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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1879/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva, derivante da sentenza di condanna della Corte di appello del 24/02/1998 (irrevocabile il 10/04/1998) a carico del suo dante causa. Ha dedotto: 1) incompatibilità dell'ordine di demolizione con un titolo abilitativo in sanatoria del 9/01/2015 e violazione dell'art.125, comma 3, c.p.p.; 2) violazione del divieto di bis in idem sostenendo che la demolizione giudiziaria si sovrappone a una sanzione amministrativa comunale comprensiva di pagamento (richiamando i "criteri Engel"); 3) omesso esame dei motivi integrativi relativi a presunte illegittimità nella procedura di affidamento dei lavori di demolizione (violazione artt. 63 e 31 d.lgs. 50/2016) e violazione del principio del giusto procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura non specifica e ha condiviso la valutazione del giudice dell'esecuzione che l'immobile non poteva beneficiare del condono perché non ultimato al 31/12/1993 e non adibito ad uso residenziale (cfr. Cons. Stato, n. 8594/2023). Sul secondo motivo ha statuito che l'ordine di demolizione disposto in materia edilizia ha natura di sanzione amministrativa/restaurativa (non punitiva) e perciò non integra il ne bis in idem convenzionale (richiamata giurisprudenza di legittimità e la sentenza CEDU Grande Stevens c. Italia). Il terzo motivo è stato ritenuto generico e non dimostrativo di come le presunte violazioni della procedura di affidamento incidano sull'ordine di demolizione; inoltre, eventuali vizi nell'assegnazione dell'appalto non sono opponibili dal condannato nel giudizio di esecuzione per la revoca dell'ordine. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Il ricorrente richiamava la norma per censurare la motivazione del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto la censura non specifica e nessuna violazione della norma desumibile dai fatti, dato che la decisione si fondava su altra ratio (impossibilità di condono per mancata ultimazione entro il 31/12/1993).

  • art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

    L'ordine di demolizione disposto dal giudice, ai sensi di tale norma, è qualificato come misura avente natura amministrativa e funzione restaurativa, non come pena personale, e pertanto non comporta violazione del principio del ne bis in idem convenzionale.

  • d.lgs. n. 50/2016, artt. 63 e 31

    Le norme sul codice degli appalti sono state richiamate dal ricorrente per censurare l'affidamento dei lavori di demolizione; la Corte ha ritenuto che eventuali vizi amministrativi dell'affidamento non incidono sull'ordine di demolizione nel processo esecutivo e che il condannato non ha interesse a sollevare tali vizi per ottenere la revoca.

  • Corte EDU, Grande Stevens c. Italia

    sentenza del 4 marzo 2014

    La Corte ha richiamato questa pronuncia per distinguere le sanzioni amministrative/restaurative dalle sanzioni penali ai fini del ne bis in idem, confermando che la demolizione amministrativa/ristorativa non integra duplicazione vietata.

  • Consiglio di Stato, n. 8594 del 29/09/2023

    Richiamata per affermare il principio secondo cui opere non ultimate alla data del 31/12/1993 e non destinate ad uso residenziale non possono essere assoggettate a condono; ciò assorbe la censura relativa al titolo in sanatoria successivo.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per la declaratoria dell'inammissibilità e alla mancanza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; da ciò è derivata l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. per le spese e la somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'imposizione delle spese processuali e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018 e altre pronunce richiamate)

    La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui l'ordine di demolizione ha natura amministrativa/restaurativa e non configura duplicazione penalmente rilevante con sanzioni amministrative comunali.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione emesso in sede penale per reati edilizi è generalmente qualificato come misura di natura amministrativa/restaurativa e non come sanzione personale: pertanto non costituisce di per sé violazione del principio del ne bis in idem rispetto a sanzioni amministrative comunali.
  • La presenza di un titolo abilitativo in sanatoria successivo non sospende automaticamente un ordine di demolizione: se l'opera non poteva essere oggetto di condono (es. non ultimata al 31/12/1993 o non residenziale), il titolo non determina la revoca dell'ordine giudiziale.
  • Nelle impugnazioni davanti al giudice dell'esecuzione e in Cassazione è essenziale motivare in modo specifico e collegare le deduzioni ai profili di illegittimità decisionali; deduzioni generiche o ripetute senza spiegazione concreta sono inammissibili.
  • Le contestazioni relative a vizi nelle procedure amministrative di affidamento dei lavori di demolizione (codice degli appalti) non sono normalmente opponibili dal condannato in un incidente di esecuzione finalizzato alla revoca dell'ordine di demolizione, perché non incidono direttamente sulla legittimità dell'ordine stesso.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque valutare criticamente l'ammissibilità e la specificità dei motivi prima di proporre ricorsi.

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