Sentenza n. 787/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento del comando generale dell’Arma dei Carabinieri I reparto-sm-ufficio stato giuridico, avanzamento e disciplina personale marescialli brigadieri appuntati e Carabinieri n. -OMISSIS- di prot del -OMISSIS- notificato il -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione dall'impiego per sei mesi adottata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata per essersi impossessato, mentre era libero dal servizio e in abiti civili, di un orologio appartenente a un cittadino straniero presso i varchi di sicurezza di un aeroporto, restituendolo soltanto dopo l'intervento della Polizia di Stato. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 24 Cost., degli artt. 1370 e 1376 del d.lgs. 66/2010 e della Guida Tecnica ministeriale sulle procedure disciplinari, lamentando l'incompletezza della contestazione, la mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere da un avvocato del libero foro, il ritardo e l'irregolare formazione della documentazione. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e violazione del diritto di difesa per la mancata acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza aeroportuale e per la gestione della proroga dei termini difensivi e della chiusura dell'istruttoria; ha sostenuto che il possesso dell'orologio sarebbe dipeso da un automatismo e che la restituzione avrebbe escluso la volontarietà della condotta. Con il terzo motivo ha censurato la sproporzione della sanzione, avuto riguardo alla gravità del fatto, ai precedenti, al grado, all'età e all'anzianità di servizio. Con il quarto motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 1375 del d.lgs. 66/2010, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe concretamente dimostrato la lesione del prestigio istituzionale né adeguatamente valutato le difese, l'assenza di risonanza mediatica e la rinuncia del proprietario alla querela. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la contestazione fosse lesiva del diritto di difesa, poiché la circostanza dell'esposizione del bene alla pubblica fede, menzionata nella fase disciplinare, non era stata posta a fondamento della sanzione né utilizzata per la sua graduazione. Ha ritenuto che l'art. 1370, comma 3-bis, del d.lgs. 66/2010 riconosca la facoltà di avvalersi di un avvocato del libero foro, mentre l'obbligo di informazione previsto dalla Guida Tecnica ministeriale costituisca una regola di condotta priva, di per sé, di efficacia invalidante; la sua violazione può rilevare solo se dimostri un concreto pregiudizio o l'irragionevolezza dell'azione amministrativa, non allegati dal ricorrente. Le irregolarità documentali e di protocollazione sono state qualificate come vizi meramente formali, non accompagnati dalla dimostrazione di un concreto pregiudizio difensivo. Ha ritenuto legittima la scelta dell'amministrazione di non acquisire il video aeroportuale, poiché gli altri elementi, in particolare l'annotazione di polizia, erano sufficienti a provare i fatti; la scelta dei mezzi istruttori è sindacabile solo in presenza di un effettivo difetto di istruttoria. La tesi dell'automatismo non è stata ritenuta provata e la restituzione non è stata considerata spontanea, essendo intervenuta dopo l'intervento degli agenti. È stata inoltre esclusa la lesione del diritto di difesa nella chiusura dell'istruttoria, poiché il ricorrente aveva potuto presentare una memoria articolata, esaminata e in parte accolta dall'ufficiale inquirente, e ulteriori deduzioni erano state valutate prima dell'adozione del provvedimento finale. Quanto alla proporzionalità e alla motivazione, il TAR ha riconosciuto all'amministrazione ampia discrezionalità nella valutazione della gravità dell'illecito e nella scelta della sanzione, sindacabile soltanto per travisamento, illogicità, incoerenza o manifesta irrazionalità. La motivazione è stata ritenuta sufficiente, avendo valorizzato la lesione del prestigio dell'Arma, la violazione dei doveri derivanti dallo status e dal giuramento, nonché il contrasto con i doveri di moralità, correttezza e rettitudine esigibili anche nella vita privata. La sospensione di sei mesi, collocata a metà della forbice edittale e comunque meno grave della perdita del grado, non è stata ritenuta manifestamente sproporzionata. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per mancanza dell'illegittimità dell'azione amministrativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa nel procedimento disciplinare non risulta violato quando le irregolarità dedotte non abbiano prodotto un concreto pregiudizio alle facoltà difensive dell'incolpato.
art. 1370, commi 1 e 3-bis, d.lgs. 66/2010
nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro
La disposizione riconosce la facoltà di avvalersi di un avvocato del libero foro, ma non stabilisce espressamente che l'omessa informazione su tale facoltà determini automaticamente l'invalidità del procedimento o della sanzione.
art. 1357 d.lgs. 66/2010
La durata della sospensione è stata ritenuta legittima anche perché collocata nella metà della forbice sanzionatoria prevista dalla norma.
artt. 1352, 1353, 1355, 1357 e 1358 d.lgs. 66/2010
Le disposizioni sono state richiamate dal ricorrente in relazione alla tipologia e alla proporzionalità della sanzione, ma le censure sono state respinte.
art. 1375 d.lgs. 66/2010
La norma è stata invocata in relazione alla motivazione e alla valutazione della condotta disciplinare, senza che il TAR ravvisasse una violazione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione della sanzione è sufficiente quando espone le ragioni della gravità della condotta, della lesione del prestigio istituzionale e della violazione dei doveri di status, consentendo di comprendere l'iter valutativo seguito.
Guida Tecnica del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, "Procedure disciplinari", 8ª edizione, 2023
renderlo edotto circa la facoltà di farsi assistere, in aggiunta al Militare difensore e a sue spese, da un avvocato del libero foro
La Guida costituisce una raccolta di prassi amministrative e non una fonte normativa; la sua violazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, potendo rilevare come indice di eccesso di potere solo se abbia inciso concretamente sulla ragionevolezza dell'azione amministrativa.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta poiché mancava l'illegittimità dell'attività amministrativa, elemento strutturale della responsabilità dedotta.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare, l'omessa indicazione di una circostanza nell'atto di contestazione determina una lesione del diritto di difesa solo se quella circostanza sia stata effettivamente posta a fondamento della sanzione o abbia arrecato un concreto pregiudizio alle possibilità difensive dell'incolpato.
- La facoltà del militare inquisito di farsi assistere da un avvocato del libero foro, prevista dall'art. 1370, comma 3-bis, del d.lgs. 66/2010, non comporta automaticamente l'invalidità del procedimento quando l'amministrazione non abbia adempiuto all'obbligo informativo previsto da una guida tecnica ministeriale, poiché tale guida non ha natura normativa; la violazione può rilevare solo se dimostri l'irragionevolezza dell'azione amministrativa o un concreto pregiudizio difensivo.
- Nell'accertamento disciplinare l'amministrazione dispone di un margine di scelta sui mezzi istruttori da utilizzare e non è tenuta ad acquisire ogni possibile elemento probatorio, purché gli elementi raccolti siano sufficienti a fondare l'accertamento dei fatti; la scelta è sindacabile per difetto di istruttoria solo quando i fatti risultino insufficientemente provati.
- La possibilità per l'incolpato di presentare memorie e deduzioni, effettivamente esaminate prima dell'adozione della sanzione, esclude di regola un pregiudizio al diritto di difesa derivante dalle modalità di chiusura dell'istruttoria.
- La valutazione della gravità dell'illecito disciplinare e la scelta o graduazione della sanzione appartengono alla discrezionalità dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di travisamento dei fatti, processo valutativo illogico o incoerente, ovvero manifesta irrazionalità; non è consentita la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- La domanda di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo non può essere accolta quando il provvedimento disciplinare risulti legittimo, mancando il presupposto della condotta illecita dell'amministrazione.
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