Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/03/2022 n. 1528 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Ufficio non costituito - Produzione nuovi documenti in appello - Possibilità' - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda l'ammissibilità della produzione di documenti in sede d'appello. Si è applicato l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/92 secondo cui è consentita la produzione di documenti nuovi in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, salvo il divieto di introdurre prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel primo grado, a meno che la parte non dimostri di non aver potuto fornirle precedentemente. Inoltre è affermato che tale possibilità non può essere negata alla parte che non si è costituita nel primo grado, perché altrimenti le verrebbero precluse le sue ragioni nel secondo grado.

La decisione

Il giudice d'appello ha ammesso la produzione documentale in sede d'appello e ha ritenuto che la parte non costituita in primo grado possa liberamente partecipare al giudizio di secondo grado producendo documenti, con la precisazione che non sono comunque ammesse nuove prove oltre a quelle già acquisite a meno che non sia dimostrato il motivo dell'impossibilità della produzione in primo grado. Il principio è stato confermato facendo riferimento alla giurisprudenza della Cassazione e alla decisione della Corte Costituzionale richiamate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/92, art. 58, comma 2

    Consente la produzione di documenti in appello, anche se preesistenti al primo grado, con il limite di non introdurre nuove prove oltre quelle già acquisite, salvo giustificato impedimento alla produzione precedente.

  • Cass. 3615/2019

    Giurisprudenza di conferma sul principio dell'ammissibilità documentale in appello e sui limiti relativi alle nuove prove.

  • Cass. 29087/2018

    Ribadisce il diritto delle parti, anche non costituite in primo grado, a far valere documenti in appello e i criteri di ammissione.

  • Corte Cost. 199/2017

    Principio costituzionale sulla tutela del diritto di difesa e sulla possibilità per la parte di partecipare pienamente al giudizio di secondo grado.

  • Cass. 21059/2007

    Precedente che delimita l'ambito di ammissione di documenti e prove in grado d'appello.

  • Cass. 12088/2011

    Ulteriore conferma giurisprudenziale dei limiti e delle condizioni per la produzione documentale in appello.

Massime di principio

  • In appello è ammessa la produzione di documenti nuovi anche se esistenti già al momento del primo grado, salvo il divieto di introdurre prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel primo grado.
  • Se una parte non si è costituita in primo grado, ciò non può precluderle la possibilità di partecipare pienamente al giudizio d'appello e di produrre documenti per difendersi.
  • La produzione in appello di documenti che avrebbero potuto essere portati in primo grado può essere ammessa solo se la parte dimostra l'impossibilità di farlo prima (giustificato impedimento).
  • È consigliabile che la parte spieghi nell'atto di appello perché i documenti non sono stati prodotti nel primo grado per evitare eccezioni di inammissibilità.
  • Il giudice d'appello valuta l'ammissibilità delle produzioni alla luce della rilevanza, della tempestività e del rispetto del divieto di introdurre nuove prove non acquisite in primo grado.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.