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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33765/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione disposta in data 1/03/2012 e divenuta definitiva il 9/07/2013. Il ricorrente deduceva inosservanza o erronea applicazione dell'art. 28 d.lgs. 6/9/2011 n.159 e vizi di motivazione: a) la sua assoluzione nel procedimento penale relativo all'art. 416-bis cod. pen. (sentenza assolutoria n.8/2011) smentirebbe il presupposto soggettivo della misura di prevenzione; b) la mancata valutazione dell'assenza di pericolosità sociale (residenza e attività prevalente a Genova, poche condanne limitate a fatti commessi a Genova); c) produzione di presunte prove nuove contabili e fiscali (dichiarazioni dei redditi 1985-1989, liquidazioni risarcimenti, riscatti polizze vita, vendite di immobili, cessioni di aziende, canoni locativi) atte a dimostrare la lecita provenienza delle somme e l'assenza di sproporzione tra beni e redditi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso chiedeva mero riesame di questioni già valutate nel procedimento di prevenzione; l'assoluzione penale non determina automaticamente la revocazione ex art. 28 d.lgs. n.159/2011 salvo che il processo penale accerti l'assoluta estraneità del proposto ai fatti che hanno giustificato la misura; la documentazione prodotta non è prova nuova rilevante poiché non risultava formata dopo la conclusione del procedimento di prevenzione né incolpevolmente scoperta dopo tale data, e il ricorrente non ha dimostrato forza maggiore per la tardiva produzione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata, in particolare le Sezioni Unite n.43668/2022, sul carattere più restrittivo della nozione di prova nuova nel procedimento di prevenzione. Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 28, comma 1, lett. b)

    La revocazione della confisca di prevenzione è rimedio straordinario e può intervenire solo se il processo penale ha accertato l'assoluta estraneità del proposto ai fatti che hanno giustificato la misura; la norma richiede una nozione ristretta di "prova nuova".

  • codice di procedura penale

    art. 630 e ss.; art. 585, comma 1, lett. a); art. 616

    Art. 630 e ss.: forme e termini del ricorso per cassazione avverso decisioni reiettive di richieste di revocazione. Art. 585(1)(a): termine di 15 giorni per proporre ricorso per cassazione in questa materia. Art. 616: conseguenze economiche per il ricorrente, condanna alle spese e somme da versare alla Cassa delle ammende.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La limitazione dei motivi prevista dall'art. 10, comma 3, non trova applicazione nel giudizio per cassazione sulla reiezione della richiesta di revocazione, con la conseguenza che non si applica il termine più breve di dieci giorni previsto per altri rimedi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite

    Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca); richiamate altresì Sez. 1, n. 13638 del 16/01/2019 (Ahmetovic) e Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019 (Simply Soc. Coop.)

    Le Sezioni Unite hanno definito una nozione più restrittiva di "prova nuova" per il procedimento di prevenzione: rileva solo la prova formatasi dopo la conclusione del procedimento di prevenzione o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la sua conclusione; non rilevano invece elementi deducibili ma non dedotti nel procedimento originario salvo forza maggiore.

Massime di principio

  • La revocazione della confisca di prevenzione ex art. 28 d.lgs. n.159/2011 è un rimedio eccezionale: non è consentito un mero riesame dei fatti già valutati nel procedimento di prevenzione.
  • L'assoluzione nel processo penale non comporta automaticamente la revoca della misura patrimoniale: serve che il giudizio penale accerti l'assoluta estraneità del soggetto ai fatti che giustificavano la confisca.
  • La "prova nuova" utile alla revocazione è solo quella formata dopo la conclusione del procedimento di prevenzione o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo tale conclusione; la prova già esistente e non dedotta nel procedimento originario non è sufficiente, salvo forza maggiore adeguatamente dimostrata.
  • Chi propone la revocazione deve dimostrare tempestivamente la sopravvenienza della prova o l'impossibilità oggettiva della sua deduzione in precedenza; la semplice produzione tardiva di documenti contabili non è sufficiente se non giustificata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; occorre valutare il rischio economico di un ricorso infondato.
  • Per evitare preclusioni, è strategico far valere in sede di applicazione della misura di prevenzione tutte le prove sulla provenienza dei beni; se si ottiene un proscioglimento penale fattuale che attesti l'assoluta estraneità, tale risultato può invece favorire la revoca.

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