Salta al contenuto
CCNL

CCNL Tessili e Abbigliamento P.I. - Uniontessile

CCNLD018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 apr 2024 al 31 mar 2027

Parti stipulanti

SindacatiFILCTEM-CGILFEMCA-CISLUILTEC-UIL
Datori di lavoroUniontessile ConfapiConfapi

Sfera di applicazione

Il CCNL si applica agli addetti delle piccole e medie industrie dei settori tessile-abbigliamento-moda, tessili vari e del cappello, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli. Comprende anche i settori già coperti dal CCNL Tessili Vari del 02/09/2010 e dal CCNL Torcitori/Filatura serica del 02/09/2010, confluiti nel contratto Uniontessile.

Inquadramento generale

Il rinnovo contrattuale in esame riguarda il CCNL Uniontessile Confapi per le piccole e medie industrie dei comparti:

  • tessile-abbigliamento-moda;
  • tessili vari e cappello;
  • calzature;
  • pelli e cuoio;
  • penne, spazzole e pennelli;
  • occhiali;
  • giocattoli.

Il contratto, come risultante dal testo consolidato e dall'ipotesi di accordo del 18/02/2025 ratificata il 26/03/2025, ha validità dal 01/04/2024 al 31/03/2027.

Si applica su tutto il territorio nazionale alle imprese rientranti nella sfera del sistema Uniontessile Confapi, comprese quelle dei settori confluiti nel contratto unico.

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • Uniontessile Confapi
  • con assistenza di Confapi

Parte sindacale

  • FILCTEM-CGIL
  • FEMCA-CISL
  • UILTEC-UIL

Trattamento economico

Minimi mensili - Settore tessili e abbigliamento

La sintesi economica principale riportata riguarda il comparto Tessili e Abbigliamento P.I. - Uniontessile.

La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

LivelloMinimi dal 01/01/2025Minimi dal 01/01/2026Minimi dal 01/01/2027Scatti biennali (4)E.A.R.Indennità funzione quadri
82.421,562.497,902.548,7812,9125,0051,64
72.284,622.355,952.403,5111,8825,00-
62.145,002.212,662.257,7710,3325,00-
52.010,732.074,402.116,849,8125,00-
41.902,561.962,562.002,568,2625,00-
3S1.858,501.916,841.955,727,7525,00-
31.814,471.871,141.908,927,7525,00-
2S1.759,601.813,931.850,157,2325,00-
21.710,471.762,141.796,587,2325,00-
11.558,001.558,001.558,006,7125,00-

Note:

  • E.A.R.: elemento aggiuntivo della retribuzione pari a 25,00 euro mensili per 13 mensilità, dovuto dalle imprese non aderenti al sistema della bilateralità o non in regola con i versamenti. Incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, escluso il TFR.
  • Indennità di funzione: spetta ai lavoratori con qualifica di quadro, per tutte le mensilità previste dal contratto.
  • Le parti dichiarano di avere definito in via convenzionale l'importo dell'ERN del 1° livello.

Una tantum

Con la retribuzione del mese di febbraio 2025, ai lavoratori in forza al 01/01/2025 spetta una una tantum di 100,00 euro lordi.

Caratteristiche:

  • importo uguale per tutti i livelli;
  • già comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita;
  • in caso di part-time è riproporzionato in base all'orario di lavoro.

Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.)

Ai lavoratori dipendenti da aziende:

  • prive di contrattazione aziendale;
  • che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi,

spetta un Elemento di Garanzia Retributiva pari a:

DecorrenzaImporto lordo
dal 01/01/2014220,00
dal 01/01/2017240,00

Dal 2021 l'erogazione avviene con la retribuzione di giugno di ogni anno.

L'E.G.R.:

  • non incide sugli istituti legali e contrattuali;
  • non incide sul TFR;
  • è riconosciuto per intero ai lavoratori in forza per tutto l'anno precedente e pro quota in dodicesimi negli altri casi;
  • è riproporzionato per i part-time.

Premio aziendale sostitutivo

Nelle aziende in cui la contrattazione aziendale non abbia definito requisiti e obiettivi per l'erogazione del premio, viene corrisposto a tutti i dipendenti in forza nel mese di erogazione un importo di 110,00 euro lordi, con la retribuzione di giugno di ogni anno.

L'importo:

  • è omnicomprensivo;
  • incide su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR;
  • viene ridotto in dodicesimi per periodi inferiori all'anno;
  • viene riproporzionato per i part-time.

