CCNL Broadcasting, Service, Audiovisivo (Confsal - Conflavoro)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2020 al 31 dic 2022
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il CCNL disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nelle aziende del settore broadcasting radiofonico e televisivo operanti in ambito locale e nazionale, nelle imprese fornitrici di contenuti editoriali e/o informativi (con esclusione dei dipendenti con qualifica giornalistica), nelle imprese del service televisivo e nelle imprese del settore cinematografico leggero, della fotografia e dell'audiovisivo, nonché nelle attività collaterali e complementari.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle:
- imprese di broadcasting radiofonico e televisivo operanti in ambito locale e nazionale;
- imprese fornitrici di contenuti editoriali e/o informativi, con esclusione dei dipendenti aventi qualifica giornalistica;
- emittenti e consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea;
- imprese operanti nel settore del service televisivo;
- imprese del settore cinematografico leggero, della fotografia e dell'audiovisivo;
- imprese che svolgono attività collaterali e complementari rispetto alle attività prevalenti dei settori sopra indicati.
Validità
- Decorrenza: 01/01/2020
- Scadenza: 31/12/2022
Il testo risulta consolidato con:
- Errata corrige del 06/11/2020 con decorrenza 01/01/2020;
- Accordo Assistenza Integrativa del 28/05/2026 con decorrenza 01/06/2026.
Il CCNL prevede rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta almeno 6 mesi prima della scadenza.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Conflavoro PMI
Organizzazioni sindacali
- Libersind
- Fesica-Confsal
- Confsal
Trattamento economico
Minimi retributivi mensili
Le retribuzioni nazionali conglobate mensili, comprensive di contingenza ed EDR confederale, sono le seguenti.
| Livello | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Contingenza | E.A.R. bilaterale* | E.A.R. assistenza sanitaria** | Indennità di funzione*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | € 1.530,00 | € 1.574,00 | € 1.620,00 | € 536,58 | € 25,00 | € 25,00 | € 150,00 |
| 1° livello | € 1.377,00 | € 1.417,00 | € 1.458,00 | € 533,22 | € 25,00 | € 25,00 | - |
| 2° livello | € 1.275,00 | € 1.312,00 | € 1.350,00 | € 528,62 | € 25,00 | € 25,00 | - |
| 3° livello | € 1.173,00 | € 1.207,00 | € 1.242,00 | € 525,80 | € 25,00 | € 25,00 | - |
| 4° livello | € 1.071,00 | € 1.102,00 | € 1.134,00 | € 520,57 | € 25,00 | € 25,00 | - |
| 5° livello | € 1.020,00 | € 1.050,00 | € 1.080,00 | € 516,08 | € 25,00 | € 25,00 | - |
* L'importo di € 25,00 è dovuto al lavoratore in caso di omesso versamento delle quote all'Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. ed è corrisposto per tutte le mensilità previste dal CCNL; non è utile ai fini del computo degli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.
** La sintesi di riferimento riporta € 25,00 come importo sostitutivo in caso di omesso versamento al fondo di assistenza sanitaria integrativa.
*** Spetta ai lavoratori con qualifica di quadro.
Divisori e mensilità
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 13
Welfare
In assenza del trattamento salariale integrativo (terzo elemento provinciale e/o aziendale), l'azienda deve erogare € 140,00 annui in strumenti di welfare.
- Importo riproporzionato per i lavoratori part-time.
- La somma è riassorbibile da eventuali successivi accordi.
Salario di ingresso / Start up
Il datore di lavoro può riconoscere retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento:
- -5% per il primo anno;
- -2,5% per il secondo anno.
Retribuzioni di primo ingresso
Applicabili in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con esperienza professionale pregressa inferiore a 5 anni, per mansioni rientranti nei livelli:
- 2°
- 3°
- 4°
Start up
Applicabili per aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di nuova attività, limitatamente ai livelli:
- 1°
- 2°
- 3°
- 4°
- 5°
Indennità di cassa
Al personale adibito con continuità ad operazioni di cassa spetta una indennità del 6% della normale retribuzione.
Trasferta
In caso di trasferta spettano:
- rimborso delle spese di viaggio;
- rimborso delle altre spese sostenute per conto dell'azienda;
- diaria giornaliera da fissare con regolamento aziendale.
