Sentenza n. 218/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento quanto al ricorso n. 190 del 2025: - del provvedimento prot. n. 1336 del 9 luglio 2024 con il quale il MIC - Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria (ha dichiarato di “interesse storico particolarmente importante”, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e ss., d.lgs. n. 42 del 2004 “l’archivio dell’Architetto Dino Lilli”; - della “Relazione di sopralluogo” svolto in data 17 aprile 2024 dal funzionario della locale Soprintendenza, in uno con l’allegata “Documentazione fotografica”, recante prot. illeggibile e propedeutica all’emanazione del provvedimento prot. n. 1336 del 9 luglio 2024; - della nota prot. n. 754 del 19 aprile 2024 con la quale la Soprintendenza ha comunicato ai diretti interessati l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all’archivio dell’architetto Dino Lilli; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente. quanto al ricorso n. 500 del 2025: - del decreto a firma del Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Umbria - Ministero della cultura, Soprintendente archeologia, belle arti, e paesaggio per l’Umbria n. 24 del 19 settembre 2025, trasmesso a mezzo pec in pari data unitamente alla nota di notifica prot. n. 02/19/09/2025/0020000-P, con il quale l’Amministrazione, concludendo il relativo procedimento, ha sancito che “l’immobile denominato ‘STABILIMENTO SPIGADORO PETRINI’ sito in Provincia di Perugia, Comune di Bastia Umbra, via IV Novembre 2-4, esattamente individuato nelle premesse e descritto nella allegata planimetria catastale, relazione di vincolo e documentazione fotografica, è dichiarato di interesse particolarmente importate ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d) del citato D.Lgs. n. 42/2004 e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto”; - della “Relazione di vincolo” del Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria (SABAP) prot. n. 19535-I del 15 settembre 2025 e allegata al decreto con il n. 2 ; - della “Documentazione fotografica” predisposta dalla locale SABAP prot. n. n. 19535-I del 15 settembre 2025 e allegata al decreto con il n. 3 ; - della “Planimetria di vincolo” predisposta dalla locale SABAP prot. n. n. 19535-I del 15 settembre 2025 e allegata al decreto con il n. 4 ; - della comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota SABAP prot. 10610-P del 23 maggio 2025; - della delibera, solamente citata nel decreto di vincolo e non resa conoscibile, di dichiarazione di interesse culturale adottata dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Umbria nella riunione telematica del 18 settembre 2025 in uno con il relativo verbale; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, compresi gli atti e i provvedimenti già gravati con il pendente ricorso n.r.g. 190/2025 - e concernenti il cd. Archivio Lilli - formalmente qui rigravati per quanto occorrer possa. quanto al ricorso n. 524 del 2025: per l’annullamento: del decreto del Presidente della commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Umbria - Ministero della cultura n. 24 del 19 settembre 2025, trasmesso a mezzo pec in pari data, con il quale l’Amministrazione ha proceduto con la “dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. d) del D. Lgs. n.42/2004 del bene denominato STABILIMENTO SPIGADORO PETRINI porzioni immobiliari identificate al C.F. Fg. 9: p.lla 219 sub 2 unita a p.lla 2362 (corte esclusiva) - pastificio storico N.1; p.lla 219 sub 3/parte (come da indicazione grafica) - molino, silos cerali N.2-3-5; p.lla 186 sub 16 volume ingresso al Complesso N.4; p.lla 2731/parte (come da indicazione grafica) - mangimificio con torre N.13; mappali correlati al C.T. Fg. 9 p.lle 186-219-2362-2731”; della “Relazione di vincolo” del Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria recante prot. n.0019535-I del 15 settembre 2025 allegata al decreto n. 24 del 19 settembre 2025 in uno con gli allegati “Planimetria di vincolo” e “Documentazione fotografica”; della nota prot. 0010610-P del 23 maggio 2025 con la quale la Soprintendenza ha comunicato l’avvio del procedimento per sottoporre a tutela diretta il bene ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 42 del 2004; ove occorrer possa, della nota prot. 19535-I del 15 settembre 2025 contenente la trasmissione della documentazione di vincolo da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria alla segreteria della CoRePaCu dell’Umbria, dell’estratto di verbale della Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Umbria nella riunione telematica del 18 settembre 2025, nonché del provvedimento prot. n.1336 del 9 luglio 2024 (con il quale la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria ha dichiarato di “interesse storico particolarmente importante”, ai sensi degli artt. 10, comma 3, d.lgs. n. 42 del2004 “l’archivio dell’architetto Dino Lilli”) e della correlata “Relazione di sopralluogo”; di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente ai precedenti atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante dell’archivio dell’architetto Dino Lilli e decreto di vincolo culturale sul complesso immobiliare Stabilimento Spigadoro Petrini