Altre indennità economiche

VoceMisura
Indennità di cassa6% dell'ERN
Indennità sostitutiva di mensa0,33 euro mensili
Indennità di funzione quadri51,64 euro mensili

Indennità di mansione

Spettano 5,16457 euro mensili:

  • ai tessitori di tutti i comparti, esclusi lana e feltro;
  • agli addetti alle macchine circolari o rettilinee della maglieria;
  • agli addetti alle macchine di tessitura del tessuto non tessuto;
  • ai conduttori di macchine circolari della calzetteria, appartenenti al 2° livello;
  • agli addetti al taglio su segnato del capo-spalla e del casual-sportwear del comparto confezioni in serie;
  • ai fresisti specialisti del comparto bottoni, appartenenti al 3° livello.

Indennità per pluralità di mansioni

Ai lavoratori del 2° e 3° livello adibiti in modo continuativo ad almeno 4 mansioni dello stesso livello, su impianti/macchine a contenuto tecnologico diverso, spetta:

LivelloImporto lordo mensile
2° livello6,1974
3° livello7,7468

L'indennità spetta al raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi previsti in azienda.

Previdenza complementare

Il fondo contrattuale di riferimento è Fondapi.

Aliquote contrattuali calcolate sull'elemento retributivo nazionale:

VoceFino al 31/12/2020Dal 01/01/2021Dal 01/01/2026
Contributo lavoratore1,60%1,60%1,60%
Contributo azienda1,80%1,90%2,00%

Orario di lavoro

Regime ordinario

  • 40 ore settimanali normalmente distribuite su 5 giorni;
  • 8 ore giornaliere.

Regimi particolari

  • Turnisti 6x6: 36 ore settimanali su 6 giorni;
  • Turnisti 5x8 con riposo a scorrimento: 36 ore settimanali.

Divisori

TipoValore
Divisore orario per orario a 40 ore173
Divisore orario per orario a 39 ore169
Divisore orario per orario a 36 ore156
Divisore giornaliero26
Mensilità13

Flessibilità e banca ore

Sono accantonate in banca ore:

  • le prime 32 ore annue di straordinario;
  • i permessi per ex festività;
  • le ore di recupero della flessibilità non fruite collettivamente;
  • eventuali ore di lavoro supplementare;
  • eventuali riposi contrattuali.

La flessibilità consente il superamento dell'orario contrattuale fino a 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore annue secondo la sintesi, con attribuzione di riposi compensativi.

Maggiorazioni previste sulle ore eccedenti nel regime di flessibilità:

FasciaMaggiorazione
Prime 48 ore17%
Ore successive fino a 9620%

Maggiorazioni

Lavoro notturno

Per lavoro prestato tra le 22:00 e le 06:00:

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno in genere44%
Lavoro notturno per turni 6x6 a rotazione38%

Lavoro festivo e domenicale

TipologiaMaggiorazione
Lavoro domenicale e festivo diurno38%
Lavoro domenicale e festivo notturno54%

Lavoro a squadre e turni a scacchi

TipologiaMaggiorazione
Lavoro a squadre1,38%
Lavoro a turni a scacchi1,64%

La disciplina dei turni a scacchi non si applica al settore bottoni.

Straordinario - settore tessile/abbigliamento della sintesi

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno prime 5 ore35%
Straordinario diurno ore successive45%
Straordinario notturno56%
Straordinario festivo diurno61%
Straordinario festivo notturno66%

Ferie, permessi e festività

Ferie

Operai

  • 4 settimane.

Intermedi

AnzianitàFerie
da 1 a 12 anni4 settimane
oltre 12 e fino a 20 anni4 settimane + 1 giorno lavorativo
oltre 20 anni5 settimane

Impiegati

AnzianitàFerie
fino a 10 anni4 settimane
oltre 10 e fino a 18 anni4 settimane + 1 giorno lavorativo
oltre 18 anni5 settimane

Dal 01/03/2025, danno diritto alla maturazione del rateo ferie anche le sospensioni/riduzioni con ricorso alla CIG fino a 2 settimane nell'arco del mese.

Permessi ed ex festività

IstitutoMisura
Ex festività soppresse32 ore
ROL giornalieri56 ore
ROL turnisti 6x624 ore
ROL turnisti 5x864 ore
ROL addetti alle squadre52 ore
Maggiorazione ROL turnisti 5x8 oltre 50 notti annue+8 ore
Maggiorazione ROL addetti alle squadre oltre 50 notti annue+8 ore

Festività coincidenti con sabato, domenica o ferie

Spetta, in aggiunta alla normale retribuzione, 1/26 della retribuzione mensile.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi;
  • per gli impiegati delle confezioni in serie: 15 giorni lavorativi.

Permessi per lutto o grave infermità

Per i lavoratori a tempo indeterminato:

  • fino a 3 giorni retribuiti nell'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado o del convivente anagrafico.

Permessi legge 104/1992

Il CCNL richiama la disciplina legale.