Se le mansioni comportano l'impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e le relative spese sono a carico dell'azienda.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali
- di norma su 5 giorni, oppure su 6 giorni con distribuzione corrispondente
Flessibilità e banca ore
È consentita la ripartizione dell'orario normale su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali, da recuperare mediante rimodulazione dell'orario nelle settimane precedenti o successive.
La compensazione deve avvenire entro 52 settimane dall'inizio della flessibilità; in mancanza, le ore maturate e non compensate devono essere retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Le ore non utilizzate come riposi compensativi entro il 31 dicembre di ogni anno sono retribuite secondo le regole contrattuali e, comunque, alla cessazione del rapporto.
Lavoro discontinuo
Per il lavoro discontinuo l'orario può arrivare a 48 ore settimanali medie.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno ordinario (24:00-06:00) | 15% |
| Lavoro festivo | 20% |
| Lavoro domenicale per chi riposa in altro giorno | 10% |
| Lavoro nel giorno di riposo settimanale | 25% |
| Straordinario diurno | 34% |
| Straordinario notturno | 44% |
| Straordinario festivo diurno | 54% |
| Straordinario festivo notturno | 74% |
| Lavoro supplementare part-time | 20% |
| Clausole elastiche part-time - variazione collocazione | 1,5% |
| Clausole elastiche part-time - variazione in aumento | 20% |
Il lavoro straordinario è richiedibile fino a 250 ore annue per lavoratore.
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono considerate festive le giornate previste dalla legge e il Santo Patrono.
Per il 4 novembre spetta, oltre al trattamento economico mensile:
- la retribuzione per le ore lavorate senza maggiorazione,
- oppure, in alternativa, il corrispondente riposo compensativo.
Ferie
- 4 settimane annue
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: 32 ore annue
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni lavorativi annui in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o del convivente
Permessi per assistenza disabili
Si applica la normativa di legge; il CCNL richiama espressamente il diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, Legge 104/1992 per entrambi i genitori del bambino con handicap grave, anche in modo continuativo e alternato nel mese.
Congedi per donne vittime di violenza e per cure invalidi
Si applica la normativa legale vigente.
Malattia e infortunio
Periodo di comporto
- 180 giorni di calendario in un anno, dal 01/01 al 31/12
Trattamento economico di malattia
Spetta la retribuzione comprensiva dell'indennità INPS come segue:
- primi 3 giorni di malattia: per un massimo di 4 eventi morbosi annui, 60% della retribuzione lorda;
- dal 4° al 45° giorno: 75% della retribuzione giornaliera lorda;
- l'azienda è tenuta a indennizzare fino a un massimo di 45 giorni di malattia nel corso dell'anno.
Dal testo completo emerge inoltre una previsione di integrazione al 100% della normale retribuzione giornaliera in caso di patologie certificate da documentazione medico-ospedaliera, fino a un massimo di 180 giorni annui.
Infortunio
- 100% della normale retribuzione
Maternità e paternità
Si applica la normativa legale, con le seguenti previsioni contrattuali principali.
Congedo parentale
Per ciascun figlio, nei primi 12 anni di vita:
- madre: massimo 6 mesi;
- padre: massimo 6 mesi, elevabili a 7 mesi se fruisce di almeno 3 mesi;
- genitore solo: massimo 10 mesi.
Limite complessivo:
- 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi.
Integrazione economica
Durante l'astensione obbligatoria è prevista integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100%.
Classificazione del personale
Il sistema di classificazione è articolato su:
- Quadro
- 1° livello
- 2° livello
- 3° livello
- 4° livello
- 5° livello
Il contratto contiene declaratorie e profili esemplificativi per il settore televisivo e radiofonico, con figure dell'area editoriale, tecnico-produttiva, amministrativa, commerciale, marketing e servizi.
Periodo di prova
| Livello | Durata |
|---|---|
| Quadro, 1° livello | 180 giorni di calendario |
| 2°, 3°, 4°, 5° livello | 90 giorni di calendario |
Per i contratti a termine, il periodo di prova non può comunque superare il 50% della durata del rapporto se il contratto è inferiore o pari all'anno.
