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Sentenza

Sentenza n. 6966/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento della Deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata n. 1414 del 4.11.2024 (doc. 1), nella parte in cui si è deliberato di escludere la Dott.ssa Carla Cianciullo dalla procedura di cui all’«Avviso Pubblico ex art. 1, c. 268, lett. b) della L. 234/2021 e smi, per la stabilizzazione del personale precario della Dirigenza, Area delle Funzioni Locali - n. 1 posto di Dirigente Amministrativo», pubblicato integralmente sul BURL n. 58 del 18/07/24 e sulla GU 4ª SS Concorsi ed Esami n. 63 del 6/08/24; − di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, ancorché sconosciuto, ivi compresi, ove occorra, “la nota della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria prot. n. U1104824.11-09- 2024” ed il “parere Procedura di STABILIZZAZIONE – art. 15 septies – C.C., espresso dall’Avvocato De Santis Guido – DS & Associati”, espressamente richiamati nella Deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata n. 1414/2024 e non conosciuti; nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202500554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di esclusione dalla procedura per la stabilizzazione di un dirigente amministrativo, con domanda connessa di risarcimento dei danni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente sanitario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata n. 1414 del 4 novembre 2024, nella parte in cui l'aveva esclusa dall'avviso pubblico per la stabilizzazione del personale precario della dirigenza ai sensi dell'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021, nonché gli ulteriori atti presupposti e connessi, tra cui una nota della Regione Lazio e un parere legale richiamati nella deliberazione. Era stata proposta anche domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'asserita illegittimità degli atti. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 10 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa della ricorrente e dell'assenza di repliche o diverse richieste avversarie. Il giudice ha ritenuto che, nel processo amministrativo, la parte ricorrente disponga dell'azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e possa dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In tale situazione il giudice non può esaminare il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve conformarsi alla dichiarazione e definire il giudizio in rito. Le spese sono state compensate in ragione della definizione processuale.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice insieme all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., nell'ambito della definizione del giudizio.

  • art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021

    Norma posta a fondamento della procedura di stabilizzazione oggetto della controversia; non è stata esaminata nel merito a causa dell'improcedibilità.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, salvo diverse richieste processuali ritualmente formulate dalle altre parti.
  • Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell'azione fino al momento della decisione; il giudice non può procedere d'ufficio nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire dopo la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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