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CCNL

CCNL Commercio - Confesercenti

CCNLH012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 apr 2023 al 31 mar 2027

Parti stipulanti

SindacatiFILCAMS-CGILFISASCAT-CISLUILTuCS-UIL
Datori di lavoroConfesercenti

Sfera di applicazione

Il contratto disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti da aziende del terziario di mercato, distribuzione e servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, comprese vendita per corrispondenza e commercio elettronico, nell'ambito dei due macro-settori Commercio e Servizi.

Inquadramento generale

Il CCNL si applica ai dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi aderenti alla sfera Confesercenti, incluse attività svolte tramite commercio elettronico e vendita a distanza.

Ambito di applicazione

Rientrano, in sintesi:

  • aziende del Commercio;
  • aziende dei Servizi;
  • distribuzione moderna e organizzata;
  • importazione, commercializzazione e assistenza veicoli;
  • ICT, servizi alle imprese, servizi di rete, servizi alle persone;
  • attività ausiliarie del commercio e dei servizi.

Il testo completo contiene una elencazione molto ampia delle attività ricomprese, tra cui commercio alimentare, non alimentare, carburanti, servizi informatici, call center, marketing, pubblicità, revisione, consulenza, formazione, intermediazione, servizi immobiliari, autoscuole, agenzie e numerose altre attività del terziario.

Validità

  • Decorrenza contrattuale di riferimento del rinnovo: 01/04/2023
  • Scadenza: 31/03/2027

Va evidenziato che, come riportato nella sintesi di riferimento, gli istituti modificati decorrono dal 01/04/2024.

Parti firmatarie

Datori di lavoro

  • Confesercenti

Organizzazioni sindacali

  • FILCAMS-CGIL
  • FISASCAT-CISL
  • UILTuCS-UIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Di seguito i minimi mensili per livello, secondo le decorrenze previste dal rinnovo.

Livello01/04/202301/04/202401/03/202501/11/202501/11/202601/02/2027ContingenzaEDR / elementoScatti triennali
Quadro1.948,722.070,252.122,332.183,092.243,852.313,29540,3725,462,07
11.755,411.864,881.911,801.966,542.021,282.083,84537,5224,842,07
21.518,421.613,111.653,691.701,041.748,391.802,50532,5422,832,07
31.297,841.378,781.413,471.453,941.494,411.540,66527,9021,952,07
41.122,461.192,461.222,461.257,461.292,461.332,46524,2220,662,07
51.014,111.077,351.104,451.136,071.167,691.203,83521,9420,302,07
6910,44967,22991,551.019,941.048,331.080,77519,7619,732,07
7779,47828,08848,91873,22897,53925,31517,5119,472,07
Operatore di vendita 1ª categoria1.059,561.125,641.153,961.187,001.220,041.257,80530,0415,502,07
Operatore di vendita 2ª categoria887,96943,44967,22994,961.022,701.054,40526,1114,462,07

Note:

  • il minimo del 7° livello è comprensivo del superminimo collettivo di categoria di euro 5,16;
  • l'importo della contingenza è comprensivo dell'EDR confederale;
  • l'"elemento" indicato in tabella è l'importo mensile spettante in assenza di terzi elementi provinciali.

Indennità di funzione quadri

Spetta ai lavoratori con qualifica di quadro, per 14 mensilità.

LivelloImporto mensile
Quadro260,77

L'indennità è assorbibile al 50% da indennità similari e superminimi individuali.

Fondo ASTER e Cassa QuAS: elemento sostitutivo in caso di omesso versamento

Se l'azienda omette il versamento del contributo obbligatorio all'assistenza sanitaria integrativa, deve corrispondere un importo sostitutivo per 14 mensilità.

LivelloImporto mensile sostitutivo
Quadro (QuAS)37,00
Dal 1° al 7° livello16,00
Operatore di vendita 1ª categoria16,00
Operatore di vendita 2ª categoria16,00

Una tantum del rinnovo

È prevista per i soli lavoratori in forza al 22/03/2024, in due soluzioni.

Livello01/07/202401/07/2025
Quadro303,81303,81
1273,67273,67
2236,73236,73
3202,34202,34
4175,00175,00
5158,11158,11
6141,95141,95
7121,53121,53
Operatore di vendita 1ª categoria165,20165,20
Operatore di vendita 2ª categoria138,69138,69

Criteri di maturazione della una tantum

  • commisurata al servizio prestato nel periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2023;
  • riproporzionata per part-time, assenze o aspettative non retribuite, sospensioni/riduzioni di orario, instaurazioni o cessazioni in corso di periodo;
  • per gli apprendisti in forza alla data dell'accordo, l'importo è riproporzionato in base al trattamento economico applicabile;
  • non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale, incluso il TFR;
  • assorbe, fino a concorrenza, eventuali importi già corrisposti dal 01/01/2022 a titolo di anticipi su futuri aumenti contrattuali.