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorsi riuniti contestavano, rispettivamente, la dichiarazione di interesse storico particolarmente importante dell’archivio dell’architetto Dino Lilli e il decreto ministeriale n. 24 del 19 settembre 2025, con cui il Ministero della cultura aveva sottoposto a tutela diretta, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004, alcuni immobili dello Stabilimento Spigadoro Petrini. Quanto all’archivio, Mignini & Petrini denunciava la mancata specifica individuazione dei documenti, l’assenza di un inventario e di una dimostrazione dell’organicità del complesso documentale, nonché il difetto di motivazione sull’interesse storico particolarmente importante e lo sviamento. Quanto al complesso industriale, le ricorrenti deducevano violazione dell’art. 10, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà, illogicità, sviamento e violazione o elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Umbria n. 621/2024, confermata dal Consiglio di Stato. In particolare, contestavano l’assenza di specifici eventi della storia della tecnica o dell’industria idonei a fondare il vincolo storico-relazionale; la mancata individuazione di una specifica istituzione pubblica, collettiva o religiosa della cui identità o storia il complesso fosse testimonianza; l’uso generico del riferimento alla collettività di Bastia Umbra; la commistione tra vincolo storico-relazionale e vincolo storico-identitario; l’incongruenza rispetto al precedente parere della Soprintendenza del 2018, che aveva qualificato la Torre Petrini come elemento di impatto paesaggistico negativo e ne aveva auspicato la rimozione; l’omessa considerazione dell’intervisibilità e dell’incidenza sui coni visuali verso Assisi e sul sito UNESCO; l’omesso sopralluogo; la sproporzionata compressione della proprietà e dell’iniziativa economica. Il Ministero eccepiva, tra l’altro, l’inammissibilità dell’impugnazione dell’archivio per sopravvenuta acquisizione dei beni da parte dello Stato e difendeva l’ampia discrezionalità tecnico-valutativa dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Il ricorso n. 190/2025, relativo all’archivio dell’architetto Dino Lilli, è stato dichiarato inammissibile: prima della proposizione del ricorso i beni erano stati trasferiti allo Stato a seguito dell’accettazione della donazione, sicché il vincolo previsto per gli archivi appartenenti a privati aveva esaurito i propri effetti e l’annullamento non avrebbe potuto procurare alcuna utilità alle ricorrenti. La medesima ragione ha comportato l’inammissibilità delle censure sull’archivio dedotte nei ricorsi nn. 500 e 524 del 2025. Sono state invece accolte le impugnazioni del decreto di vincolo sullo Stabilimento Spigadoro Petrini, con annullamento del decreto n. 24/2025 e dei relativi allegati; le restanti questioni sono state assorbite. Il TAR ha escluso la violazione o elusione del giudicato: le precedenti sentenze avevano rilevato un difetto motivazionale e non impedivano la riedizione del potere, pur imponendo all’amministrazione di orientare la nuova istruttoria e motivazione secondo le indicazioni giudiziali. Nel merito, il giudice ha ritenuto insufficiente la motivazione del vincolo storico-relazionale, perché la relazione descriveva l’evoluzione e il successo dell’impresa senza individuare specifici e determinati eventi storici, innovazioni tecniche, brevetti, invenzioni o particolari vicende capaci di distinguere il complesso dalle molte altre realtà industriali sviluppatesi nel periodo del boom economico. È stata ritenuta insufficiente anche la motivazione del vincolo storico-identitario, poiché il generico riferimento alla collettività, alla comunità o alla società locale di Bastia Umbra non individuava una specifica istituzione pubblica, collettiva o religiosa, come richiesto dall’art. 10, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004. Il richiamo all’architetto Dino Lilli è stato considerato legittimo come elemento ulteriore di supporto, ma non autonomamente sufficiente a fondare il vincolo. Il TAR ha inoltre ravvisato una contraddittorietà non adeguatamente superata rispetto al precedente parere del 2018: il nuovo provvedimento non spiegava in modo rafforzato il mutamento di valutazione, non esaminava l’intervisibilità e l’impatto paesaggistico dei manufatti, né ponderava adeguatamente la vicinanza al sito UNESCO di Assisi. È stato rilevato anche il difetto di istruttoria derivante dall’assenza di sopralluoghi con accesso agli immobili, nonostante la necessità di una valutazione complessiva dello stato dei luoghi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 42/2004
gli archivi e i singoli documenti, appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro ente e istituto pubblico
Gli archivi appartenenti a soggetti pubblici sono sottoposti ex lege a tutela; dopo il trasferimento dell’archivio allo Stato, l’annullamento della precedente dichiarazione di interesse riferita a beni privati non arreca utilità alle ricorrenti.