Part-time
- trattamento economico e normativo proporzionato alla ridotta prestazione;
- lavoro supplementare con maggiorazione del 20%;
- lavoro straordinario secondo le maggiorazioni del tempo pieno;
- clausole elastiche e flessibili: maggiorazione 1,5% per variazione della collocazione e 20% per variazione in aumento.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- massimo 36 mesi
Retribuzione apprendisti
Determinata in percentuale sulla normale retribuzione del lavoratore qualificato di pari livello:
| Periodo | Retribuzione |
|---|---|
| Primo anno | 80% |
| Secondo anno | 85% |
| Terzo anno | 90% |
Limiti numerici
- aziende con meno di 10 dipendenti: apprendisti in numero non superiore al 100% dei lavoratori specializzati e qualificati;
- aziende con 10 o più dipendenti: rapporto massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati;
- se il datore non ha lavoratori qualificati o ne ha meno di 3, può assumere fino a 3 apprendisti.
Tempo determinato e stagionali
Durata
- massimo 24 mesi, comprensivi di proroghe, rinnovi e periodi di missione in somministrazione a termine
Prosecuzione oltre la scadenza
- 20% della retribuzione globale per ogni giorno fino al 10° giorno successivo;
- 40% per ciascun giorno ulteriore.
Il contratto si trasforma a tempo indeterminato se il rapporto continua:
- oltre il 30° giorno per contratti inferiori a 6 mesi;
- oltre il 50° giorno negli altri casi.
Affiancamento in sostituzione
L'assunzione a termine per sostituzione può essere anticipata fino a 3 mesi.
Limiti quantitativi
- massimo 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione
Sanzioni per superamento del limite
- 20% della retribuzione per ciascun mese, se i lavoratori assunti in eccedenza non sono più di uno;
- 50% della retribuzione per ciascun mese, se sono più di uno.
Esclusioni dai limiti
Sono esenti, tra gli altri, i contratti a termine stipulati:
- in fase di avvio di nuove attività;
- da imprese start-up innovative;
- per attività stagionali;
- per specifici spettacoli o programmi radiofonici/televisivi;
- per sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni.
Diritto di precedenza
Nelle assunzioni a tempo indeterminato entro i 12 mesi successivi, per le stesse mansioni, a favore del lavoratore che:
- abbia lavorato per oltre 6 mesi;
- manifesti la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione.
Per gli stagionali:
- la volontà va manifestata entro 3 mesi;
- il diritto si estingue entro 1 anno dalla cessazione.
Trattamento economico
Ferie e tredicesima maturano in 365esimi in base ai giorni di durata del rapporto.
Preavviso
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadro | 4 mesi | 5 mesi | 6 mesi |
| 1° - 2° | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
| 3° | 1 mese | 40 giorni | 50 giorni |
| 4° | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| 5° | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni |
I termini sono di calendario.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della Legge n. 297/1982.
La retribuzione annua utile al calcolo comprende:
- minimo tabellare;
- superminimi e aumenti di merito corrisposti in modo continuativo e non occasionale;
- indennità di turno corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
- indennità di maneggio denaro corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
- tredicesima.
Bilateralità e assistenza sanitaria integrativa
E.BI.A.S.P.
Il contributo mensile previsto dal testo contrattuale è pari a € 7,50 per lavoratore, di cui:
- € 6,50 a carico azienda;
- € 1,00 a carico lavoratore.
In caso di omesso versamento, è dovuto al lavoratore un E.D.R. di € 25,00 lordi mensili.
FONDOSANI
Nel testo originario il contributo mensile obbligatorio è pari a € 12,50 per 12 mensilità, di cui:
- € 11,50 a carico azienda;
- € 1,00 a carico lavoratore.
Con l'Accordo Assistenza Integrativa del 28/05/2026, dal 01/06/2026 il contributo complessivo per il piano base diventa:
- € 14,50 mensili, di cui
- € 13,50 a carico azienda
- € 1,00 a carico lavoratore
- per 12 mensilità;
- la quota annuale di adesione è assorbita nell'importo mensile;
- in caso di omesso versamento, spetta al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili.
Ulteriori aspetti rilevanti
- Possibilità di contrattazione decentrata regionale, territoriale e aziendale.
- Disciplina di telelavoro e lavoro agile su base volontaria e con accordo scritto.
- Previsioni su somministrazione, lavoro intermittente e procedure conciliative in sede bilaterale.
- Presenza di ente bilaterale E.BI.A.S.P. e organismo paritetico O.P.NA.S.P. per sicurezza, formazione, mercato del lavoro e servizi contrattuali.
Accordi e rinnovi
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