Elemento aggiuntivo della retribuzione per omesso versamento all'Ente bilaterale

L'azienda che non versa il contributo all'Ente bilaterale territoriale deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari allo 0,30% di paga base e contingenza, per 14 mensilità.

Elemento economico di garanzia

Spetta secondo le regole del contratto in assenza di contrattazione di secondo livello o di trattamento economico aggiuntivo equivalente, negli importi riportati in sintesi.

LivelloAziende fino a 10 dipendentiAziende da 11 dipendenti
Quadri, 1 e 295,00105,00
3 e 480,0090,00
5 e 665,0075,00
Operatore di vendita 1ª categoria76,0085,00
Operatore di vendita 2ª categoria63,0071,00

Altri dati retributivi

VoceValore
Mensilità annue14
Divisore giornaliero26
Divisore orario con 40 ore settimanali168
Divisore orario con 42 ore settimanali182
Divisore orario con 45 ore settimanali195

Indennità di cassa

  • pari al 5% della paga base nazionale conglobata.

Trasferta

Per il personale inviato in missione:

  • rimborso spese di viaggio;
  • diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera globale di fatto;
  • in assenza di pernottamento: diaria ridotta di un terzo;
  • per missioni superiori al mese o viaggi abituali: diaria ridotta del 10%.

Per trasporto e messa in opera di mobili, per il tempo di viaggio non alla guida:

  • indennità di trasferta pari al 70% della quota giornaliera della retribuzione di fatto.

Per addetti al trasporto merci extraurbano:

Durata assenzaIndennità di trasferta
Da 9 a 11 ore50% della retribuzione giornaliera
Oltre 11 e fino a 16 ore80% della retribuzione giornaliera
Oltre 16 e fino a 24 ore120% della retribuzione giornaliera

Orario di lavoro

Orario ordinario

  • 40 ore settimanali per la generalità dei lavoratori;
  • 45 ore settimanali per impianti di distribuzione carburante;
  • per impianti autostradali carburante: 40 ore;
  • 45 ore settimanali per personale discontinuo.

Articolazioni richiamate nella sintesi

  • 39 ore settimanali tramite assorbimento di 36 ore ROL;
  • 38 ore settimanali tramite assorbimento di 56 ore ROL + 16 ore ex festività.

Flessibilità e banca ore

È possibile superare l'orario contrattuale sino a:

  • 44 ore settimanali per massimo 16 settimane.

Nel secondo livello di contrattazione si può arrivare a:

  • 48 ore per massimo 16 settimane, con incremento permessi di 45 minuti per settimana;
  • 44 ore per massimo 24 settimane, con incremento permessi di 45 minuti per settimana;
  • 48 ore per massimo 24 settimane, con incremento permessi di 70 minuti per settimana.

Nella banca ore confluisce il 50% delle ore da recuperare secondo il programma di flessibilità, come riposi compensativi.

Maggiorazioni

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno ordinario15%
Lavoro domenicale30%
Lavoro domenicale impianti carburante autostradali10%
Lavoro nel giorno di riposo settimanale30% + riposo compensativo
Straordinario diurno dalla 41ª alla 48ª ora15%
Straordinario diurno oltre 48 ore20%
Straordinario notturno50%
Straordinario festivo o domenicale30%
Lavoro supplementare part-time35%
Clausola elastica part-time su variazione oraria1,5%
Clausola elastica part-time con incremento duraturo prestazione36,5%

Ferie, permessi e festività

Ferie

  • 26 giorni lavorativi annui.

Ex festività e ROL

  • ex festività: gruppi di 4 o 8 ore di permesso retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite;
  • ROL:
    • 56 ore annue nelle aziende fino a 15 dipendenti;
    • 72 ore annue nelle aziende con più di 15 dipendenti.

Per i lavoratori assunti dal 27/02/2011:

  • 50% dei permessi dopo 2 anni di anzianità;
  • 100% dopo 4 anni.

Per gli operatori di vendita:

  • 9 giornate annue.

Festività

Sono quelle di legge, oltre al Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Malattia e infortunio

Malattia

Periodo di comporto

  • 180 giorni in un anno solare.

Trattamento economico

PeriodoIntegrazione complessiva
1°-3° giorno (carenza)100% per 1° e 2° evento; 66% per 3° evento; 50% per 4° evento; dal 5° evento non dovuta
4°-20° giorno75%
Dal 21° giorno100%

Non sono computati, ai fini della riduzione della carenza, tra gli altri:

  • ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
  • malattia con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
  • sclerosi multipla/progressiva e patologie gravi continuative;
  • eventi morbosi in gravidanza.

