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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7366/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente deduceva: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla esistenza e disponibilità dei beni distratti (immobilizzazioni, rimanenze di magazzino e beni in leasing), contestando l'uso esclusivo del bilancio 2007 e chiedendo di considerare anomalie segnalate dalla curatrice e le dichiarazioni del precedente amministratore; 2) mancata dimostrazione del dolo specifico relativo alla bancarotta documentale, con la tesi che le dichiarazioni del ricorrente fossero confuse a causa della recente scarcerazione e che documentazione fosse stata distrutta in seguito a uno sfratto, oltre alla mancata prova che i fatti fossero finalizzati a procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui: a) esistono documenti (verbali di consegna, bilancio 2007) e ammissioni dell'imputato che attestano l'esistenza di beni aziendali e beni in leasing; b) l'inerzia del ricorrente nel custodire o consegnare la documentazione dopo il 2007, la mancata contabilità successiva e la mancata fornitura di riscontri concreti alle sue dichiarazioni rendono inverosimile la versione difensiva; c) la condotta di non tenere o non consegnare le scritture è stata ritenuta finalizzata a ostacolare la ricostruzione del patrimonio e a consolidare i vantaggi derivanti dalle distrazioni, integrando così il dolo (specifico o, quanto meno, il dolo generico) necessario per la bancarotta documentale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    art. 223; art. 216, comma 1, nn. 1 e 2; art. 219, comma 2, n. 1

    Le disposizioni sono state applicate per configurare le fattispecie di distrazione di beni e di bancarotta documentale: i fatti di sottrazione/occultamento di beni societari e la mancata o falsa tenuta delle scritture integrano responsabilità penale quando sussiste dolo finalizzato a un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori; le due forme di bancarotta documentale sono considerate autonome e alternative.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e; art. 173 disp. att. c.p.p.

    L'art. 606 è richiamato come criterio per la formulazione dei motivi di cassazione (inosservanza di norme penali e vizio di motivazione). L'art. 173 disp. att. limita l'enunciazione dei motivi per la decisione della Corte, consentendo una trattazione sintetica dei motivi di merito.

  • Codice civile

    La presunzione di attendibilità delle scritture contabili non è assoluta: la valutazione della loro attendibilità rientra nel giudizio di merito. Tuttavia, se il contenuto contabile è corroborato da altri elementi (verbali di consegna, ammissioni, elementi di fatto), il bilancio e le scritture possono costituire prova idonea.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Prevede la possibilità di presentare requisitoria scritta; nel caso il Pubblico ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • La prova dell'esistenza di beni aziendali può essere composta da un insieme di elementi (verbali di consegna, bilancio, dichiarazioni dell'imputato): il bilancio non deve essere l'unico elemento, ma se corroborato può essere valutato come attendibile.
  • La presunzione di attendibilità delle scritture contabili non è assoluta: il giudice deve valutarne l'affidabilità intrinseca e la congruenza con altri elementi probatori.
  • L'assenza di contabilità successiva e la mancata consegna della documentazione al curatore sono fattori logici che possono far presumere la volontà di occultare distrazioni e configurare il dolo richiesto per la bancarotta documentale.
  • Versioni difensive basate su asserita distruzione o perdita dei documenti (es. per sfratto) devono essere supportate da riscontri oggettivi; altrimenti il giudice può ritenerle inattendibili.
  • Contestazioni di lucidità o confusione nelle dichiarazioni del reo (per recente scarcerazione) costituiscono circostanze fattuali che vanno provate; mere ipotesi non sono idonee a invalidare ammissioni o riscontri documentali.
  • Per vincere in sede di legittimità non basta offrire una rivalutazione plausibile dei fatti: è necessario dimostrare l'esistenza di un concreto vizio di diritto o di motivazione (contraddizione palese, carenza di istruttoria, errata valutazione probatoria non sorretta da logica).
  • La valutazione della verosimiglianza delle condotte (es. abbandono di beni di valore senza giustificazione) rientra nella c.d. esperienza comune e può costituire elemento di conferma della ricostruzione probatoria dei giudici.

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