Ordinanza n. 15485/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - del decreto di diniego del visto di ingresso N Prot.-OMISSIS-, emesso il 30/03/2023, dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad e notificato in pari data al ricorrente; - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego del visto d’ingresso emesso dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad il 30 marzo 2023
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso, chiedendone l’annullamento insieme agli atti connessi e consequenziali. L’ordinanza non riporta il contenuto delle specifiche censure dedotte, ma rileva che occorre acquisire dall’Amministrazione elementi utili al Collegio sia sulla vicenda sia sulle contestazioni formulate.
La decisione
Il TAR non decide il merito del ricorso né le censure. Rilevato che l’Amministrazione si è costituita con un mero atto di stile, dispone un adempimento istruttorio e assegna all’Amministrazione resistente 45 giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza per depositare una relazione compiuta sulla vicenda contenziosa e sulle censure del ricorrente. Rinvia la trattazione del merito all’udienza straordinaria dell’11 dicembre 2026. Dispone inoltre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione in udienza straordinaria; l’ordinanza non ne esplicita ulteriormente l’applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
La disposizione, insieme alla norma europea richiamata, è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
La disposizione è richiamata quale presupposto, insieme alla disciplina nazionale, per l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Come è indicizzato
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