Cassazione Civile, Ordinanza n. 21269/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Due lavoratori avevano proposto domanda nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere differenze retributive asseritamente dovute a titolo di lavoro straordinario. La domanda era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione i ricorrenti hanno articolato cinque motivi, tutti centrati sul giudizio di genericità/irrilevanza della prova testimoniale e sull’apprezzamento dei documenti prodotti: (1) hanno denunciato violazione dell’art. 244 c.p.c., sostenendo che il capitolo di prova testimoniale fosse sufficientemente specifico perché indicava giorni della settimana e orari di lavoro; (2) hanno lamentato contraddittorietà della motivazione ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe negato il supporto probatorio nonostante la produzione di cartellini di presenza; (3) hanno contestato il rilievo della Corte secondo cui non avevano fatto testimoniare direttamente i colleghi di lavoro, assumendo l’inesistenza di un obbligo legale in tal senso; (4) hanno dedotto nullità della sentenza per motivazione incomprensibile; (5) hanno sostenuto che i cartellini/rapportini di presenza sarebbero stati già di per sé idonei a provare e quantificare il lavoro straordinario svolto, lamentando altresì che la Corte avesse male interpretato la documentazione e valorizzato un preteso contrasto con la prova orale non ammessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di genericità o superfluità della prova testimoniale costituisca valutazione di fatto insindacabile in cassazione se non sorretta da errori di diritto o da insanabili illogicità, non ravvisate nel caso concreto. La Corte territoriale aveva valorizzato i cartellini delle presenze, dai quali risultava in modo prevalente l’orario di ingresso ma quasi mai quello di uscita, e ne aveva tratto la conclusione della presenza di una flessibilità oraria incompatibile con l’impostazione probatoria dei ricorrenti; per tale ragione aveva ritenuto generico il capitolo di prova e sostanzialmente superflua la testimonianza richiesta. Le censure rivolte alle ulteriori considerazioni svolte dalla Corte d’appello sono state ritenute argomentazioni ad abundantiam, non decisive. Il quinto motivo è stato inoltre giudicato non autosufficiente e comunque non idoneo a superare la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme, che impedisce il sindacato di legittimità sul vizio di omesso esame nei limiti dedotti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore della società resistente; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del terzo intimato.
Norme richiamate
art. 244 c.p.c.
La Corte ribadisce che la valutazione sulla genericità della prova testimoniale è apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile solo per errori di diritto o macroscopiche incongruenze logiche.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Le doglianze sulla motivazione sono state respinte perché non ricorrevano anomalie motivazionali tali da determinare nullità della sentenza; le argomentazioni decisive erano coerenti e logicamente ordinate.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per sostenere la pretesa carenza motivazionale, ma la Corte ha escluso ogni vizio rilevante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge relative alla prova testimoniale, ma non ha trovato accoglimento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per la dedotta nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso che la motivazione fosse incomprensibile o strutturalmente mancante.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sul vizio di omesso esame è stato precluso, nel caso concreto, dalla presenza della cd. doppia conforme e comunque dalla non autosufficienza del motivo.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudizio del giudice di merito sulla genericità o superfluità della prova testimoniale è un apprezzamento di fatto, censurabile in cassazione solo se fondato su errori di diritto o su gravi incongruenze logiche.
- Quando il giudice di merito valorizza la documentazione prodotta e ne trae un significato incompatibile con la versione fattuale della parte, la censura in cassazione non può risolversi in una mera contrapposizione di letture del materiale probatorio.
- Le censure di motivazione sono ammissibili solo se sussiste un vero vizio strutturale o una motivazione apparente/incomprensibile; non basta contestare il merito dell’apprezzamento probatorio.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio di omesso esame dei fatti decisivi è ulteriormente limitato.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la parte deve riportare gli elementi documentali o fattuali decisivi sui quali fonda la censura, altrimenti la doglianza è inammissibile.
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