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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4413/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per i reati previsti dagli artt. 223 e 216 della legge fallimentare (capo A e capo B), denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'entità della pena inflitta e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto, confermando la condanna di merito (pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per i capi A e B e altre pene accessorie), e ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del giudice di merito in ordine alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio l'illegittimità della durata delle pene accessorie fallimentari così come fissata (10 anni) alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018 e del principio stabilito dalle Sezioni unite (Sent. Suraci, 28/02/2019). Perciò ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio soltanto su quel punto.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), artt. 223 e 216

    Gli artt. 223 e 216 disciplinano i reati fallimentari e prevedono l'applicazione di pene accessorie; la Corte territoriale ha applicato tali norme per la condanna sostanziale dell'imputato.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 222 del 2018

    La pronuncia ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni".

    La Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale la fissazione automatica e fissa della durata decennale delle pene accessorie, imponendo che la durata sia determinata in modo proporzionato e non automaticamente predefinito.

  • Sezioni unite, Sentenza Suraci, 28/02/2019

    "Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen."

    Il principio delle Sezioni unite prescrive che le pene accessorie con termine massimo non fisso siano determinate concretamente dal giudice applicando i criteri generali di cui all'art. 133 cod. pen., non mediante automatismo.

  • Art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)

    I criteri dell'art. 133 c.p. (reato, personalità, colpa, circostanze, scopo, grado di partecipazione, antecedenti, condotta successiva, ecc.) devono essere utilizzati per quantificare in concreto le pene accessorie la cui durata non è fissata in maniera obbligatoria dalla norma.

Massime di principio

  • Il giudice di merito ha ampio potere discrezionale nella determinazione della misura della pena principale: se la motivazione risulta logica e sufficiente e la pena è collocata in una fascia medio-bassa dell'ampiezza edittale, la Cassazione tende a confermare.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche richiamando aspetti della personalità dell'imputato, precedenti penali o condotte successive: non è necessario che il giudice esamini puntualmente ogni elemento proposto dalla difesa quando indicati gli indici di preponderante rilevanza ostativi alle attenuanti.
  • Dopo la sentenza n. 222/2018 della Corte costituzionale e il principio delle Sezioni unite (Suraci, 28/02/2019), le pene accessorie previste dalla legge fallimentare per le quali la durata non è fissata in modo obbligatorio devono essere determinate in concreto dal giudice applicando i criteri dell'art. 133 c.p.; pertanto le determinazioni automatiche e prefissate (es. '10 anni' in tutti i casi) sono illegittime.
  • In caso di illegittimità formale o costituzionale relativa alla determinazione della durata delle pene accessorie, la Cassazione può annullare con rinvio solo la parte relativa alla quantificazione delle stesse, lasciando impregiudicata la conferma della responsabilità penale e della pena principale quando correttamente motivate.
  • Per chi impugna una condanna mirando al mero riesame del trattamento sanzionatorio è essenziale proporre censure sul piano motivazionale e dimostrare concretamente l'illogicità o la sproporzione della misura per ottenere successo in Cassazione; per le questioni di diritto (es. determinazione delle pene accessorie dopo pronunce costituzionali) la Cassazione interviene d'ufficio quando necessario.

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