Sentenza n. 1265/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Titolo autorizzativo tacito formatosi sull’istanza di Iliad Italia S.p.A. per l’installazione di una stazione radio base 5G in Palermo, via Villagrazia 222/d
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il silenzio-assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione presentata da Iliad per l’installazione di una stazione radio base, deducendo la violazione delle garanzie di partecipazione e pubblicità previste dagli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 e dalla disciplina speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare per la mancata pubblicizzazione dell’istanza. Hanno sostenuto che, se fossero stati informati, avrebbero potuto partecipare al procedimento e proporre un sito alternativo, individuato nel lastrico solare del proprio condominio, così da evitare l’impatto visivo dell’impianto. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e l’infondatezza della censura, invocando l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Iliad ha eccepito inoltre la tardività del ricorso, sostenendo che il termine decorresse dall’inizio o dalla fine dei lavori, nonché il difetto di legittimazione e interesse e l’inidoneità della mancata pubblicizzazione a impedire la formazione del silenzio-assenso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l’impugnazione, notificata il 19 luglio 2022, cioè entro sessanta giorni dal 20 maggio 2022, data in cui l’accesso agli atti aveva consentito ai ricorrenti di conoscere l’esistenza del titolo tacito. Il termine non poteva decorrere dall’inizio o dalla conclusione dei lavori, poiché la mera realizzazione dell’impianto non permetteva di sapere con certezza se esso fosse assistito da un titolo autorizzativo. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti sulla base della vicinitas, ravvisando uno stabile collegamento con il territorio e una potenziale incidenza sulla vivibilità, sulla fruibilità e sulla visuale degli immobili. Nel merito, ha escluso l’applicabilità della disciplina generale di partecipazione di cui all’art. 7 l. 241/1990 nei confronti dei vicini, essendo il procedimento regolato dalla disciplina speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche. Ha inoltre affermato che la mancata pubblicizzazione dell’istanza, imputabile all’amministrazione, non impedisce la formazione del silenzio-assenso e non determina, di per sé, l’invalidità del titolo tacito, soprattutto a tutela dell’affidamento dell’operatore incolpevole. Il vizio non avrebbe comunque potuto condurre a un esito diverso: non risultavano cause urbanistiche, paesaggistiche o ambientali ostative all’installazione nel sito prescelto; pertanto non sussisteva un obbligo di valutare siti alternativi né di predisporre opere di mitigazione. La censura è stata quindi ritenuta non invalidante anche ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori per ciascuna delle parti vittoriose, Comune e Iliad.
Norme richiamate
artt. 7 ss. l. 241/1990
La disciplina generale della partecipazione procedimentale non si applica, nei confronti dei vicini e dei proprietari o residenti nelle aree limitrofe, ai procedimenti per l’autorizzazione di stazioni radio base regolati dalla disciplina speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione procedimentale non comporta l’annullamento quando, per la natura vincolata dell’attività o quando risulti in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto l’eventuale apporto dei ricorrenti non avrebbe modificato l’esito, non essendovi cause ostative all’installazione né obbligo di esaminare siti alternativi.
art. 87, commi 4 e 9, d.lgs. 259/2003, testo ante riforma 2021
lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto
La mancata pubblicizzazione dell’istanza costituisce un adempimento imputabile allo sportello locale, ma non impedisce la formazione del silenzio-assenso una volta decorso il termine previsto dalla legge.
art. 44, commi 5 e 10, d.lgs. 259/2003, testo post riforma 2021
tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell’istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo
La disciplina vigente conferma espressamente che l’omessa pubblicizzazione non incide sulla formazione del silenzio-assenso e non costituisce causa di annullabilità del titolo.
artt. 29 e 41 c.p.a.
Il termine per impugnare il titolo tacito decorre, nel caso concreto, dalla conoscenza effettiva della sua esistenza acquisita mediante accesso agli atti, quando il ricorrente non ne avesse avuto previamente piena conoscenza.
art. 26 c.p.a.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Nei procedimenti autorizzativi relativi all’installazione di stazioni radio base, la legittimazione e l’interesse dei proprietari o residenti in prossimità del sito possono fondarsi sulla vicinitas, quando il collegamento stabile con il territorio evidenzi una potenziale incidenza sulla vivibilità, fruibilità, visuale o valore dell’immobile.
- Quando il titolo autorizzativo tacito non è formalmente percepibile e il ricorrente acquisisce per la prima volta la conoscenza della sua esistenza mediante accesso agli atti, il termine decadenziale per l’impugnazione decorre dalla data in cui l’amministrazione esibisce la documentazione idonea a rivelare l’esistenza del titolo, non dalla mera percezione dei lavori eseguiti.
- Nei procedimenti per l’autorizzazione di stazioni radio base disciplinati dal Codice delle comunicazioni elettroniche, nei confronti dei vicini non trova applicazione la generale comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 l. 241/1990, dovendosi applicare la disciplina speciale di settore.
- La mancata pubblicizzazione dell’istanza prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche non impedisce la formazione del silenzio-assenso e, in quanto violazione formale imputabile all’amministrazione, non determina di per sé l’annullabilità del titolo tacito ottenuto dall’operatore incolpevole.
- In assenza di specifiche cause urbanistiche, paesaggistiche o ambientali ostative all’installazione nel sito prescelto, l’amministrazione e l’operatore non sono tenuti a valutare siti alternativi né a prevedere opere di mitigazione; l’eventuale mancata partecipazione dei vicini non può quindi condurre a un diverso esito del procedimento.
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