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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51476/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riformato il trattamento sanzionatorio per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa alla fallita "Engineering Project s.p.a.". Il ricorso è articolato in tre motivi: (1) contestazione della qualificazione della distrazione di euro 133.136,31 come bancarotta fraudolenta distrattiva, sostenendo che i prelievi sarebbero stati effettuati per esigenze del gruppo societario (salvaguardia della AILV s.p.a.) e che la condotta sarebbe al più riconducibile a bancarotta semplice per grave imprudenza; (2) censura della conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale, deducendo mancanza del dolo e dell'evento di danno in quanto la documentazione relativa all'affare principale sarebbe stata consegnata e l'attività documentale limitata; (3) impugnazione con riferimento alla distrazione di somme (circa 300.000/380.000 euro) connessa al finanziamento Unicredit e a un assegno bancario fornito dalla committente Fin.Co s.r.l., sostenendo che la fallita e la banca erano, di fatto, vittime di frode da parte della committente e che le somme non sarebbero state il frutto di condotte fraudolente dell'amministratore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: (1) il primo motivo è inammissibile perché non preceduto da specifico motivo di appello (violazione dell'art. 606, comma 3 c.p.p.) e perché aspecifico/versato in fatto, tentando una rivalutazione degli elementi probatori riservata al giudice di merito; (2) il secondo motivo è aspecifico in quanto non affronta compiutamente le argomentazioni della Corte d'appello circa l'incompletezza delle scritture contabili e non contesta specificamente il coefficiente soggettivo; (3) il terzo motivo è aspecifico e reiterativo rispetto all'appello, non confutando la ricostruzione motivata della Corte territoriale che aveva evidenziato indici di fraudolenza. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (nella versione aggiornata dalla L. 23 giugno 2017, n. 103).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 3

    La Corte richiama il principio per cui in cassazione non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice d'appello (cioè non specificamente dedotte in appello); i motivi generici o nuovi fatti non erano ammissibili in sede di legittimità.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento in appello: il coimputato Chiusi ha concordato la pena in appello ex art. 599-bis; la decisione sul patteggiamento non è oggetto del ricorso e il soggetto non ricorre.

  • art. 33 legge fallimentare (L. fall.)

    Riferimento alla relazione del curatore ex art. 33 L. fall. quale elemento informativo sulle ragioni dei pagamenti effettuati; tuttavia la Corte di merito ha valutato tali elementi e li ha ritenuti insufficienti a scalfire la qualificazione di distrazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese del procedimento di cassazione e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità ritenuta colpevole del ricorrente (con riferimento alla modificazione introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103).

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata quale modifica normativa rilevante per la misura della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione dei fatti: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura della prova sono inammissibili.
  • Per essere esaminati in Cassazione, i profili devono essere devoluti al giudice d'appello: questioni non specificamente dedotte in appello non possono essere sollevate in ricorso, salvo eccezioni di ordine pubblico o fatti non precedentemente deducibili.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della corte territoriale; l'aspecificità e la reiterazione di argomentazioni di merito comportano l'inammissibilità.
  • Nelle contestazioni di bancarotta (distrattiva o documentale) è cruciale mettere in discussione in modo puntuale gli elementi che la Corte d'appello ha ritenuto decisivi (es. destinazione dei prelievi, incompletezza delle scritture, indici di fraudolenza); affermazioni generiche sulla buona fede o su fatti esterni non bastano.
  • Ricorrere in cassazione comporta rischi economici: l'inammissibilità per colpa può dare luogo a condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), per cui è necessario valutare preliminarmente la tenuta giuridica e la formale ammissibilità dei motivi.

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