Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16432/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 5 maggio 2025, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso l'U.T.G. di Roma, conosciuto dal ricorrente in data 14 maggio 2025, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata dal l.r.p.t. della -OMISSIS- S.r.l., Sig. -OMISSIS-, in favore del Sig. -OMISSIS-, cui era assegnato il n. prot. -OMISSIS- -OMISSIS-; del preavviso di revoca n. prot. -OMISSIS-, asseritamente emesso, ma non notificato al ricorrente, interessato diretto; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 novembre 2025: per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, del decreto prot. n. -OMISSIS- assunto in data 21 agosto 2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso l’U.T.G. di Roma a mezzo del quale l’Amministrazione annullava il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 5 maggio 2025, impugnato con il ricorso R.G. 8757/2025, ma confermava la revoca del nulla osta e il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale;

Giustizia amministrativa202508757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: inizialmente, diniego del nulla osta al lavoro subordinato del 5 maggio 2025; con motivi aggiunti, decreto del 21 agosto 2025 che ha annullato il diniego precedente ma confermato la revoca del nulla osta e il rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato inizialmente il diniego del 5 maggio 2025 della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata dal datore di lavoro. Dopo che l'Amministrazione ha annullato quel provvedimento e adottato il 21 agosto 2025 un nuovo atto di revoca, il ricorrente lo ha contestato con motivi aggiunti. Ha dedotto la contraddittorietà della motivazione sull'asseverazione economica, indicata nel primo atto come presentata ma non conforme al modello e nel secondo come del tutto assente; il difetto di istruttoria sulla capacità economica del datore di lavoro, che sarebbe comprovata anche dal fatturato; la violazione delle garanzie partecipative; il difetto di istruttoria e di supporto della contestazione sull'idoneità alloggiativa, in contrasto con la certificazione comunale; e la sopravvenuta disponibilità di una nuova certificazione abitativa. Ha inoltre chiesto che fosse valutato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché il rapporto di lavoro, effettivamente instaurato, era nel frattempo cessato.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, perché il diniego del 5 maggio 2025 era stato annullato dall'Amministrazione con il successivo provvedimento. I motivi aggiunti sono stati accolti e il decreto del 21 agosto 2025 è stato annullato, facendo salve le ulteriori valutazioni amministrative. Il TAR ha rilevato che la Prefettura si era limitata a constatare l'assenza dell'asseverazione, senza svolgere ulteriori verifiche sulla capacità economica, benché la disciplina richiamata contempli, oltre al reddito d'impresa, anche il fatturato e altri elementi, e benché lo sviluppo della vicenda rendesse opportuna la consultazione delle banche dati. Ne ha ricavato difetto di istruttoria e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Ha inoltre disposto che, nella rivalutazione, l'Amministrazione consideri la cessazione del rapporto di lavoro e la possibilità del permesso per attesa occupazione, nonché la nuova certificazione di idoneità alloggiativa depositata in giudizio. Ha aderito al principio per cui, nella materia dell'immigrazione, vanno considerate le sopravvenienze favorevoli intervenute prima della decisione. Non risulta una distinta statuizione sulle censure relative alle garanzie partecipative o all'idoneità dell'alloggio originariamente contestata. Spese compensate per le peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 44 D.L. n. 73/2022

    in ragione di quanto previsto dall’art. 44 D.L. n. 73/2022, la circolare n. 3 del 5 luglio 2022 dell’INL (citata da parte ricorrente) richiama, ai fini della valutazione di tale presupposto, l’art. 9 D.M. 27 maggio 2020, che, però, a sua volta, non fa riferimento solo al reddito di impresa ma, in alternativa, menziona anche il “fatturato” superiore a € 30.000,00, nonché elementi ulteriori (es., il numero di dipendenti, il tipo di attività svolta dall’impresa, la regolarità contributiva ed altro).

    La valutazione del requisito economico deve svolgersi secondo i parametri richiamati dalla disciplina applicabile e non può arrestarsi alla sola assenza dell'asseverazione né ridursi al reddito d'impresa: rilevano anche il fatturato superiore a € 30.000 e ulteriori elementi, quali numero di dipendenti, attività svolta e regolarità contributiva.

  • art. 9 D.M. 27 maggio 2020

    in ragione di quanto previsto dall’art. 44 D.L. n. 73/2022, la circolare n. 3 del 5 luglio 2022 dell’INL (citata da parte ricorrente) richiama, ai fini della valutazione di tale presupposto, l’art. 9 D.M. 27 maggio 2020, che, però, a sua volta, non fa riferimento solo al reddito di impresa ma, in alternativa, menziona anche il “fatturato” superiore a € 30.000,00, nonché elementi ulteriori (es., il numero di dipendenti, il tipo di attività svolta dall’impresa, la regolarità contributiva ed altro).

    Il requisito economico va valutato considerando in alternativa al reddito d'impresa il fatturato superiore a € 30.000 e tenendo conto anche degli ulteriori elementi indicati dalla disciplina, non potendo l'utile d'impresa costituire l'unico parametro.

Massime di principio

  • Nel valutare il requisito economico per il rilascio o il mantenimento del nulla osta al lavoro subordinato, l'Amministrazione non può considerare l'utile d'impresa come parametro esclusivo: deve esaminare anche gli altri elementi rilevanti, tra cui il fatturato, il numero di dipendenti, il tipo di attività e la regolarità contributiva, svolgendo un'istruttoria adeguata al caso concreto.
  • Quando, nel corso del procedimento o del giudizio relativo a un nulla osta al lavoro, emergano elementi economici potenzialmente rilevanti, la mera constatazione dell'assenza di un'asseverazione non esaurisce l'obbligo istruttorio dell'Amministrazione, che deve compiere le ulteriori verifiche pertinenti, anche mediante consultazione delle banche dati, se opportuna in relazione alla vicenda concreta.
  • Nella materia dell'immigrazione, la valutazione giudiziale deve tenere conto delle sopravvenienze favorevoli intervenute tra l'adozione dell'atto e la decisione, quando rilevanti per la pretesa sostanziale; l'Amministrazione che rivaluta l'istanza dopo l'annullamento deve quindi considerare gli elementi sopravvenuti, inclusi la cessazione del rapporto di lavoro, la possibile spettanza del permesso per attesa occupazione e una nuova certificazione di idoneità alloggiativa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.