Cassazione Penale, Sentenza n. 33056/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zavota: ha proposto il ricorso per far valere la remissione della querela da parte di AXA Assicurazioni e chiedere l'estinzione del reato. Silvestro: ha dedotto un unico motivo di violazione di legge sostenendo che la Corte di appello si era sottratta a un doveroso scrutinio del materiale probatorio, senza però indicare gli elementi specifici a supporto della censura.
La decisione
Per Zavota: la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti perché il reato si è estinto per remissione di querela (la querela era stata ritualmente rimessa da AXA tramite procuratore speciale e la remissione era stata accettata dal querelato). Le spese del procedimento restano a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p. Per Silvestro: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata specificità e mancanza di correlazione con la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma incriminatrice del reato per cui erano stati condannati i ricorrenti; contestata in sede di impugnazione come oggetto della sentenza impugnata.
art. 152 cod. pen.
Regola l'estinzione del reato per remissione di querela: la Corte ha ritenuto che, essendo intervenuta e stata accettata la remissione, il reato nei confronti di Zavota si è estinto, imponendo l'annullamento senza rinvio.
art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Richiede la specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la mancata indicazione degli elementi su cui si fonda la censura ha portato all'inammissibilità del ricorso di Silvestro.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata al ricorso di Silvestro.
art. 340, comma 4, c.p.p.
Stabilisce la regola sulla liquidazione delle spese processuali in casi di estinzione del reato per remissione di querela; le spese sono state mantenute a carico del querelato.
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n.137
Richiamato solo in relazione alla trattazione del ricorso secondo le disposizioni emergenziali, ossia svolgimento dell'udienza senza intervento di alcune parti.
Giurisprudenza citata (Sez.4, sent. n. 49226 del 19/10/2016, Bestente)
Riafferma che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione; la remissione, se valida, estingue il reato.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta e validamente accettata prima del termine per impugnare, può essere introdotta con il ricorso per cassazione e determina l'estinzione del reato, con annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del querelato.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità previsti dall'art. 581 c.p.p.; censure generiche e apodittiche, in particolare riguardo a presunte carenze probatorie, sono ritenute inammissibili.
- In caso di inammissibilità del ricorso per mancata specificità si applicano le sanzioni processuali: condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa, sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Quando la remissione di querela è provata e accettata, il giudice di legittimità annulla la condanna senza rinvio; la gestione delle spese segue le regole previste dall'art. 340 c.p.p., che possono lasciare le spese a carico del querelato.
- Per evitare l'inammissibilità in cassazione, il difensore deve indicare esattamente i punti della sentenza criticati e gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle censure; non è sufficiente una contestazione generica del 'doveroso scrutinio del materiale probatorio'.
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