Operatori di vendita

AnzianitàComportoRetribuzione interaMezza retribuzione per ulteriori mesi
Fino a 6 anni8 mesi5 mesi3 mesi
Oltre 6 anni12 mesi8 mesi4 mesi

Infortunio

Periodo di comporto

  • 180 giorni in un anno solare.

Trattamento economico

  • giorno dell'infortunio: 100% della retribuzione giornaliera di fatto;
  • 1°-3° giorno: 60% della normale retribuzione giornaliera;
  • dal 5° al 20° giorno: integrazione fino al 90%;
  • dal 21° giorno in poi: integrazione fino al 100%.

Maternità, paternità e congedi

Maternità

  • astensione obbligatoria madre: 5 mesi;
  • integrazione datoriale al 100% per il periodo di astensione obbligatoria.

Congedo parentale

Il contratto richiama la disciplina del D.Lgs. 151/2001 con le modifiche recepite dal rinnovo. In sintesi:

  • ciascun genitore può astenersi nei primi 12 anni di vita del figlio;
  • limite complessivo ordinario: 10 mesi;
  • elevabile a 11 mesi nei casi previsti dalla legge e dal contratto;
  • ulteriore periodo complessivo di 3 mesi previsto dal testo aggiornato richiamato nel consolidato.

Donne vittime di violenza di genere

Dal 01/04/2024 il CCNL prevede:

  • diritto ad astenersi dal lavoro per un massimo di 90 giorni lavorativi;
  • fruizione giornaliera o oraria entro 3 anni;
  • possibile proroga per ulteriori 90 giorni sussistendone le condizioni;
  • diritto alla trasformazione del rapporto da full-time a part-time e ritorno al full-time a richiesta;
  • possibilità di trasferimento presso altra sede lavorativa, ove disponibile;
  • possibilità di esonero dai turni disagiati per 1 anno al termine del percorso di protezione.

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni di calendario.

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni complessivi annui retribuiti, nei casi previsti dalla legge e dal CCNL.

Part-time

Durata minima della prestazione

Dimensione aziendaleSoglia minima
Fino a 30 dipendenti16 ore settimanali / 64 ore mensili / 532 ore annue
Oltre 30 dipendenti18 ore settimanali / 72 ore mensili / 600 ore annue

Ulteriore possibilità:

  • 8 ore settimanali per il sabato per studenti, lavoratori part-time presso altro datore e giovani fino a 25 anni compiuti.

Clausole elastiche

  • maggiorazione minima 1,5% per variazione della collocazione temporale;
  • nei contratti verticali o misti, possibile aumento entro il 30% della prestazione annua concordata;
  • se l'aumento è duraturo: maggiorazione 36,5%.

Indennità alternativa alle maggiorazioni

  • almeno euro 120 annui per quote mensili;
  • dal 01/01/2025: almeno euro 155 annui.

Apprendistato professionalizzante

Durata

Livello finaleDurata
2, 3, 4, 536 mesi
624 mesi
Profili omologhi artigiani42 o 48 mesi

Trattamento economico

  • prima metà: 2 livelli sotto quello finale;
  • seconda metà: 1 livello sotto quello finale;
  • per apprendisti assunti per livello 6: 7° livello nella prima metà.

Limiti numerici

  • se il datore non ha lavoratori qualificati/specializzati o ne ha meno di 3: massimo 3 apprendisti;
  • se occupa almeno 10 lavoratori: massimo rapporto 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati.

Formazione professionalizzante richiamata dall'accordo apprendistato 04/11/2024

Inquadramento finaleOre complessive formazione professionalizzante
2° livello240
2° livello con diploma/laurea210
3° livello210
4° livello180
5° livello160
6° livello120

Per profili omologhi artigiani a 48 mesi:

Inquadramento finaleOre complessive
2° livello340
2° livello con diploma/laurea280
3° livello280
4° livello200

L'accordo apprendistato 04/11/2024 ha inoltre previsto che, per la figura del farmacista di parafarmacia, ai fini dell'apprendistato il trattamento economico sia quello del 2° livello per tutti i 36 mesi.

Contratto a termine e somministrazione

Tempo determinato

  • limite complessivo: 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato dell'unità produttiva;
  • unità fino a 15 dipendenti: massimo 4 lavoratori a termine;
  • unità da 16 a 30 dipendenti: massimo 6 lavoratori a termine;
  • complessivo tempo determinato + somministrazione a termine: massimo 28% annuo;
  • unità fino a 15 dipendenti: massimo complessivo 6 lavoratori tra termine e somministrazione.

