Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17841/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un'intimazione di pagamento per sanzioni del Ministero del Lavoro, deducendo il difetto di notifica della sottesa cartella esattoriale e l'intervenuta prescrizione. Sosteneva che l'avviso di ricevimento prodotto non riportava il numero identificativo della cartella e che quindi non poteva essere ritenuta provata la riferibilità dell'avviso alla cartella contestata; perciò la prescrizione non sarebbe stata interrotta e gli atti interruttivi sarebbero stati tardivi. Ha dedotto violazione di artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per parte, e infondato il resto, confermando che la valutazione delle prove è rimessa al giudice del merito (principio del libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c.) e che, nell'ipotesi di notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata dal concessionario, la prova del perfezionamento della notificazione e della data può essere fornita dall'avviso di ricevimento. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione del giudice di merito circa la coerenza tra i dati dell'avviso e l'estratto di ruolo e l'assenza di prova, da parte del destinatario, di non aver potuto prendere cognizione dell'atto. Condanna il ricorrente alle spese processuali dei controricorrenti, liquidate in complessivi euro 2.500,00.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma richiamata come base dell'opposizione a intimazione di pagamento; disciplina la procedura dell'opposizione esperita dal destinatario dell'intimazione

  • art. 115 c.p.c.

    Principio del libero convincimento in materia di valutazione delle prove: il giudice del merito valuta le prove e tale valutazione è in linea di massima insindacabile in sede di legittimità salvo i limiti dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    Regole sulla prova; la Corte ricorda che l'eventuale violazione va valutata nei limiti del sindacato di legittimità e può integrare il vizio di cui all'art. 360 n.4 solo se il giudice del merito ha disatteso principi normativi senza deroga

  • art. 1335 c.c.

    Presunzione di conoscenza degli atti ritualmente consegnati che opera sulla base della prova della consegna, superabile solo dimostrando l'impossibilità, non per colpa del destinatario, di prenderne cognizione

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Prevede che la cartella esattoriale possa essere notificata anche mediante invio diretto dal concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi l'avviso di ricevimento, se prodotto, costituisce mezzo idoneo a provare il perfezionamento della notificazione e la relativa data

  • art. 360 c.p.c. (n. 4 e n. 5)

    Limiti del sindacato in cassazione: errori di fatto nella valutazione probatoria sono sindacabili nei casi previsti (es. vizio di motivazione ex n.5 o violazione di norme di diritto ex n.4 quando il giudice abbia disatteso principi normativi)

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sul motivo che concerne la valutazione della prova

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata proceduralmente nella parte finale della sentenza (accertamenti amministrativi/registro delle notifiche), presa d'atto dalla Corte della sussistenza dei relativi presupposti

Massime di principio

  • La prova della notificazione di una cartella esattoriale inviata dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere fornita mediante la produzione dell'avviso di ricevimento; non è sempre necessario produrre la copia della cartella per dimostrare la notificazione
  • L'assenza del numero identificativo della cartella sull'avviso di ricevimento non rende automaticamente invalida la prova della notificazione se il giudice del merito ritiene, sulla base di altri elementi (es. coerenza con l'estratto di ruolo), la riferibilità dell'avviso alla cartella e il destinatario non dimostra di non aver potuto prendere cognizione dell'atto
  • L'estratto di ruolo da solo non è sufficiente a provare la notificazione se l'avviso di ricevimento non è prodotto; tuttavia, se l'avviso è prodotto, la coerenza tra avviso ed estratto può integrare la prova della riferibilità
  • In Cassazione le censure sulla valutazione delle prove sono ostacolate dal principio del libero convincimento: per impugnare la valutazione probatoria occorre dimostrare vizio di motivazione o violazione di diritto nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.
  • Chi contesta la notificazione deve fornire prove specifiche che l'avviso non si riferiva alla cartella in questione o che, per cause non imputabili a lui, non ha potuto prendere conoscenza dell'atto; in mancanza, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
  • Il mittente (concessionario) deve comunque produrre l'avviso di ricevimento quando disponibile; la mancata produzione ingiustificata può pregiudicare la prova della consegna

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.