Sentenza del 04/01/2016 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Introduzione del giudizio - Costituzione del resistente - Termine - Effetti della tardiva costituzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda gli effetti della costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario. Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 546/1992, il resistente deve costituirsi entro 60 giorni dalla notificazione del ricorso. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiedere la chiamata di terzi. Tuttavia, la tardività non impedisce al resistente di negare i fatti costitutivi della pretesa, contestare l'applicabilità delle norme giuridiche invocate dal ricorrente e produrre documenti nei termini previsti dagli artt. 24 e 32 del medesimo decreto.
La decisione
La sentenza riconosce che la costituzione tardiva produce una decadenza limitata: il resistente non può introdurre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio né chiedere la chiamata di terzi, ma conserva il diritto di difendersi contestando i fatti e le norme poste a fondamento del ricorso e di depositare documenti secondo le modalità e i termini applicabili. Se tali facoltà decadenziali non vengono concretamente esercitate, la tardiva costituzione non determina ulteriori pregiudizi processuali.
Norme richiamate
Art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione del ricorso.
Il termine è previsto a pena di decadenza limitatamente alla proposizione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e alla richiesta di chiamata di terzi; la tardività non elimina ogni possibilità di difesa.
Art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente il deposito di documenti e memorie secondo le regole processuali applicabili, facoltà che il resistente tardivamente costituito può ancora esercitare nei termini.
Art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina i termini per il deposito di documenti, memorie e repliche; la produzione documentale resta possibile per il resistente tardivo se effettuata nel rispetto di tali termini.
Massime di principio
- La costituzione tardiva del resistente non equivale a contumacia assoluta né comporta automaticamente la soccombenza.
- La decadenza deve essere interpretata restrittivamente e riguarda le eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio e la chiamata di terzi.
- Anche il resistente tardivo può contestare i fatti costitutivi della domanda e la fondatezza giuridica delle pretese del ricorrente.
- La produzione di documenti rimane possibile, purché avvenga entro i termini processuali previsti.
- Per valutare gli effetti concreti della tardività occorre verificare quali difese siano state effettivamente svolte e se siano state rispettate le scadenze per documenti e memorie.
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