Cassazione Penale, Sentenza n. 9660/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati a lui ascritti (disastro innominato ex art.434 c.p. e inquinamento ex art.440 c.p., in concorso e continuazione). Il motivo principale dedotto in cassazione era l'omessa motivazione rispetto al primo motivo di appello, consistente nella richiesta di proscioglimento in forza della sentenza di non doversi procedere emessa il 20/09/2018 nei confronti di Francesco Moccia (assolto con sentenza n.5677/2017) che, secondo il ricorrente, avrebbe reso applicabile l'art.649 c.p.p. e avrebbe dimostrato l'insussistenza del fatto o l'inconciliabilità delle accuse; inoltre il ricorrente sosteneva che gli sversamenti erano avvenuti negli anni '80, anteriori alla proprietà della Risan s.r.l. e quindi alla sua responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale (Sezioni Unite, sent. Tettamanti e altri precedenti) secondo cui, quando la sentenza impugnata ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione è in larga misura precluso, salvo che il ricorrente abbia rinunciato alla prescrizione e deduca in modo specifico elementi dagli atti che, in modo evidente e non contestabile, escludano l'esistenza del fatto, la commissione da parte sua o la configurabilità dell'elemento soggettivo, tale da giustificare l'immediata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p. Il ricorrente non aveva rinunciato alla prescrizione né fornito atti idonei a provare in modo incontrovertibile quanto dedotto; la motivazione della Corte territoriale non è risultata del tutto carente e aveva esaminato elementi a carico (intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori). Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p. e principi collegati).
Norme richiamate
art.110 cod. pen.
Norma sulla concorso di persone nel reato: utilizzata per inquadrare la fattispecie come commessa in concorso con altro soggetto (Moccia).
art.434 cod. pen., commi 1 e 2
Riferimento al reato di disastro innominato contestato per lo sversamento massiccio di rifiuti con conseguente contaminazione e pericolo per la salute pubblica.
art.440 cod. pen.
Riferimento al reato di inquinamento delle acque (corruzione della falda acquifera) per gli sversamenti nella cava.
art.23 d.l. n.137 del 2020
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero (norma procedurale che ha consentito la presentazione della requisitoria in forma scritta nel periodo emergenziale indicato).
art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, in particolare l'omessa motivazione; il ricorrente l'ha invocata per lamentare la carenza motivazionale della decisione di appello.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti di riproduzione del motivo nei ricorsi per cassazione (vincoli formali sulla riproduzione integrale delle doglianze).
art.129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente la dichiarazione di assoluzione quando dagli atti emerge in modo evidente e non contestabile l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte sottolinea che tale ipotesi richiede elementi documentali incontrovertibili per poter derogare al divieto di sindacare la motivazione quando è intervenuta la prescrizione.
art.616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Sezioni Unite, sentenza n.35490 del 28/05/2009 (Tettamanti) e giurisprudenza successiva
Principio giurisprudenziale fondamentale richiamato: quando la sentenza impugnata dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, il giudice di legittimità non può sindacare i vizi di motivazione salvo che il ricorrente rinunci alla prescrizione e deduca in modo specifico ed incontrovertibile elementi dagli atti tali da giustificare l'immediata assoluzione.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata dichiara il non doversi procedere per prescrizione, la Corte di cassazione, di regola, non è chiamata a sindacare diffusamente i vizi di motivazione della decisione impugnata.
- Per ottenere, in cassazione, l'accoglimento concreto che porti all'assoluzione nonostante la prescrizione, l'imputato deve rinunciare espressamente alla prescrizione e dedurre elementi dagli atti che escludano in modo evidente e non contestabile l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte sua o l'elemento soggettivo del reato (art.129, comma 2, c.p.p.).
- La semplice richiamata assoluzione o proscioglimento di un coimputato non determina automaticamente l'assoluzione dell'altro: occorre dimostrare che la pronuncia sia estensibile per identità di fatto e inconciliabilità delle situazioni, e che tale circostanza emerga in modo incontrovertibile dagli atti.
- Chi propone ricorso per cassazione avverso una sentenza che dichiara la prescrizione deve formulare motivi specifici e documentati; motivazioni generiche o riflessioni sulla carenza motivazionale della sentenza di merito sono spesso insufficienti e comportano il rischio di inammissibilità.
- L'impugnazione temeraria o priva dei requisiti formali e di merito può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di sanzioni economiche (Cassa delle ammende), quindi valutare attentamente la strategia processuale prima del ricorso in cassazione.
- In caso di contestazione di reati ambientali pluriennali, è fondamentale produrre documentazione precisa (date, atti di proprietà, verbali, prove materiali) in grado di dimostrare tempestivamente e in modo incontrovertibile la non responsabilità personale per poter sperare in un sindacato favorevole in sede di legittimità.
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