Sentenza del 25/03/2015 n. 1805 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - TARSU - TIA- Accertamento per TIA; ricorso in primo grado per la non applicazione dell'IVA per la sua natura tributaria; pronuncia favorevole in primo grado, conferma in secondo grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 2319/63/14 del 13 febbraio 2014, ha dichiarato la propria competenza a decidere la controversia e ha riconosciuto che l’IVA non era dovuta sulla TIA. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato integralmente la decisione di primo grado.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo alla TIA deducendo, tra l’altro, il mancato rispetto delle garanzie previste a tutela del contribuente e contestando l’applicazione dell’IVA. Secondo il ricorrente, la TIA aveva natura tributaria e, proprio per questo, non poteva essere assoggettata a IVA.
Norme richiamate
Disciplina della TIA e dei tributi locali sui rifiuti
La TIA è stata qualificata, nella controversia, come prestazione di natura tributaria e non come corrispettivo per un servizio soggetto a IVA.
Principio di non applicazione dell’IVA ai tributi
Le somme aventi natura tributaria non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi e, pertanto, non sono soggette a IVA.
Garanzie procedimentali a favore del contribuente
L’avviso di accertamento deve rispettare le garanzie previste dalla normativa tributaria; il contribuente può contestarne la violazione davanti al giudice competente.
Massime di principio
- Quando una prestazione patrimoniale è qualificabile come tributo e non come corrispettivo contrattuale per un servizio, l’IVA non dovrebbe essere applicata.
- La natura della TIA deve essere valutata in base alla disciplina concreta applicabile e alla funzione della somma richiesta, non soltanto alla sua denominazione.
- Gli avvisi di accertamento relativi a tributi locali possono essere contestati anche per violazione delle garanzie procedimentali, oltre che per errori sul calcolo o sulla debenza dell’importo.
- In controversie analoghe è essenziale verificare la giurisdizione del giudice tributario e distinguere tra entrate tributarie e corrispettivi soggetti a IVA.
- L’esito favorevole in un caso analogo non garantisce automaticamente lo stesso risultato: occorre considerare il periodo d’imposta, la disciplina vigente e la qualificazione giuridica specifica del prelievo.
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