Cassazione Penale, Sentenza n. 34733/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Si è impugnata la sentenza d'appello per mancata traduzione in lingua inglese delle osservazioni e conclusioni scritte del Procuratore generale, deducendo violazione dell'art. 143 c.p.p. e dell'art. 111 Cost. per lesione del diritto di difesa dell'imputato alloglotta. La difesa è basata sul decreto di nomina dell'interprete, che secondo il ricorrente aveva creato l'aspettativa che fossero tradotti anche gli atti successivi, e sull'affermazione che la mancata traduzione ha impedito la predisposizione di memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p. su profili di merito non meglio specificati.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nel processo celebrato in forma camerale (ex art. 23-bis d.l. n.137/2020) le conclusioni del Procuratore generale sono rivolte e comunicate ai difensori (art. 23, comma 2), per cui l'onere di informare l'assistito e di tradurre gli atti conosciuti spetti al difensore. Inoltre la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse generico e aspecifico: la difesa non ha indicato quali aspetti del merito sarebbero stati rilevanti per giustificare la traduzione immediata e quale concreto pregiudizio ne fosse derivato. Richiamando la giurisprudenza (S.U. Espenhahn) e la necessità di valutare la rilevanza concreta della traduzione, la Corte ha concluso che non sussisteva l'obbligo automatico di traduzione e che non era dimostrato alcun pregiudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
La traduzione degli atti elencati è obbligatoria; per "altri atti o parti di essi" la traduzione può essere disposta dal giudice con atto motivato solo se, per concrete esigenze processuali, la mancata traduzione possa pregiudicare il diritto di difesa. L'obbligo non è illimitato e va valutato in relazione alla necessità concreta di evitare pregiudizio.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa: la Corte ha ritenuto che non fosse violato perché non è stata dimostrata una lesione concreta derivante dalla mancata traduzione delle conclusioni del Procuratore generale.
art. 23, comma 2, d.l. n. 137/2020 (convertito)
«entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [...] La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica»
Nel processo camerale le conclusioni sono rivolte e comunicate ai difensori via telematica; pertanto l'onere di rendere partecipi gli imputati (anche tramite traduzione) grava sul difensore.
art. 23-bis, d.l. n. 137/2020 (convertito dalla legge n.176/2020)
Regola il processo di secondo grado in forma camerale; il processo può svolgersi senza discussione orale e senza intervento diretto del pubblico ministero e del difensore in udienza, con la trasmissione degli atti secondo quanto previsto dall'art. 23.
art. 121 cod. proc. pen.
Norma sulle memorie scritte: la difesa ha lamentato di essere stata impedita nella predisposizione delle memorie, ma non ha specificato i contenuti rilevanti che avrebbero richiesto la traduzione immediata, rendendo la censura generica.
art. 624, 625 n.2 e 496 cod. pen.
Reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado e poi parzialmente riformato in appello; citati a contestualizzare il procedimento penale di merito.
Ordinanze e giurisprudenza citate (S.U. Espenhahn, Corte cost. n.10/1993, Corte cost. n.186/2000)
S.U. Espenhahn (n. 38343/2014) e Corte cost. n.10/1993 confermano che la necessità della traduzione si valuta solo se l'uso di uno scritto in lingua straniera può concretamente pregiudicare il diritto di difesa; Corte cost. n.186/2000 è richiamata per il principio sull'equo riparto delle spese e sulle sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati o inammissibili.
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, art.16, comma 4 (convertito)
Prevede la trasmissione telematica di atti processuali alla cancelleria e ai difensori, richiamato per spiegare il meccanismo di comunicazione delle conclusioni.
Massime di principio
- La traduzione obbligatoria ai sensi dell'art. 143 c.p.p. riguarda specifici atti; la traduzione di "altri atti" è discrezionale e va disposta solo quando la mancata traduzione può concretamente pregiudicare il diritto di difesa.
- Nel processo d'appello celebrato in forma camerale le conclusioni del pubblico ministero sono rivolte ai difensori e comunicate telematicamente: l'onere di informare l'imputato (anche mediante traduzione) grava primariamente sul difensore, salvo diversa disposizione motivata del giudice.
- La mera nomina di un interprete o l'aspettativa che atti successivi siano tradotti non crea un obbligo automatico di traduzione per ogni documento: serve una valutazione motivata della necessità in concreto.
- Le doglianze in Cassazione devono essere specifiche: lamentare genericamente la lesione del diritto di difesa senza indicare i concreti profili di merito pregiudicati dalla mancata traduzione espone a rigetto per aspecificità.
- Per ottenere l'annullamento per violazione del diritto di difesa dovrà essere dimostrato un pregiudizio concreto derivante dall'utilizzazione di atti non tradotti, non basta l'asserita impossibilità di consultare l'atto.
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