Regolamento (UE) 2017/66
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/66 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l'acido tannico come additivo per mangimi, classificandolo nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale dei composti aromatizzanti. L'autorizzazione è concessa per tutte le specie animali sulla base della valutazione favorevole dell'EFSA, con condizioni specifiche di impiego, etichettatura e tutela degli utilizzatori. Sono inoltre previste misure transitorie per consentire lo smaltimento delle scorte prodotte e etichettate secondo la normativa precedente.
Autorizzazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d'uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell'Unione europea che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano l'acido tannico come additivo per mangimi, nonché alle premiscele, alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti che lo contengono. Riguarda tutte le specie animali. Prevede esclusioni solo indirette: le misure transitorie distinguono tra mangimi destinati ad animali da produzione alimentare e quelli destinati ad animali non da produzione alimentare. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Autorizzazione dell'acido tannico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/66 della Commissione autorizza l'acido tannico come additivo per mangimi, a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale. La Commissione richiama il parere favorevole dell'EFSA dell'11 settembre 2014, secondo cui la sostanza non presenta effetti negativi sulla salute animale, umana o sull'ambiente alle condizioni d'impiego proposte, e rileva che la funzione dell'acido tannico nei mangimi è assimilabile a quella negli alimenti, dove è già riconosciuto come efficace nel migliorare aroma e appetibilità.
Ambito e base giuridica
L'intervento si colloca nel sistema di autorizzazione degli additivi per mangimi disciplinato dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L'acido tannico era già autorizzato a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE ed era stato inserito nel registro degli additivi come prodotto esistente; la nuova disciplina deriva dalla domanda di rivalutazione presentata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il regolamento si applica a tutte le specie animali e riguarda la commercializzazione e l'impiego dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi che lo contengono.
Classificazione dell'additivo e condizioni tecniche
L'acido tannico è inserito nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "composti aromatizzanti". Nell'allegato è indicato il numero di identificazione 2b16080, la composizione dell'additivo, la caratterizzazione della sostanza attiva e il metodo di analisi. La sostanza attiva è descritta come prodotta mediante estrazione da piante diverse, con purezza minima del 93% sulla sostanza secca; sono riportati anche formula chimica, numero CAS e numero Flavis. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela e le istruzioni d'uso devono specificare condizioni di magazzinaggio e stabilità.
Tenore raccomandato ed etichettatura
Non essendo necessario fissare un tenore massimo per ragioni di sicurezza, il regolamento introduce un tenore massimo raccomandato da indicare in etichetta: 15 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. L'etichetta dell'additivo deve riportare espressamente tale valore. Se il contenuto nel mangime completo supera questo limite, l'etichettatura delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve includere il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.
Sicurezza degli utilizzatori
L'EFSA ha segnalato che, in assenza di dati specifici sulla sicurezza degli utilizzatori, l'acido tannico deve essere considerato potenzialmente pericoloso per le vie respiratorie, la pelle, gli occhi e le membrane mucose. Per questo motivo il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi l'adozione di procedure operative e misure organizzative per prevenire il contatto cutaneo e oculare; ove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi guanti e occhiali di sicurezza.
Valutazione scientifica e metodo di controllo
La Commissione afferma che la valutazione della sostanza dimostra il rispetto delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Inoltre, ha verificato la relazione del laboratorio di riferimento sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali.
Misure transitorie
Per evitare un'applicazione immediata delle nuove condizioni, il regolamento prevede un regime transitorio. L'acido tannico e le premiscele contenenti tale sostanza, se prodotti ed etichettati prima del 6 agosto 2017 secondo la normativa previgente, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il termine di produzione ed etichettatura conforme alla normativa precedente è il 6 febbraio 2018. Per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 6 febbraio 2019.
Entrata in vigore e durata dell'autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L'autorizzazione dell'acido tannico è valida fino al 6 febbraio 2027.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
L'acido tannico, incluso nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "composti aromatizzanti", è autorizzato come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato. L'additivo è identificato con il numero 2b16080.
Condizioni di impiego e formulazione
L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva è pari a 15 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Etichettatura
L'etichetta dell'additivo deve riportare la dicitura: "Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 15 mg/kg". Se il tenore nel mangime completo supera 15 mg/kg, l'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi guanti e occhiali di sicurezza.
Metodi di analisi e identificazione
L'allegato richiama metodi di analisi per la determinazione dell'acido tannico nell'additivo e per la sua identificazione nelle premiscele di aromi, rispettivamente mediante test colorimetrici o di precipitazione e metodo gravimetrico quantitativo, nonché mediante RP-HPLC-UV per l'identificazione come acido gallico.
Misure transitorie
La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 secondo la normativa previgente possono essere immesse sul mercato e usate fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018 secondo la normativa previgente, possono continuare a essere commercializzati e usati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 6 febbraio 2019.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L'autorizzazione ha durata fino al 6 febbraio 2027.
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