Cassazione Penale, Sentenza n. 9399/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa alla confisca di prevenzione disposta nei confronti del de cuius. La ricorrente deduceva: 1) che la Corte di appello non aveva valutato se le "prove nuove" allegate dimostrassero l'originaria insussistenza dei presupposti per la confisca; 2) che andava verificata l'autonomia e l'autosufficienza della qualifica soggettiva prevista dall'art. 1, lett. b) perché la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, lett. a)) avrebbe fornito parametri interpretativi rilevanti anche per la lett. b).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la confisca era stata disposta esclusivamente sulla base dell'art. 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011, norma non dichiarata incostituzionale, pertanto la sentenza n. 24/2019 (che colpiva solo la lett. a)) non incide sul giudicato. Ha richiamato il principio secondo cui le sentenze della Corte costituzionale che si limitano a fornire indicazioni interpretative (rigetto interpretativo) non sono idonee a revocare provvedimenti definitivi. Ha inoltre ritenuto che le dichiarazioni, documenti e perizia prodotti non costituiscono "prove nuove" ai sensi della giurisprudenza (Sez.U), essendo circostanze note al proposto o deducibili nel procedimento originario; dunque la revocazione non poteva essere accolta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma che disciplina l'istanza di revocazione della misura di prevenzione: la revocazione è possibile solo se sussistono i presupposti previsti (es. sopravvenuta illegittimità della norma). Nel caso di specie non è stata riconosciuta la possibilità di revoca perché la norma su cui si fondava la confisca (lett. b) non è stata dichiarata incostituzionale.
art. 1, lett. a) d.lgs. n. 159/2011
Ipotesi di pericolosità specifica che è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza n. 24/2019; tale declaratoria però non riguarda la lett. b) e dunque non determina, di per sé, la revoca delle confische fondate esclusivamente sulla lett. b).
art. 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011
Disposizione che definisce la pericolosità generica; non è stata dichiarata incostituzionale e rimane valido presupposto per la confisca di prevenzione nel caso in esame.
sent. Corte costituzionale n. 24 del 2019
Sentenza di accoglimento parziale/rigetto interpretativo che ha inciso sull'art. 1, lett. a) ma non su lett. b). Le sue indicazioni interpretative hanno valore persuasivo per i procedimenti pendenti ma non hanno efficacia demolitoria rispetto a provvedimenti divenuti definitivi.
art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1957, n. 87
Prevede che il giudicato può essere superato solo nel caso di sentenza che dichiari l'incostituzionalità di una norma penale o processuale che incida sul trattamento sanzionatorio; principio richiamato per sostenere l'intangibilità del giudicato.
Sez.U, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)
Definisce la nozione di "prova nuova" ai fini della revocazione: è nuova la prova sopravvenuta dopo il procedimento o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività; non è nuova la prova deducibile e non dedotta nel procedimento originario salvo forza maggiore.
Sez.6, n. 29551 del 7/10/2020 (Terenzio) e Sez.U, n. 3513 del 16/12/2021
Giurisprudenza che afferma la valenza meramente interpretativa delle pronunce della Corte costituzionale quando non dichiarano incostituzionalità e che tali pronunce non consentono la revoca dei provvedimenti definitivi; possono solo orientare l'interpretazione nei procedimenti pendenti.
Massime di principio
- Se la misura di prevenzione (es. confisca) è stata disposta esclusivamente sulla base dell'art. 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011, una sentenza della Corte costituzionale che dichiara illegittima solo la lett. a) non legittima la revocazione della misura: la norma utilizzata rimane in vigore e il giudicato è intangibile.
- Le sentenze della Corte costituzionale che si limitano a fornire un'interpretazione (rigetto interpretativo) hanno valore persuasivo per i procedimenti pendenti ma non hanno efficacia demolitoria nei confronti di provvedimenti ormai definitivi.
- Per ottenere la revocazione ex art. 28 è necessario produrre "prove nuove" secondo i criteri delle Sezioni unite: devono essere sopravvenute dopo la conclusione del procedimento o preesistenti ma incolpevolmente emerse dopo la definitività; prove conoscibili e deducibili prima non sono ammesse.
- Quando la confisca è stata motivata congiuntamente su lett. a) e lett. b) e la lett. a) diventa illegittima, il giudice deve verificare se la misura resta fondata sulla sola lett. b) (autonomia/autosufficienza). Se invece la confisca fu già fondata esclusivamente sulla lett. b), nessuna verifica aggiuntiva è necessaria.
- In fase di istanza di revocazione è fondamentale documentare perché le prove non siano state tempestivamente dedotte (forza maggiore o incolpevole scoperta): l'onere probatorio sulla novità è strettamente valutato e può determinare l'inammissibilità della domanda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9192/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9193/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9196/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9197/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9201/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9202/2023 del 06/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →