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Sentenza

Sentenza n. 2276/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4321/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202505106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 4321/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, recante condanna al riconoscimento di € 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e munita di attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma complessiva di € 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Poiché l’Amministrazione non aveva inizialmente dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese.

La decisione

Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva accreditato l’importo oggetto della controversia, soddisfacendo quindi la pretesa riconosciuta dal giudicato. Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendo più attuale l’interesse all’esecuzione coattiva. Poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali, contributo unificato se dovuto e distrazione in favore del difensore antistatario. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, resa superflua dall’avvenuto adempimento.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, attraverso la quale doveva essere eseguita la condanna riconosciuta dal giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese nel giudizio amministrativo.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    È richiamato quale fondamento dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per l’onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa risultante dal giudicato, intervenuta nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
  • L’avvenuto adempimento del giudicato rende superflua la nomina del commissario ad acta richiesta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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