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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31103/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava la debenza di contributi alla Gestione separata per l'anno 2008 richiesti dall'ente previdenziale a un professionista. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il credito, facendo decorrere la prescrizione dalla scadenza ordinaria del versamento indicata al 16 giugno 2009 e reputando tardiva la raccomandata inviata dall'ente, pervenuta il 30 giugno 2014. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e della disciplina normativa sui contributi dovuti dai titolari di posizione assicurativa, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel fissare il dies a quo della prescrizione, poiché il D.P.C.M. richiamato prevedeva per quella categoria di contribuenti uno slittamento del termine di versamento al 6 luglio 2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dal momento in cui scade il termine per il pagamento e che, nel caso concreto, rilevava il differimento previsto dal D.P.C.M. 4 giugno 2009, con conseguente individuazione del 6 luglio 2009 quale dies a quo. Poiché la decisione di merito aveva omesso di considerare tale differimento, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra composizione della Corte d'appello di Roma affinché riesamini la prescrizione alla luce del corretto termine iniziale, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc. civ.-

    viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e/o falsa applicazione di legge.

  • art. 2935 c.c.

    la decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, qui individuato nel termine di scadenza del pagamento contributivo.

  • art. 2, commi 26 e ss., L. 8 agosto 1995, n. 335

    richiamato come base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, conv. con modif. in L. n. 111 del 2011

    richiamato dalla parte ricorrente come parte del quadro normativo sulla contribuzione dovuta.

  • art. 55, r.d.l. n. 1827/1935

    i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»

    la prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui essi avrebbero dovuto essere versati.

  • art. 18, d.lgs. n. 241/1997

    i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

    il termine contributivo segue quello fiscale, comprensivo di eventuali differimenti previsti per legge o da atti regolamentari attuativi.

  • art. 1, comma 1, D.P.C.M. 4 giugno 2009

    entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione

    ha previsto, per i contribuenti rientranti nelle condizioni indicate, lo slittamento del termine di versamento al 6 luglio 2009, rilevante anche per la decorrenza della prescrizione.

  • art. 62-bis D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427

    citato come riferimento per gli studi di settore cui il D.P.C.M. collega il differimento dei termini di versamento.

  • art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997

    richiamato quale base di attuazione della delega regolamentare che giustifica il D.P.C.M.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal giorno in cui il versamento era esigibile, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva rilevano anche i differimenti dei termini di pagamento previsti da disposizioni normative o regolamentari attuative.
  • Quando un D.P.C.M. è emanato in funzione attuativa o integrativa della legge, esso può avere natura regolamentare e incidere sul termine di scadenza del pagamento.
  • L'individuazione del dies a quo della prescrizione richiede di verificare il concreto termine legale di versamento applicabile al caso, comprensivo delle eventuali proroghe previste per specifiche categorie di contribuenti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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