Somministrazione a tempo determinato

  • limite complessivo: 15% annuo dell'organico a tempo indeterminato dell'unità produttiva;
  • fino a 15 dipendenti: 2 lavoratori;
  • da 16 a 30 dipendenti: 5 lavoratori;
  • fermo il limite congiunto del 28% con il tempo determinato.

Nuove attività

I contratti a termine nella fase di avvio di nuove attività:

  • durata fino a 12 mesi;
  • elevabile fino a 24 mesi dalla contrattazione integrativa.

Causali per contratti oltre 12 mesi (dal 01/04/2024)

Tra le principali:

  • saldi;
  • fiere;
  • festività natalizie (15/11 - 15/01);
  • festività pasquali (15 giorni prima e 15 giorni dopo Pasqua);
  • riduzione impatto ambientale;
  • terziario avanzato;
  • digitalizzazione;
  • nuove aperture/ristrutturazioni;
  • incremento temporaneo per progetti superiori a 12 mesi.

Stagionalità in località turistiche

I contratti per picchi di lavoro in località turistiche sono considerati stagionali e quindi esclusi dai limiti quantitativi; il testo contrattuale aggiornato richiama anche l'esclusione da alcuni limiti di durata e causale secondo la normativa vigente.

Periodo di prova

LivelloDurata
Quadri e 1° livello6 mesi di calendario
2°, 3°, 4°, 5° livello60 giorni lavorativi
6° e 7° livello45 giorni lavorativi
Operatori di vendita60 giorni lavorativi

Preavviso

Licenziamento

LivelloFino a 5 anniOltre 5 e fino a 10 anniOltre 10 anni
Quadri e 160 gg90 gg120 gg
2 e 330 gg45 gg60 gg
4 e 520 gg30 gg45 gg
6 e 715 gg20 gg20 gg
Operatori di vendita30 gg45 gg60 gg

Dimissioni

LivelloFino a 5 anniOltre 5 e fino a 10 anniOltre 10 anni
Quadri e 145 gg60 gg90 gg
2 e 320 gg30 gg45 gg
4 e 515 gg20 gg30 gg
6 e 710 gg15 gg15 gg
Operatori di vendita30 gg45 gg60 gg

I termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

Assistenza sanitaria integrativa e bilateralità

Fondo ASTER

Per i lavoratori iscritti al fondo sanitario integrativo:

  • contributo aziendale storico: euro 10 mensili;
  • dal 01/04/2025 incremento di euro 3 mensili a carico del datore di lavoro.

QuAS per i quadri

Contributo annuo a favore della Cassa quadri:

  • euro 350 annui a carico datore di lavoro;
  • euro 56 annui a carico lavoratore quadro;
  • dal 01/01/2025 incremento di euro 20 annui a carico datore;
  • dal 01/01/2026 ulteriore incremento di euro 20 annui a carico datore.

Enti bilaterali territoriali

Contribuzione:

  • 0,10% a carico azienda;
  • 0,05% a carico lavoratore;
  • calcolati su paga base e contingenza, per 14 mensilità.

TFR

Si applica la disciplina di legge. Dal testo contrattuale risultano escluse dalla retribuzione utile, tra le altre:

  • rimborsi spese;
  • una tantum e gratificazioni straordinarie non contrattuali;
  • lavoro straordinario e festivo;
  • contribuzione alla previdenza integrativa;
  • indennità sostitutiva del preavviso;
  • indennità sostitutiva ferie;
  • diarie e indennità di trasferta non continuative, o la quota fiscalmente esente se continuative;
  • prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore;
  • elementi espressamente esclusi dalla contrattazione integrativa.

Osservazioni finali di lettura contrattuale

Il rinnovo 22/03/2024 ha inciso soprattutto su:

  • minimi tabellari con aumenti scaglionati fino al 01/02/2027;
  • una tantum per copertura del periodo pregresso;
  • nuove regole su causali del tempo determinato;
  • aggiornamenti su part-time, congedi, violenza di genere, classificazione e apprendistato;
  • incrementi della contribuzione per il welfare sanitario di categoria.

Le parti hanno inoltre aggiornato la classificazione per nuove figure dei servizi, ICT, marketing, ricerca di mercato, consulenza e revisione, con importanti effetti sull'inquadramento soprattutto per i nuovi assunti.

Accordi e rinnovi

CCNL 12/12/2019Accordo 20/05/2020Accordo 30/07/2020Accordo 20/05/2022Accordo integrativo 12/12/2022Ipotesi di Accordo 22/03/2024Accordo integrativo 28/03/2024Accordo apprendistato 04/11/2024

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