Dal rinnovo 2025 è espressamente previsto che i permessi possano essere fruiti anche:

  • in modalità oraria;
  • fino a 24 ore mensili;
  • in gruppi di 4 ore;
  • con preavviso di norma di almeno 5 giorni.

Donne vittime di violenza di genere

Il contratto richiama integralmente la normativa vigente e l'intesa Confapi-Cgil-Cisl-Uil.

La lavoratrice inserita in un percorso di protezione ha diritto ad assentarsi per un periodo retribuito massimo di 5 mesi.

Sono inoltre previste, compatibilmente con l'organizzazione aziendale:

  • richiesta di trasferimento in altra sede;
  • facilitazioni per part-time fino a 12 mesi;
  • flessibilità oraria e possibile lavoro agile.

Malattia e infortunio

Periodo di comporto

Per il settore tessile/abbigliamento della sintesi:

  • 13 mesi nell'arco di 30 mesi;
  • 15 mesi in caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita.

Dal rinnovo 2025, il lavoratore può richiedere per iscritto, per un massimo di 2 volte l'anno, la situazione aggiornata del proprio comporto.

Trattamento economico di malattia

Operai

PeriodoTrattamento
dal 1° al 3° giorno50%
dal 4° al 180° giornointegrazione al 100%

Inoltre, cessato il trattamento INPS, per i periodi eccedenti il 6° mese e fino al termine del comporto, l'azienda riconosce una indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto.

Intermedi e impiegati

PeriodoTrattamento
primi 4 mesi di ogni malattia100%
mesi successivi50%

Infortunio sul lavoro

  • conservazione del posto fino a guarigione clinica;
  • integrazione al 100%.

Maternità e paternità

Il CCNL applica la normativa legale con integrazioni migliorative.

Astensione obbligatoria

EventoDurata
Maternità obbligatoria madre5 mesi
Paternità obbligatoria padre10 giorni lavorativi
Dal 01/03/2025+ 1 giornata retribuita a carico azienda

Trattamento economico

  • integrazione datoriale al 100% durante l'astensione obbligatoria per i primi 5 mesi;
  • restano a carico INPS le quote relative a tredicesima e retribuzioni differite equiparate.

Congedo parentale

Dal 01/03/2025, per il congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. 151/2001:

  • l'indennità del 30% viene integrata fino al 60%;
  • per un periodo massimo di 3 mesi;
  • esclusi i periodi in cui la legge riconosce un'indennità superiore al 30%.

Per le lavoratrici intermedie e impiegate già in forza al 27/09/1995 resta prevista l'integrazione del 27% della retribuzione mensile di fatto per il 1° mese di assenza facoltativa post-partum.

Periodo di prova

Le nuove durate si applicano ai rapporti instaurati dal 01/03/2025.

LivelloDurata
8° e 7°6 mesi
6°5 mesi
5°5 mesi
4S4 mesi
4°4 mesi
3S3 mesi
3°3 mesi
2°2 mesi e mezzo
1°1 mese

Per le assunzioni effettuate entro il 28/02/2025 restano ferme le precedenti durate contrattuali.

Part-time

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione.

Lavoro supplementare e clausole elastiche

IstitutoMaggiorazione
Lavoro supplementare24%
Clausole elastiche15%

Le clausole elastiche possono riguardare fino al 50% dell'orario contrattuale.

Limiti numerici

  • limite ordinario: 10% del personale a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è almeno 0,5;
  • il limite può essere superato con consenso di azienda e lavoratore;
  • entro il limite complessivo del 9%, le aziende accolgono richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time per gravi problemi di salute, assistenza al coniuge o ai parenti di 1° grado, o frequenza di corsi di formazione continua;
  • i lavoratori con patologie oncologiche hanno diritto alla trasformazione a part-time; tali trasformazioni non rilevano ai fini del limite del 9%.

Apprendistato professionalizzante

  • durata massima: 36 mesi;
  • possibile riduzione fino a 6 mesi del terzo periodo per chi abbia svolto in precedenza presso la stessa azienda uno stage o tirocinio di pari durata.

Inquadramento e retribuzione

PeriodoRegola
1° periodo2 livelli sotto quello finale
2° periodo1 livello sotto quello finale
3° periodolivello di destinazione finale

Gli apprendisti con destinazione finale al 2° livello sono inquadrati al livello finale dall'inizio del secondo periodo.

Tempo determinato e somministrazione

Limiti quantitativi

Per contratto a termine e somministrazione a termine, complessivamente:

  • massimo 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione;
  • se il 30% determina un numero inferiore a 5, le aziende possono comunque utilizzare fino a 5 assunzioni;
  • le frazioni si arrotondano all'unità superiore.

Sono escluse dai limiti, tra l'altro, le assunzioni per:

  • causali previste dalla legge;
  • commesse pubbliche eccezionali;
  • riassortimenti straordinari;
  • sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
  • attività non programmabili;
  • sostituzioni;
  • assunzioni ai sensi della legge 68/1999.

