Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/757

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/757 della Commissione del 3 maggio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ennstaler Steirerkas» (DOP)]

Normativa europea32021R0757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione di origine protetta "Ennstaler Steirerkas" nel registro UE delle DOP e delle IGP. La decisione consegue alla pubblicazione della domanda presentata dall’Austria e all’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il nome è classificato come prodotto della categoria "Formaggi" e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Ennstaler Steirerkas".

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, del nome "Ennstaler Steirerkas" come denominazione di origine protetta (DOP). Produce effetti per tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile, e riguarda specificamente un prodotto classificato nella classe 1.3 "Formaggi". Non prevede esclusioni particolari nel testo fornito.

Iscrizione di "Ennstaler Steirerkas" nel registro delle DOP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/757 della Commissione completa la procedura di registrazione di "Ennstaler Steirerkas" come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento si fonda sulla pubblicazione preventiva della domanda presentata dall’Austria e sull’assenza di opposizioni nel termine previsto.

Contesto normativo e procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, come base giuridica per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione del nome "Ennstaler Steirerkas" era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la Commissione procede alla registrazione.

Effetto sostanziale della registrazione

L’articolo 1 dispone che il nome "Ennstaler Steirerkas" è registrato come DOP. Il regolamento precisa inoltre la classificazione del prodotto nella classe 1.3 "Formaggi" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 stabilisce che il nome "Ennstaler Steirerkas" è registrato come denominazione di origine protetta (DOP). Il prodotto è inoltre identificato come appartenente alla classe 1.3 "Formaggi" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione presentata dall’Austria era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, ragione per cui il nome doveva essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaalimentareindicazioni geografichequalità dei prodottiproprietà intellettuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.