Sentenza n. 89/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 24/2025 in data 15 gennaio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 24/2025, relativa all’attribuzione di € 1.500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 24/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inesecuzione della pronuncia nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 23 gennaio 2025 e il suo passaggio in giudicato, documentato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 14 marzo 2025. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la prescrizione delle modalità attuative, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito. Nel corso della camera di consiglio è stato dichiarato che l’Amministrazione aveva nelle more versato quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, al momento della proposizione del ricorso, i presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza, in considerazione della documentazione prodotta, della mancata contestazione dell’inadempimento e della scadenza del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, decorrente dalla notificazione della sentenza. Tuttavia, il pagamento intervenuto nelle more ha determinato l’estinzione della pretesa sostanziale e quindi la cessazione della materia del contendere. Il Ministero è stato condannato alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché ha adempiuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, con liquidazione di € 700,00 oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
... prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione ...
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, determinare le modalità esecutive e adottare le misure conseguenti, inclusa la penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali, anche del giudice ordinario, nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997
Concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto il termine risultava scaduto.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È stato richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale parametro per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione sull’importo dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto uno specifico obbligo di attribuzione o pagamento.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l’inottemperanza può essere azionata dopo la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
- L’adempimento dell’amministrazione intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno la pretesa sostanziale all’esecuzione coattiva.
- Quando l’amministrazione adempie solo dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la causa viene definita per cessazione della materia del contendere.
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