento è elevato ai due terzi se le persone di famiglia a carico sono più di due;
- per gli agenti con meno di 5 anni di servizio è prevista una riduzione di un quarto.
La circolare precisa che tale disciplina vale anche quando l’aspettativa sia disposta prima che il lavoratore abbia fruito per intero del sussidio di malattia, che resta pari al 100% della retribuzione fino al massimo di 180 giorni previsto dallo Statuto richiamato nell’allegato B.
Rapporti tra INPS e organi aziendali
La Corte sottolinea che, durante l’aspettativa per motivi di salute, la Cassa (ora INPS) si limita a corrispondere il trattamento economico previsto, mentre ogni decisione relativa a concessione, durata, verifica e revoca del provvedimento resta rimessa agli organi aziendali. La circolare recepisce tale impostazione e ne trae conseguenze operative.
Certificazione, comunicazioni e controlli
Sul piano procedurale, nelle ipotesi considerate è sufficiente che l’azienda trasmetta alla Sede INPS competente per residenza del lavoratore, entro i termini previsti per i versamenti contributivi, copia conforme all’originale del provvedimento di concessione dell’aspettativa, indicando la durata del beneficio. L’azienda deve inoltre comunicare tempestivamente l’eventuale revoca del provvedimento.
Aggiornamento delle istruzioni del 1987
Le indicazioni della circolare n. 43 PMMC/92 dell’8 aprile 1987 vengono quindi aggiornate. In particolare, il paragrafo 2.2 della parte A, relativo a misura e durata dell’indennità, va inteso nel senso sopra precisato; analogamente, il paragrafo 2.3, relativo a certificazione e controlli, deve essere coordinato con i nuovi criteri. Inoltre, l’espressione "aspettativa per malattia" presente nelle istruzioni precedenti viene sostituita da "aspettativa per motivi di salute".
Punti principali
Principio di autonomia tra aspettativa e malattia
La Corte di Cassazione ha stabilito che la formula "e dopo il trattamento di malattia" indica che l’aspettativa per motivi di salute ha durata autonoma e distinta rispetto al periodo di malattia. Ne consegue che i due periodi non si sovrappongono né si sommano tra loro.
Trattamento economico durante l’aspettativa
Durante l’aspettativa per motivi di salute compete il trattamento economico previsto dall’art. 24, comma 7, dell’allegato A e dall’art. 12 dell’allegato B del R.D. n. 148/1931: metà dello stipendio o paga, elevata ai due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due, con riduzione di un quarto per gli agenti con meno di 5 anni di servizio. Il beneficio spetta per un anno dalla decorrenza dell’aspettativa, indipendentemente dall’aver esaurito o meno il periodo massimo di malattia.
Rapporto con il sussidio di malattia
La corresponsione del trattamento ridotto avviene anche se l’aspettativa è disposta prima che il lavoratore abbia fruito integralmente del sussidio di malattia, pari al 100% della retribuzione, previsto per un massimo di 180 giorni dallo Statuto richiamato nell’allegato B.
Concessione, durata, verifica e revoca
La Corte precisa che, durante il regime di aspettativa per motivi di salute, la Cassa (ora INPS) si limita a corrispondere il trattamento previsto, mentre ogni iniziativa relativa a concessione, durata, verifica e revoca del provvedimento resta agli organi aziendali.
Adempimenti documentali e controlli
Per le situazioni in esame è sufficiente che l’azienda trasmetta alla Sede INPS competente per residenza del lavoratore, entro i termini previsti per i versamenti contributivi, copia conforme all’originale del provvedimento di concessione dell’aspettativa, con indicazione della durata. L’azienda deve inoltre comunicare tempestivamente l’eventuale revoca del provvedimento.
Aggiornamento delle istruzioni INPS
Le istruzioni contenute nella circolare n. 43 PMMC/92 dell’8 aprile 1987 vengono modificate sia nel paragrafo 2.2, relativo a misura e durata dell’indennità, sia nel paragrafo 2.3, relativo a certificazione e controlli. Inoltre, l’espressione "aspettativa per malattia" è sostituita con "aspettativa per motivi di salute".
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