Sentenza del 30/03/2022 n. 1528 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ufficio non costituito - Produzione nuovi documenti in appello - Possibilità' - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'ammissibilità della produzione di documenti in sede d'appello. Si è applicato l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/92 secondo cui è consentita la produzione di documenti nuovi in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, salvo il divieto di introdurre prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel primo grado, a meno che la parte non dimostri di non aver potuto fornirle precedentemente. Inoltre è affermato che tale possibilità non può essere negata alla parte che non si è costituita nel primo grado, perché altrimenti le verrebbero precluse le sue ragioni nel secondo grado.
La decisione
Il giudice d'appello ha ammesso la produzione documentale in sede d'appello e ha ritenuto che la parte non costituita in primo grado possa liberamente partecipare al giudizio di secondo grado producendo documenti, con la precisazione che non sono comunque ammesse nuove prove oltre a quelle già acquisite a meno che non sia dimostrato il motivo dell'impossibilità della produzione in primo grado. Il principio è stato confermato facendo riferimento alla giurisprudenza della Cassazione e alla decisione della Corte Costituzionale richiamate.
Norme richiamate
d.lgs. 546/92, art. 58, comma 2
Consente la produzione di documenti in appello, anche se preesistenti al primo grado, con il limite di non introdurre nuove prove oltre quelle già acquisite, salvo giustificato impedimento alla produzione precedente.
Cass. 3615/2019
Giurisprudenza di conferma sul principio dell'ammissibilità documentale in appello e sui limiti relativi alle nuove prove.
Cass. 29087/2018
Ribadisce il diritto delle parti, anche non costituite in primo grado, a far valere documenti in appello e i criteri di ammissione.
Corte Cost. 199/2017
Principio costituzionale sulla tutela del diritto di difesa e sulla possibilità per la parte di partecipare pienamente al giudizio di secondo grado.
Cass. 21059/2007
Precedente che delimita l'ambito di ammissione di documenti e prove in grado d'appello.
Cass. 12088/2011
Ulteriore conferma giurisprudenziale dei limiti e delle condizioni per la produzione documentale in appello.
Massime di principio
- In appello è ammessa la produzione di documenti nuovi anche se esistenti già al momento del primo grado, salvo il divieto di introdurre prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel primo grado.
- Se una parte non si è costituita in primo grado, ciò non può precluderle la possibilità di partecipare pienamente al giudizio d'appello e di produrre documenti per difendersi.
- La produzione in appello di documenti che avrebbero potuto essere portati in primo grado può essere ammessa solo se la parte dimostra l'impossibilità di farlo prima (giustificato impedimento).
- È consigliabile che la parte spieghi nell'atto di appello perché i documenti non sono stati prodotti nel primo grado per evitare eccezioni di inammissibilità.
- Il giudice d'appello valuta l'ammissibilità delle produzioni alla luce della rilevanza, della tempestività e del rispetto del divieto di introdurre nuove prove non acquisite in primo grado.
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