Cassazione Civile, Ordinanza n. 33004/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da tre contratti di mutuo fondiario stipulati in epoca anteriore sia all'entrata in vigore del TUB sia alla legge n. 108 del 1996. La banca aveva intimato precetto per somme dovute in forza dei mutui; il mutuatario proponeva opposizione a precetto, accolta solo parzialmente in primo grado con riduzione dell'importo, ma poi rigettata in appello. Con il ricorso per cassazione il mutuatario deduceva sette motivi: 1) che il superamento, nel corso del rapporto, della soglia antiusura avrebbe comportato nullità o inefficacia della clausola sugli interessi anche se il mutuo era stato stipulato prima della legge n. 108 del 1996; 2) omesso esame della pattuizione usuraria contenuta negli atti ricognitivi successivi alla legge antiusura; 3) errata applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. nella formulazione previgente; 4) omesso esame della rilevanza degli atti ricognitivi ai fini del divieto di anatocismo; 5) violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB per illegittima capitalizzazione degli interessi e per l'applicazione di disciplina non compatibile con mutui anteriori al TUB; 6) violazione dell'art. 117 TUB per omessa indicazione del TAEG/ISC, assumendo che gli atti di ricognizione e variazione dell'ammortamento costituissero nuova pattuizione; 7) violazione degli artt. 1346 e 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB per indeterminatezza degli interessi applicabili. La banca resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, sostenendo che le censure su usura e anatocismo non fossero state introdotte tempestivamente in primo grado in modo sufficientemente specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo i motivi in larga parte inammissibili e comunque infondati. Ha escluso la rinnovazione della questione alle Sezioni Unite, osservando che le doglianze erano aspecifiche e che mancava una adeguata allegazione dei patti di rinegoziazione. Ha ribadito che la legge n. 108 del 1996 non si applica ai contratti di mutuo stipulati prima della sua entrata in vigore; se un tasso validamente pattuito diventa successivamente usurario per effetto del mutamento del tasso-soglia, ciò non incide sulla pattuizione, né consente di qualificare la richiesta degli interessi come contraria a buona fede. Ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi che invocavano la disciplina del TUB sugli atti di rinegoziazione, perché il ricorrente oscillava sulla loro natura novativa e comunque non indicava in quale fase di merito le relative questioni fossero state dedotte. Quanto all'indeterminatezza del tasso, la Corte ha rilevato che il contratto allegava specificamente il tasso applicato. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del principale. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 conv. in L. 28 febbraio 2001, n. 24
richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina antiusura ai mutui anteriori; la Corte ne esclude l'efficacia espansiva ai contratti stipulati prima della legge n. 108 del 1996.
art. 1815, comma 2, c.c.
invocato dal ricorrente per la declaratoria di nullità/inefficacia della pattuizione sugli interessi; la Corte richiama la giurisprudenza consolidata che esclude l'incidenza del solo superamento sopravvenuto della soglia d'usura su pattuizioni originariamente lecite.
art. 1419 c.c.
richiamato in relazione alla pretesa nullità parziale della clausola sugli interessi; la Corte non accoglie tale tesi.
art. 1339 c.c.
richiamato dal ricorrente per l'inserzione automatica di condizioni imposte dalla legge; la Corte non vi riconosce utilità per i mutui anteriori alla legge antiusura.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene i motivi aspecifici e non idonei a superare le preclusioni di merito.
art. 1283 c.c.
richiamato per dedurre l'illegittima capitalizzazione degli interessi; la Corte dichiara la doglianza inammissibile per carenza di specificità e per la natura dei rapporti dedotti.
art. 120 TUB
invocato dal ricorrente per contrastare l'anatocismo; la Corte esclude l'applicabilità della disciplina ai mutui stipulati prima dell'entrata in vigore del TUB, salvo diversa e chiara nuova pattuizione.
art. 117 TUB
richiamato per la dedotta nullità per omessa indicazione del TAEG/ISC e per indeterminatezza del tasso; la Corte ne esclude l'applicazione ai rapporti originari pre-TUB e rileva l'incoerenza del ricorrente nel qualificare gli atti successivi.
art. 1346 c.c.
invocato per indeterminatezza dell'oggetto della pattuizione sugli interessi; la Corte lo esclude poiché il tasso era specificamente indicato negli allegati contrattuali.
art. 1284 c.c.
richiamato insieme all'art. 1346 c.c. per contestare il tasso applicato; la Corte non ravvisa indeterminatezza della clausola.
art. 164 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato per la pretesa nullità della citazione introduttiva per difetto di specificità delle censure.
art. 183 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato per sostenere che le doglianze relative a usura e anatocismo sarebbero state formulate solo tardivamente.
art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176
norma processuale che ha disciplinato la camera di consiglio non partecipata nel caso deciso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in collegamento al raddoppio del contributo unificato.
art. 38 r.d.l. 16 luglio 1905, n. 646
richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimità della mora sull'intera rata nei mutui fondiari anteriori al TUB.
art. 14 d.P.R. 21 gennaio 1976
richiamato dal ricorrente in tema di interessi nei mutui fondiari anteriori al TUB.
art. 16 L. 6 giugno 1991, n. 175
richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina applicabile ai mutui fondiari anteriori al TUB.
Massime di principio
- La disciplina antiusura introdotta dalla L. n. 108 del 1996 non si applica, di regola, ai mutui stipulati prima della sua entrata in vigore; il mero sopravvenuto superamento del tasso-soglia non determina nullità o inefficacia della clausola originariamente lecita.
- Se il tasso degli interessi era lecito al momento della pattuizione e diventa successivamente superiore alla soglia per effetto della variazione normativa del tasso-soglia o di altre vicende del rapporto, la pattuizione non si trasforma in clausola usuraria e il creditore può pretendere gli interessi convenuti.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche, autosufficienti e coerenti nella qualificazione giuridica dei fatti: non è ammissibile invocare la natura novativa di un atto e, al tempo stesso, negarla quando ciò serva a fondare l'applicazione di una diversa disciplina.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto in modo generico o privo della puntuale indicazione degli atti e dei passaggi processuali in cui la questione sia stata tempestivamente introdotta.
- La dedotta indeterminatezza della clausola sugli interessi è infondata quando il tasso applicato risulti specificamente indicato nel testo contrattuale o nei suoi allegati richiamati.
- La disciplina del TUB su trasparenza e indicazione dei costi non può essere automaticamente estesa a rapporti di mutuo originariamente stipulati prima della sua entrata in vigore, salvo una chiara nuova pattuizione successiva che ne determini l'applicazione.
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