art. 10, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 42/2004
gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante
La dichiarazione di interesse culturale dell’archivio di proprietà privata produce effetti conformativi e divieti nei confronti del proprietario privato; tali effetti vengono meno quando i beni sono acquisiti dallo Stato.
art. 10, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 42/2004
le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose
Il vincolo storico-relazionale richiede il riferimento a specifici e individuati eventi della storia rilevante; il vincolo storico-identitario richiede l’individuazione verificabile di una specifica istituzione pubblica, collettiva o religiosa della cui identità o storia il bene sia testimonianza.
art. 13 d.lgs. n. 42/2004
La dichiarazione dell’interesse culturale costituisce il provvedimento necessario per sottoporre a tutela i beni rientranti nelle categorie dell’art. 10, comma 3.
art. 14 d.lgs. n. 42/2004
La Soprintendenza ha avviato il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale dell’archivio ai sensi della norma.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR ha riunito i tre giudizi per connessione soggettiva e oggettiva.
art. 21-septies, comma 1, l. n. 241/1990
La riedizione del potere dopo l’annullamento per difetto di motivazione non integra, di per sé, violazione o elusione del giudicato, salvo il mancato rispetto dei vincoli conformativi.
art. 1 l. n. 77/2006
sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale
La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti in relazione al sito UNESCO di Assisi; il TAR ha rilevato che il nuovo vincolo non aveva adeguatamente ponderato la vicinanza al sito e l’impatto paesaggistico dei manufatti.
art. 1 l. n. 241/1990
Il principio di proporzionalità è stato invocato dalle ricorrenti, ma il giudice ha deciso sulla base dei vizi di motivazione e istruttoria, assorbendo gli ulteriori profili.
art. 41 Cost.
Invocato per contestare la compressione dell’iniziativa economica privata; il profilo è stato assorbito dopo l’accoglimento per difetto di motivazione e istruttoria.
art. 42 Cost.
Invocato per contestare la compressione delle facoltà proprietarie; il profilo è stato assorbito.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Invocato per contestare l’incidenza del vincolo sul diritto di proprietà; il profilo è stato assorbito.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Invocato per la tutela della proprietà; il profilo è stato assorbito.
Massime di principio
- Per imporre ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004 un vincolo storico-relazionale su un bene privo di autonomo e specifico pregio storico-artistico, la motivazione deve individuare specifici e verificabili fatti o eventi della storia politica, militare, letteraria, artistica, scientifica, tecnica, industriale o culturale, anche locale, ai quali il bene sia concretamente collegato; la mera descrizione dell’evoluzione di un’impresa, del suo successo economico o della collocazione del manufatto in una determinata fase storica non è sufficiente.
- Per il vincolo storico-identitario previsto dall’art. 10, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 42/2004, il bene deve essere riconducibile, con sufficiente grado di verificabilità, all’identità o alla storia di una specifica istituzione pubblica, collettiva o religiosa; il generico riferimento alla comunità, collettività o società locale non integra il presupposto normativo.
- Quando l’amministrazione intenda rieditare il potere dopo l’annullamento giudiziale di un precedente vincolo per difetto di motivazione, il giudicato non impedisce la nuova valutazione, ma impone il rispetto delle indicazioni conformative e un’istruttoria e motivazione idonee a superare puntualmente le criticità già accertate.
- Se il nuovo provvedimento di vincolo si pone in contrasto con una precedente valutazione della stessa amministrazione che aveva escluso il valore simbolico del bene e ne aveva evidenziato il negativo impatto paesaggistico, è necessario un onere motivazionale rafforzato, con l’individuazione di concreti mutamenti di fatto o di diritto e con una puntuale ponderazione dei contrapposti interessi.
- Il controllo giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione preposta alla tutela culturale non consente la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa, ma permette di censurare valutazioni prive di logicità, coerenza o completezza, fondate su criteri tecnici incongrui o applicati in modo manifestamente inattendibile.
- Anche quando lo stato di degrado non impedisce in astratto la dichiarazione di interesse culturale, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria adeguata sullo stato dei luoghi; l’assenza di sopralluoghi con accesso agli immobili può integrare difetto di istruttoria quando la valutazione del bene e delle finalità di tutela richieda l’esame diretto della sua situazione concreta.
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