Durata e causali oltre 12 mesi

Il contratto a termine non in somministrazione può superare i 12 mesi e arrivare fino a 24 mesi in presenza delle causali contrattuali introdotte dal rinnovo 2025, tra cui:

  • progetti, opere o servizi definiti e predeterminati nel tempo;
  • modifiche o modernizzazione di impianti produttivi;
  • avvio di nuove attività, lancio di nuovi prodotti, temporary store e reshoring.

L'ulteriore contratto a termine in deroga ai limiti di legge può avere durata massima di 12 mesi, previo accordo presso l'Ispettorato territoriale del lavoro.

Intervalli

  • 5 giorni per contratti fino a 6 mesi;
  • nessun intervallo nei contratti per ragioni sostitutive.

Affiancamento per sostituzioni

La sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto può avvenire per un massimo di 2 mesi, prima e/o dopo l'assenza.

Malattia nel tempo determinato

  • comporto pari alla metà della durata del contratto, con minimo di 30 giorni.

Preavviso

Operai

LivelloPreavviso
3°, 3° bis, 4°, 5°2 settimane lavorative
altri operai1 settimana lavorativa

Intermedi

AnzianitàPreavviso
fino a 5 anni1 mese
oltre 5 e fino a 10 anni1 mese e mezzo
oltre 10 anni2 mesi

Impiegati

AnzianitàLivelli 7°-8°Livelli 5°-6°Livelli 2°-3°-4°
fino a 5 anni2 mesi1 mese e mezzo1 mese
oltre 5 e fino a 10 anni3 mesi2 mesi1 mese e mezzo
oltre 10 anni4 mesi3 mesi2 mesi

Per intermedi e impiegati i termini decorrono dalla metà o dalla fine del mese.

Dimissioni telematiche

Il rinnovo 2025 precisa che le dimissioni devono essere comunicate esclusivamente in modalità telematica secondo la normativa vigente.

Preavviso maggiorato per formazione specialistica

Per il lavoratore che abbia svolto nei 36 mesi precedenti un intervento formativo certificato e pagato dall'azienda, il preavviso è incrementato di 1 mese nei casi previsti dal contratto.

Trasferta

Il lavoratore in trasferta ha diritto a:

  • rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
  • anticipo delle spese, salvo conguaglio;
  • compenso pari al 100% della retribuzione per le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro.

Bilateralità e sanità integrativa

E.A.R. per mancata adesione alla bilateralità

Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità o non in regola devono erogare 25,00 euro lordi mensili per 13 mensilità a ciascun lavoratore.

Contribuzione ENFEA / OPNC

EnteMisura
ENFEA lavoratore full-time4,50 euro/mese x 12
ENFEA part-time fino a 20 ore4,25 euro/mese x 12
OPNC azienda senza RLS1,50 euro/mese x 12
OPNC azienda con RLS interno0,50 euro/mese x 12

Sanità integrativa ENFEA Salute

  • contribuzione annua a carico azienda: 120,00 euro;
  • pari a 10,00 euro mensili;
  • dovuta dal 01/01/2019.

Salute, sicurezza e lavoro agile

Il rinnovo 2025 rafforza le previsioni su:

  • accomodamenti ragionevoli per lavoratori con disabilità o non più idonei;
  • sistemi di rilevazione dei quasi infortuni;
  • gestione del microclima nei luoghi di lavoro;
  • possibilità di una ulteriore riunione annuale su richiesta dell'RLS.

Viene inoltre disciplinato il lavoro agile / smart working come modalità volontaria di esecuzione della prestazione, regolabile anche con accordi aziendali.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto secondo la legge 29/05/1982 n. 297.

Osservazioni finali di sistema

Il rinnovo 2025, oltre agli incrementi economici, interviene su numerosi istituti con particolare attenzione a:

  • bilateralità;
  • salute e sicurezza;
  • congedi e conciliazione vita-lavoro;
  • aggiornamento del lavoro a termine;
  • rafforzamento del welfare contrattuale;
  • lavoro agile;
  • tutele in materia di violenza di genere e DSA.

Nel testo completo, molte disposizioni sono articolate per settore merceologico; per i dati economici di immediato impatto, la sintesi qui sopra privilegia i valori e gli importi esplicitati nel prospetto del comparto Tessili e Abbigliamento P.I. - Uniontessile e gli altri importi numerici evidenziati nella documentazione di rinnovo.

Accordi e rinnovi

CCNL 24/01/2020Accordo 25/01/2021Accordo 06/09/2022Ipotesi di accordo 18/02/2025Errata corrige 21/02/2025Scioglimento riserva / ratifica dell'ipotesi di accordo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.