Cassazione Civile, Ordinanza n. 11166/2026 del 25/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dipendente, in servizio dal 1992 presso un ente pubblico regionale, sosteneva che il rapporto fosse stato disciplinato dalla contrattazione collettiva dei dipendenti regionali e che, dopo la privatizzazione del pubblico impiego regionale, fosse stato inquadrato nella categoria C con delibera commissariale del 21 novembre 2002, pur continuando a svolgere mansioni di agente tecnico, cioè compiti manuali di governo e cura degli equini. Chiedeva quindi di essere adibito alle mansioni proprie della categoria di inquadramento e di ottenere il risarcimento del danno da demansionamento. In primo grado la domanda di assegnazione alle mansioni della categoria C era stata accolta, mentre la domanda risarcitoria era stata respinta per mancanza di allegazione e prova del danno. In appello l'ente aveva sostenuto che l'inquadramento nella categoria C avesse solo effetti economici e che, comunque, la legge regionale istitutiva del ruolo degli agenti tecnici prevedesse un vincolo legale alle mansioni. La Corte d'appello, rilevata d'ufficio la nullità della delibera commissariale che aveva disposto il reinquadramento, ha accolto il gravame e rigettato la domanda del lavoratore. Nel ricorso per cassazione il dipendente ha denunciato violazione dell'art. 1421 c.c., ultrapetizione e violazione degli artt. 99, 112 e 437 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale non potesse rilevare d'ufficio la nullità della delibera in assenza di specifica eccezione o motivo di appello, soprattutto dopo che la delibera era stata considerata valida per gli effetti economici; ha inoltre invocato il legittimo affidamento e contestato il richiamo a precedenti sulle nullità di protezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il datore di lavoro pubblico non può attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo né intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva; l'atto che deroga alla disciplina pattizia è nullo, anche se favorevole al lavoratore, sia come atto negoziale per violazione di norma imperativa sia come atto amministrativo per difetto assoluto di attribuzione. Ha inoltre ribadito che tale nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, sicché la Corte d'appello poteva esaminarla anche senza una specifica eccezione di parte. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1421 c.c.
La nullità del titolo costitutivo della pretesa è rilevabile d'ufficio dal giudice.
art. 99 c.p.c.
La censura di ultrapetizione e di violazione del principio di domanda è esclusa quando il giudice rilevi d'ufficio una nullità rilevabile officiosamente.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce il rilievo officioso della nullità del titolo costitutivo della domanda.
art. 437 c.p.c.
Nel giudizio d'appello non opera preclusione al rilievo officioso della nullità, se i fatti rilevanti sono già acquisiti agli atti.
art. 2 d.lgs. n. 165/2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato i rapporti sono regolati dai contratti collettivi e dalle leggi sul lavoro privato.
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
La materia dell'organizzazione degli uffici resta sottratta alla contrattazione collettiva.
art. 21-septies L. n. 241/1990
L'atto della pubblica amministrazione adottato in materia riservata alla contrattazione collettiva è nullo per difetto assoluto di attribuzione.
L.R. n. 5/1985
La legge regionale istitutiva del ruolo degli agenti tecnici prevedeva mansioni diverse da quelle della categoria superiore rivendicata.
L.R. n. 10/2000
Nel contesto della privatizzazione del rapporto di lavoro regionale rileva la disciplina di contrattualizzazione richiamata dalle parti.
L.R. n. 11/1988, art. 25
È richiamata quale norma di riclassificazione del personale regionale già in possesso della qualifica di operaio.
DPR del 22/6/2001
Ha approvato l'Ordinamento professionale del personale regionale, con riclassificazione in categorie A, B, C e D.
art. 13 DPR del 22/6/2001
Ha reinquadrato nella categoria C solo gli appartenenti agli ex 4° e 5° livello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato la pubblica amministrazione datrice di lavoro non può attribuire inquadramenti o mansioni in contrasto con la disciplina collettiva e con i limiti legali che regolano il rapporto.
- Un atto amministrativo o negoziale che disponga un inquadramento in violazione di norme imperative o della disciplina riservata alla contrattazione collettiva è nullo, anche se produce effetti favorevoli per il dipendente.
- La nullità del titolo costitutivo della pretesa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in appello, purché i fatti rilevanti siano già acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di fondare la decisione su una nullità rilevabile d'ufficio, perché si tratta di un profilo afferente ai fatti costitutivi della domanda e non di una domanda nuova.
- Nel pubblico impiego privatizzato la P.A. non ha un potere autoritativo generale di modificare con atti propri la disciplina delle materie demandate alla contrattazione collettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11091/2026 del 25/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11096/2026 del 25/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11099/2026 del 25/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11137/2026 del 25/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11138/2026 del 25/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11146/2026 del 25/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →