Cassazione Penale, Ordinanza n. 19218/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il primo motivo è stato ritenuto non specifico e solo apparente; il secondo manifestamente infondato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/07/2025 deducendo, con due motivi, da un lato il diniego della particolare tenuità del fatto; dall'altro la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza. La Corte ha rilevato che il primo motivo si risolveva nella mera reiterazione di censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la revoca della sospensione condizionale era obbligatoria e comunque attiene alla cognizione, non alla fase esecutiva.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La doglianza sul diniego della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché riproduttiva di censure già esaminate e disattese in appello, in presenza di motivazione congrua e non illogica.
art. 163 c.p.
La revoca della sospensione condizionale della pena è stata considerata obbligatoria, quindi non suscettibile di censura nel merito come se fosse una scelta discrezionale del giudice.
art. 620 c.p.p.
La Corte richiama implicitamente la distinzione tra fase di cognizione e fase esecutiva per escludere che la revoca della sospensione condizionale possa essere trattata come questione esecutiva.
art. 591 c.p.p.
L'assenza di specificità dei motivi e la manifesta infondatezza hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre in modo pedissequo le doglianze già proposte in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La censura sulla particolare tenuità del fatto richiede un effettivo vizio della motivazione o un errore di diritto; non può trasformarsi in una mera richiesta di nuova valutazione del merito.
- La revoca della sospensione condizionale della pena, quando prevista come obbligatoria, non integra una questione rimessa alla discrezionalità del giudice e non può essere utilmente contestata come se fosse una scelta sanzionatoria opzionale.
- Le questioni relative alla revoca della sospensione condizionale vanno ricondotte alla fase di cognizione quando incidono sulla pronuncia di condanna, non alla sola esecuzione.
- La manifesta infondatezza o l'assenza di specificità dei motivi comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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